Importanti novità per gli automobilisti, nei prossimi giorni. È in arrivo, infatti, lo Sportello Telematico, che andrà a sostituire tutti i fascicoli cartacei.
Il DPR n. 126/2022 ha modificato lo Sportello Telematico dell’Automobilista, introducendo procedure e fascicolo telematici, per superare il cartaceo.
La normativa ha sostituito il DPR 19 settembre 2000, n. 358, in materia di Sportello al servizio del cittadino (STA). Esso permette di avere le targhe ed il Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo (DU), tramite una procedura semplificata e tempi ristretti. Evita, dunque, che il cittadino sia costretto a recarsi all’ACI – Pubblico Registro Automobilistico (PRA) ed alla Motorizzazione Civile (UMC).
Le modifiche saranno attive dal prossimo 9 settembre. Analizziamo attentamente il nuovo provvedimento, sottolineano le innovazioni più importanti.
Per maggiori approfondimenti, consulta: “Immatricolazione, iscrizione e bollo auto, cambia tutto con lo Sportello Telematico dell’Automobilista“.
Lo Sportello Telematico dell’Automobilista, dai prossimi giorni, sarà interessato dalle seguenti novità:
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Il Decreto ha introdotto gli articoli 4 bis (relativo al Fascicolo digitale) e 5 bis (sul Trattamento dei dati personali); sono stati, invece, abrogati gli articoli 7, 8 e 9.
Inoltre, sono state apportate rilevanti novità anche alle materie oggetto degli altri articoli nel Decreto. Scopriamole una ad una.
Al comma 2 dell’articolo 1 è stato introdotto il cd. CED, il Centro Elaborazione Dati della Direzione Generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. È stato inserito anche lo STA, lo Sportello Automatico dell’Automobilista.
L’articolo 2, al comma 1, invece, stabilisce che lo Sportello Telematico dell’Automobilista è l’organo preposto al rilascio della Carta di circolazione. Lo Sportello Telematico piò essere attivato presso:
L’articolo 4 disciplina le procedure di funzionamento dello Sportello Telematico. Esse riguardano le seguenti operazioni:
La Motorizzazione Civile distribuisce ad ogni STA, mensilmente, una certa quantità di targhe e di Carte di circolazione. Una volta ricevuta la richiesta da parte dell’automobilista, lo Sportello Telematico procede alla creazione del Fascicolo digitale, relativo alla specifica istanza, e lo invia, telematicamente, al Centro Elaborazione Dati.
Il CED, poi, una volta accertata la corrispondenza dei dati ricevuti con quelli inseriti nell’Archivio nazionale dei veicoli e nel PRA, autorizza i procedimenti di validazione. Successivamente, ordina allo Sportello Telematico di stampare il documento richiesto dall’utente. Inoltre, nell’ipotesi di immatricolazione o di reimmatricolazione, viene associata la Carta di circolazione al primo numero di targa disponibile.
L’iscrizione e la trascrizione sono, invece, effettuate dagli Uffici PRA, in base all’ordine di presentazione delle domande.
L’articolo 4 bis è una novità assoluta della Riforma. Esso disciplina il Fascicolo digitale, che deve contenere la domanda sottoscritta dall’automobilista tramite firma elettronica.
Gli Sportelli Telematici sono incaricati di conservare e di distruggere la documentazione cartacea. Lo scopo della Riforma, infatti, è il passaggio al digitale.
L’articolo 5, invece, chiarisce in che modo deve avvenire la trasmissione del fascicolo digitale. Lo Sportello Telematico chiede al CED, per via telematica, l’elenco di tutte le Carte di circolazione rilasciate in giornata dallo stesso Sportello. E lo Sportello, a sua volta, invia, telematicamente, al Centro Elaborazione Dati, il Fascicolo digitale con tutte le informazioni richieste.
Anche l’articolo 5 bis è una novità della Riforma e prevede la normativa del Trattamento dei dati personali. Il Ministero e l’ACI, infatti, attraverso specifici accordi, su parere del Garante privacy, devono assicurare il rispetto della disciplina a tutela della privacy.
Anche lo Sportello Telematico, nelle operazioni di rilascio della Carta di circolazione, è titolare autonomo del Trattamento dei dati personali.
Infine, l’articolo 6, al comma 1-bis, contempla il meccanismo della sospensione della procedura per inidoneità o incompletezza della documentazione. In questo caso, il PRA è tenuto ad assegnare il termine di 3 giorni lavorativi per consentire le dovute integrazioni.
Il comma 1-ter del suddetto articolo, invece, prevede la ricusazione, da parte del PRA, della domanda di iscrizione o di trascrizione e la successiva possibilità di ripresentazione della documentazione.
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