Il contratto di mutuo si fonda su ben precise regole e in caso di separazione occorre prestare attenzione a chi deve pagare la relativa rata. Facciamo chiarezza su alcuni casi pratici che coinvolgono marito e moglie.
L’acquisto di un’abitazione è una tappa fondamentale nella vita di tutti. La ricerca dell’immobile ideale è una vera e propria sfida, ma dopo aver trovato la casa che interessa – se non si dispone della liquidità necessaria – sarà necessario rivolgersi alla banca per firmare un contratto di mutuo.
Il problema però può sorgere dopo, non con la banca bensì con il marito o la moglie.
La separazione è quell’evento che anticipa il divorzio e che vede marito e moglie prendere strade diverse, pur mantenendo la ‘qualifica’ di coniuge. Ebbene, al di là delle ripercussioni a livello affettivo e delle svariate conseguenze a livello economico-patrimoniale, c’è una questione particolare che vogliamo qui analizzare.
Che succede se il marito o la moglie non paga più le rate del finanziamento per comprare casa, ovvero le rate del mutuo? La domanda ha ragion d’essere se pensiamo che in caso di rottura del legame matrimoniale, non soltanto l’attivo andrà suddiviso e distribuito ma anche il passivo ovvero i debiti. Insomma, chi paga il mutuo in ipotesi di separazione? Cerchiamo di fare chiarezza nel corso di questo articolo, distinguendo le possibili ipotesi pratiche.
Il mutuo è dunque un contratto che coinvolge due parti: la prima si obbliga a versare una certa quantità di denaro, mentre la seconda si obbliga a riconsegnare la stessa quantità di denaro versata. Generalmente la parte che dà questa somma di denaro, il cosiddetto capitale erogato, è l’istituto di credito mentre la parte che si impegna a restituirlo, con la somma degli interessi, è rappresentata dalle persone che intendono comprare casa. Il problema come anticipato, si pone in caso di separazione dei coniugi che vivono sotto lo stesso tetto.
Ebbene chiariamo subito questo principio:
Se c’è una separazione e il contratto di mutuo vede come cointestatari ambo i coniugi, o l’uno è fideiussore (vale a dire garante) dell’altro, la rata andrà suddivisa in parti di stesso importo. Attenzione però: questa divisione attiene soltanto ai rapporti interni tra coniugi e non anche all’istituto di credito.
Ciò significa che la banca che non ottenga il versamento da parte di uno o di ambo i coniugi, potrà rivalersi per tutta la somma verso uno solo dei due, tranne il diritto di quest’ultimo di rivalersi contro l’ex per il rimborso della cifra anticipata per l’altro.
Tuttavia è possibile che il giudice, nella sentenza di separazione, preveda in modo differente, fissando ad es. che il mutuo sia a carico soltanto del marito o della moglie. Ma anche in detta ipotesi il provvedimento del tribunale avrà effetti esclusivamente tra le parti e non per la banca, che sarà legittimata ad agire giudizialmente contro marito e moglie in ipotesi di morosità.
Nel caso in cui il contratto di mutuo sia intestato al marito o alla moglie, ovvero ad uno solo dei coniugi, l’istituto di credito può agire soltanto verso uno di questi due. La prassi però ci indica che il mutuo è di solito intestato al marito, che dovrà così versare le rate mensili anche se l’abitazione familiare è stata assegnata all’ex moglie.
Peraltro in caso di separazione la donna non potrà essere obbligata a versare un canone o un contributo a causa dell’uso dell’abitazione, essendo il diritto di abitazione giuridicamente a titolo gratuito. Piuttosto la ex moglie è tenuta a pagare un’imposta come la TARI e le spese di condominio.
Mentre nel differente caso dell’abitazione intestata a un solo coniuge ma con mutuo cointestato o con una fideiussione in atto, le conseguenze saranno queste:
Attenzione dunque a questo dettaglio: in sede di separazione occorrerà segnalare al giudice l’esistenza di un’obbligazione solidale in capo ai due coniugi, in modo che il giudice imponga con provvedimento il versamento soltanto all’intestatario dell’immobile.
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