La legge 104 consente alle persone disabili di ottenere agevolazioni fiscali per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici.
Sono infatti previsti una detrazione Irpef del 19% e l’Iva agevolata al 4%, invece che al 22% per apparecchiature che abbiano determinate finalità.
Ossia che possano facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente, l’accesso all’informazione e alla cultura, nonché assistere la riabilitazione delle persone con menomazioni permanenti di tipo motorio, uditivo, visivo oppure del linguaggio. Tra queste elenchiamo, ad esempio, modem, computer, telefono a viva voce.
L’acquisto di una TV può rientrare tra le spese agevolabili, a patto che la documentazione attestante la disabilità riporti la presenza dei requisiti per ottenere i benefici fiscali, otre al collegamento funzionale tra la menomazione e la necessità del sussidio tecnico e informatico.
In merito alle certificazioni da presentare c’è stato un recente chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Un nostro lettore ha inviato il seguente quesito: “In merito all’acquisto di una TV con legge 104 avete scritto che sul certificato della commissione inps indica la corrispondenza tra menomazione e il sussidio che si può ottenere. Questo dove si evince? Grazie per farmi sapere”.
Per poter ottenere l’IVA agevolata al 4% la persona con disabilità deve presentare, al momento dell’acquisto dei sussidi tecnici e informatici, una documentazione idonea. L’articolo 1 del dm 7 aprile 2021 ha modificato l’articolo 2, comma 2 del dm 14 marzo 1998, stabilendo che debba essere prodotta “copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata”. Il comma 2-bis ha stabilito inoltre che, nel caso in cui dai certificati in possesso della persona con disabilità non sia indicato “il collegamento funzionale tra menomazione e sussidio tecnico-informatico”, allora c’è la possibilità di integrarli da un’attestazione del medico curante. Questo certificato, però, può essere rilasciato solo per acquisti successivi rispetto all’entrata in vigore di questa opportunità, quindi dal 4 maggio 2021. Tutti quelli precedenti devono invece avere un’attestazione del medico specialista.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 578 del 3 settembre 2021, mentre la documentazione rilasciata dalle commissioni mediche integrate riportano l’esistenza dei requisiti necessari per ottenere le agevolazioni fiscali legate alla legge 104- perché successive all’entrata in vigore delle modifiche- questo non succede nei certificati Asl, che quindi vanno ‘completati’ con l’attestazione del medico curante. Solo però per gli acquisti dei sussidi e dei dispositivi effettuati in data successiva all’entrata in vigore del comma 2-bis. L’Agenzia ha inoltre sottolineato che queste certificazioni mediche non hanno limiti temporali di scadenza.
In riferimento al quesito del lettore, è necessario che verifichi la data della documentazione in suo possesso. Se i certificati riguardanti l’invalidità sono stati emessi prima delle modifiche apportate all’articolo 2 del d.m. 14 marzo 1998, deve integrarli con un’attestazione del medico curante.
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