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Scuola

TFS e TFR: un insegnante può riceverlo a rate, le regole poco conosciute

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Facciamo il punto sulle regole per i lavoratori del settore pubblico che incassano il TFR o il TFS. Gli insegnanti possono ricevere il trattamento anche a rate. Ecco quando.

Il TFS, ovvero il Trattamento di Fine servizio, consiste nell’indennità versata alla fine del rapporto di lavoro ai lavoratori del settore pubblico e statale, assunti con contratto a tempo indeterminato prima del primo gennaio 2001.

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I lavoratori assunti dopo questa data hanno invece diritto al TFR, che viene versato indistintamente ai lavoratori del settore pubblico e privato, alla termine del rapporto di lavoro. Perciò per questi ultimi il regime applicabile sarà quello del trattamento di fine rapporto e non di fine servizio.

In verità i due istituti hanno alcune somiglianze per quanto attiene alla funzione a favore del lavoratore ed e alla nomenclatura. Infatti tutti e due servono a dare una liquidità al lavoratore che termina la sua esperienza di lavoro. Tuttavia siamo anche di fronte a due trattamenti caratterizzati da una serie di differenze, in particolare per ciò che attiene il calcolo dell’importo spettante.

Di seguito vogliamo vedere da vicino come funziona il trattamento in oggetto, per quanto riguarda coloro che hanno lavorato nel comparto scuola. Come funziona per loro? E quando viene pagato? Scopriamolo insieme nel corso di questo articolo.

TFS e TFR insegnanti: come funziona e quali sono le regole del pagamento

Ebbene, in base alle regole vigenti la liquidazione del trattamento di fine servizio – TFS – dei dipendenti pubblici non è pagata prima che si concretizzi il requisito per la pensione di vecchiaia. Da quella data decorre il diritto alla prestazione, ma l’interessato deve poi attendere altri 12 mesi per incassare di fatto il trattamento di fine rapporto o servizio.

Diverso il regime per il trattamento di fine rapporto che, come abbiamo detto in apertura, spetta a tutti i lavoratori del settore pubblico che siano stati assunti dopo il primo gennaio del 2001, con contratto a tempo indeterminato.

Ebbene il trattamento di fine rapporto (TFR) degli insegnanti (comparto scuola) è versato secondo queste regole:

  • il pagamento avviene dopo due anni e 90 giorni dalle dimissioni;
  • ma se il proprio trattamento di fine rapporto è maggiore di 50mila euro non sarà possibile prenderlo in una sola tranche.

Approfondiamo di seguito questo aspetto.

TFR degli insegnanti diviso in rate

Proprio così: dopo 27 mesi circa dal termine del rapporto di lavoro, il beneficiario o la beneficiaria potrà incassare la prima rata del valore di 50mila euro.

Ciò significa che laddove l’ammontare della liquidazione per la fine dell’esperienza di lavoro in ambito scolastico sia al di sotto di 100mila euro, il beneficiario o la beneficiaria conseguirà il trattamento di fine rapporto in due rate distinte l’una dall’altra. Dovranno passare dodici mesi tra la prima e la seconda rata (quest’ultima conterrà l’importo restante).

Mentre se il trattamento di fine rapporto sarà così alto da superare l’ammontare di 100mila euro, il pagamento sarà in tre rate sempre annuali, e non due (le prime due di 50mila euro, la terza con l’importo rimanente).

Non dimentichiamo poi che sono previste penalizzazioni per chi sfrutta agevolazioni pensionistiche come ad es. il cumulo dei contributi o Quota 100. Nel caso della pensione in cumulo il trattamento è versato 12 mesi dopo il compimento dei 67 anni, mentre con Quota 100 la sua decorrenza permane quella della data di ottenimento del requisito per la pensione di vecchiaia o anticipata.

I dipendenti pubblici possono comunque contare su un servizio ad hoc tra quelli forniti dall’istituto di previdenza nel proprio sito web. Ci riferiamo al servizio di Simulazione e di Quantificazione del Trattamento di Fine Servizio (“TFS – Quantificazione e Simulazione”).

Alcune precisazioni finali su TFR e TFS

In conclusione è utile ricordare che il TFR, trattamento di fine rapporto, presenta un carattere di retribuzione differita. Esso vale per tutti i dipendenti del settore privato e per quelli del pubblico impiego, che siano stati assunti a tempo indeterminato a partire dal primo gennaio 2001.

Il TFR è quantificato con la somma delle retribuzioni lorde annue (inclusive di tredicesima e possibile quattordicesima). Il risultato che si consegue va diviso per 13,5 e sottratto dal contributi INPS (0,5%). Quanto ottenuto deve essere poi rivalutato con gli indicatori ISTAT anno per anno.

Il trattamento di fine servizio o TFS consiste in un ammontare che è assegnato al lavoratore subordinato come indennità per la fine del rapporto di lavoro e vale soltanto per i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato prima del 2001. Il TFS ha proprie regole di calcolo in quanto è ottenuto dall’ultima retribuzione annua incassata dal dipendente pubblico. Il calcolo del TFS tiene conto dell’80% di un dodicesimo dell’ultima retribuzione annua moltiplicata, di seguito, per gli anni di servizio svolti dal lavoratore pubblico.

Conseguentemente a livello di importo è preferibile il TFS, posto che il calcolo, fondandosi sull’ultima retribuzione che di solito è quella più alta, consegna quasi sempre un importo più alto di quello del trattamento di fine rapporto.

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