Le dimissioni volontarie sono compatibili con l’indennità di disoccupazione solo al verificarsi di determinate condizioni. Scopriamo quali.
Per ottenere la Naspi occorre che la perdita del lavoro sia involontaria. Come può esserci, dunque, compatibilità con le dimissioni volontarie?
La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego è un’indennità erogata a chi perde l’occupazione involontariamente per un periodo temporale di 24 mesi. La richiesta può essere avanzata dai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato inclusi apprendisti, personale artistico, dipendenti a tempo determinato delle PA e soci lavoratori di cooperative. Condizione necessaria è che la perdita del lavoro sia indipendente da cause di propria volontà. Lo scopo della normativa è impedire che una persona sia tentata di lasciare l’occupazione per ricevere un’indennità sicura per un periodo massimo di due anni il cui importo è vicino alla retribuzione percepita. Di conseguenza le dimissioni volontarie non dovrebbero rientrare tra i motivi di perdita del lavoro che danno diritto alla Naspi. Eppure al verificarsi di determinate condizioni la prestazione può ugualmente essere richiesta.
Il diritto di richiedere e ottenere la Naspi non si perde se le dimissioni non sono connesse alla volontà di ricevere l’indennità. Ciò significa che dovrà essere appurata una causa diversa alla base della decisione del lavoratore di dimettersi. Causa come la celata pressione da parte dell’azienda nei confronti del dipendente affinché abbandoni il suo posto di lavoro.
Anche se apparentemente è il lavoratore a dare le dimissioni, è l’azienda che ha “lavorato” in modo subdolo affinché il dipendente giungesse a questa conclusione. La Naspi, dunque, tutelerebbe la persona costretta a dimettersi per comportamenti dannosi messi in atto dal datore di lavoro. La giusta causa, dunque, è il primo legame tra dimissioni volontarie e Naspi.
Le dimissioni volontarie danno diritto alla Naspi qualora il motivo alla base dell’interruzione del rapporto di lavoro risultasse la maternità. Il periodo di riferimento è quello compreso tra il 300esimo giorno precedente alla presunta data del parto e il compimento del primo anno di vita del bambino. La domanda di indennità dovrà essere presentata direttamente all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Un altro motivo che legittima la ricezione della Naspi è la risoluzione consensuale del contratto. Se il dipendente e il datore di lavoro sono entrambi in accordo sull’interruzione del contratto, il primo potrà richiedere l’indennità di disoccupazione. Vale anche qualora la causa dell’interruzione sia per il rifiuto di un trasferimento presso una diversa sede distante più di 50 chilometri dalla residenza del dipendente.
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