In cosa consiste la pensione di inabilità al lavoro e come fare per ottenerla? Non va confusa con la pensione di inabilità civile o con l’Assegno ordinario di invalidità.
La pensione di inabilità civile e quella lavorativa (o previdenziale) sono due trattamenti molto diversi tra loro.
La pensione di inabilità civile, infatti, spetta a coloro che hanno un’invalidità piena e permanente e che possiedono un reddito non superiore a 17.050,42 euro annui. Si tratta, dunque, di una misura assistenziale, il cui importo è di 291,69 euro al mese, per 13 mensilità.
La pensione di inabilità lavorativa, invece, è molto simile all’Assegno ordinario di invalidità e viene erogata se si possiedono due requisiti, uno sanitario ed uno contributivo. È necessario, infatti, possedere un’invalidità al 100%, connessa all’impossibilità totale e permanente a svolgere ogni tipo di attività lavorativa; inoltre, bisogna avere almeno 5 anni di contributi, di cui 3 versati nell’ultimo quinquennio.
Ma analizziamo nel dettaglio quest’ultimo trattamento economico, sottolineandone le principali caratteristiche.
Non perdere il seguente articolo: “Inabilità 100%: quali contributi e pensioni spettano? Non a tutti è chiaro“.
Ai fini della maturazione del requisito contributivo dei 5 anni, l’interessato può usufruire della totalizzazione e del cumulo gratuito. In pratica, è possibile sommare, gratis, i contributi versati in diversi Fondi previdenziali obbligatori.
Per usufruire della pensione di inabilità lavorativa sono, inoltre, necessari i seguenti requisiti:
Se, dopo l’ottenimento della prestazione, dovesse sopraggiungere una delle cause di incompatibilità, il beneficiario deve darne tempestiva notizia all’INPS. L’Istituto di previdenza, infatti, ha il compito di accertare che sussistono tutti i presupposti richiesti dalla normativa per continuare a beneficiare della pensione di inabilità lavorativa.
Chi sono i possibili destinatari della misura? Tali categorie di soggetti:
La pensione di inabilità lavorativa è un trattamento di natura previdenziale. Questo vuol dire che la cifra spettante varia in base agli anni di contributi che il lavoratore ha versato.
Per calcolare l’importo si può utilizzare il sistema misto (cioè retributivo più contributivo), nel caso in cui i versamenti previdenziali sono stati pagati prima del 31 dicembre 1995. Se, invece, il beneficiario ha iniziato a versare i contributi a partire dal 1° gennaio 1996, la commisurazione della pensione avverrà tramite sistema contributivo puro.
Per maggiori informazioni, consulta il seguente articolo: “Pensione di inabilità, calcolare l’importo per conoscere l’entrata mensile“.
Al raggiungimento dell’età pensionabile, è possibile trasformare la pensione di inabilità al lavoro in pensione di vecchiaia. A tal fine, bisogna inoltrare specifica domanda all’INPS, che verificherà se ci sono tutti i requisiti necessari. Il meccanismo, dunque, è differente rispetto all’Assegno ordinario di invalidità; in questo caso, infatti, al compimento dei 67 anni, c’è la conversione automatica in pensione di vecchiaia.
Inoltre, se la richiesta per la pensione di inabilità lavorativa viene inoltrata dopo il raggiungimento dell’età pensionabile, il trattamento spetta solo se non è stato raggiunto il requisito minimo per la pensione di vecchiaia.
Dal momento del riconoscimento della pensione, la decorrenza parte dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Un’altra differenza tra la misura di inabilità di civile e quella di inabilità al lavoro è che quest’ultima è reversibile ai superstiti. Inoltre, mentre l’Assegno ordinario di invalidità ha una scadenza triennale e diviene definitivo dopo 3 conferme consecutive, la pensione di inabilità al lavoro non ha una durata predefinita.
Anche se la misura in esame non ha una validità prefissata, è pur sempre suscettibile di revisione. L’INPS, infatti, può controllare se il beneficiario possiede ancora tutti i requisiti.
Il trattamento può essere revocato se l’inabile, dopo la visita con la Commissione medica, mostra di avere una capacità lavorativa superiore ad un terzo. Se, al contrario, la capacità lavorativa è inferiore ad un terzo ma non si possiede l’inabilità totale al 100%, la pensione di inabilità può essere sostituita dall’Assegno ordinario di invalidità.
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