Per calcolare l’ISEE occorre conoscere lo Stato di famiglia e inserire redditi, patrimonio e informazioni anagrafiche di tutti i componenti. E se nel nucleo dovesse esserci un familiare non a carico?
I contribuenti incontrano molte difficoltà nel conteggiare l’ISEE soprattutto quando ci si trova in situazioni fuori dell’ordinario.
L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente indica la situazione patrimoniale e reddituale della famiglia. Solitamente a concorrere al calcolo sono i genitori e i figli a carico, minorenni e maggiorenni. Le regola generale, con riferimento ai minori, stabilisce nello specifico che ai fini ISEE il figlio minorenne debba far parte del nucleo familiare del genitore con cui convive. Di conseguenza, se nell’abitazione risiede un familiare – per esempio un minore parente di quarto grado – a carico del padre non convivente secondo la Legge dovrà essere comunque il padre ad inserire il figlio nella DSU e non chi lo ospita. A meno che non si verifichino altre situazioni.
Per calcolare l’ISEE occorre indicare la ricchezza di ogni componente del nucleo familiare del soggetto richiedente. Il nucleo familiare comprende le persone componenti la famiglia anagrafica ossia coloro che risultano nello Stato di famiglia del Comune di residenza. Si tratta delle persone conviventi, legate da un vincolo quale matrimonio, parentela, affinità, tutela o affido. A far parte del nucleo, poi, i soggetti fiscalmente a carico anche se non conviventi indipendentemente dall’età e con reddito inferiore a 2.840,51 euro se sopra i 24 anni o inferiore a 4 mila euro se sotto i 24 anni.
Appartengono al nucleo familiare, poi, altri soggetti a carico conviventi come nipoti, genitori, fratelli e sorelle, ex coniuge legalmente separato rispettando il limite reddituale di 2.840,51 euro. In generale, dunque, la posizione dei genitori è quella rilevante ai fini ISEE a meno che il minore non risulti nello Stato di famiglia dei parenti ospitanti.
L’ingresso nello Stato di famiglia può essere conseguente a procedure di affido, tutela o svariati pronunciamenti. Nel caso di affidamento temporaneo il minore risulterebbe nucleo familiare a sé a meno che il familiare che lo ospita desideri inserirlo nel nucleo e, quindi, nella DSU concorrendo, di conseguenza, al calcolo dell’ISEE. L’affidamento pre-adottivo, invece, stabilisce che il minore debba risultare nel nucleo della famiglia affidataria nonostante risulti ancora a carico del padre o della madre.
Se, invece, il giudice non si è pronunciato sulla responsabilità del minore allora resterà a carico del genitore e non dovrà essere conteggiato nel calcolo dell’ISEE del familiare ospitante.
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