Ci sono casi in cui il ticket sanitario non si deve pagare considerando l’età, il reddito annuo ed eventuali patologie del cittadino.
Una Lettrice ci ha posto il seguente caso: “Oggetto: ho 42 anni e lavoro con un contratto a chiamata estivo, il mio reddito non supera i 3.600,00 euro, ho diritto all’esenzione? Nessuno agli sportelli dell’ASL ha saputo darmi una risposta. Convivo con il mio compagno che non supera i 14.000,00 euro l’anno”.
Quando è prevista l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario per i cittadini che hanno determinate patologie oppure che hanno un reddito annuo che non supera una certa soglia oppure sono over 60? Vediamo i casi specifici in maniera dettagliata.
Nel 1982 in Italia è stato introdotto il sistema del ticket, con cui coloro che sono assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale contribuiscono al costo delle delle prestazioni sanitarie di cui usufruiscono.
Ci sono molte esenzioni per diverse fasce di cittadini che consentono di non pagare il ticket sanitario quando quest’ultimo è dovuto.
La prima esenzione riguarda il reddito, e ci sono quattro codici che consentono di non pagare il ticket sanitario e riguardano altrettante tipologie di cittadini.
Per nucleo familiare si intende quello che rileva a fini fiscali ed è rappresentato dall’interessato, dal coniuge e dagli altri familiari che sono a carico, non essendo determinante l’eventuale convivenza degli stessi.
Altre due categorie di esenzione sono quelle previste per coloro che hanno malattie croniche e malattie rare.
Chi presenta autocertificazioni false rischia di ricevere un verbale nel quale si intima di provvedere al pagamento del ticket, più eventuali spese di notifica e mora, entro 60 giorni per non incorrere in sanzioni.
Per chi, magari in buona fede, pensava di aver diritto all’esenzione senza però rispettare i requisiti previsti dalla legge, è consigliabile pagare quanto richiesto per non vedere incrementato l’importo dovuto.
Chi invece aveva davvero i requisiti per avere l’esenzione del ticket sanitario può contestare il verbale entro 30 giorni dalla notifica.
Infatti, chi rientra nelle categorie dei codici di esenzione, può procedere con una istanza da inoltrare all’ASL competente e all’ente che ha emesso il verbale per dimostrare la propria posizione, allegando la documentazione fiscale inerente l’anno d’imposta oggetto di contestazione relativa al proprio nucleo familiare.
Se la relativa documentazione è corretta ed esaustiva, il procedimento è archiviato senza alcun addebito per il cittadino.
La nostra Lettrice ha 42 anni, un reddito anno che non supera i 3.600,00 euro e convive con il compagno che ha un reddito annuo che non supera i 14.000,00 euro.
Per come ci è stata descritta la situazione della nostra Lettrice, la stessa ha diritto all’esenzione del ticket in quanto ha un reddito annuo inferiore alla soglia di 8.263,31 euro, non rilevando la convivenza col compagno e dunque la situazione economica e finanziaria di quest’ultimo.
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