Sul tema pensione, sulla scuola, vi sono alcuni aspetti differenti da sapere: che succede se mancano dei giorni di contributi al 1°settembre?
Tanti gli elementi che destano attenzione quando si parla di pensione, e nello specifico del comparto scuola, vi sono alcuni particolari diversi, assenti in altri contesti di lavoro. Ecco a seguire alcuni dettagli.
In riferimento al tema pensione rispetto al comparto della scuola, vi sono regole un po’ diverse al confronto di altri settori. Occorre tener presente che tali lavoratori possono usufruire soltanto di una finestra di uscita all’anno.
Non hanno modo dunque di aver accesso al pensionamento quando si raggiungono i requisiti, ma è necessario comunque aspettare la fine dell’a.s. e l’inizio di quello a seguire.
A spiegarlo nel proprio approfondimento è OrizzonteScuola.it, e si legge che i lavoratori finiscono di lavorare il trentuno di agosto per l’accesso al pensionamento il primo di settembre.
Qualora al momento del pensionamento non si fossero raggiunti i requisiti che son chiesti, vi è lo slittamento dello stesso al 1°settembre dell’anno dopo. Per tale ragione vi è una tutela al riguardo.
Si legge del quesito di un docente, cui mancheranno quindici giorni, il 1°settembre del 2023, al fine del raggiungimento della pensione di anzianità. Il soggetto chiede se avrà modo di presentare domanda entro il 21.10.22, licenziato il 31.08.23, occuparsi del versamento contributi volontari per 15giorni e ricever la pensione da 01.01.2024, o se dovrà lavorare sino a 01.09.2024.
Aspetti importanti e che destano attenzione, quelli inerente la pensione e la scuola, al cui riguardo, come si legge da OrizzonteScuola.it, si va ad applicare l’art.59 comma 9, legge numero 449/1997.
Nel dettaglio, rispetto al personale della scuola resta fermo, al fine di accedere al trattamento da pensione, che la cessazione del servizio abbia effetto dalla data di inizio dell’A.S. e A.A. Con decorrenza dalla medesima data del relativo trattamento economico nel caso della prevista maturazione del requisito entro il 31.12 dell’anno.
Nel caso del lettore, si legge, qualora raggiungesse in via prospettica i requisiti entro il 31.12.2023, potrebbe aver accesso alla pensione anche al primo di settembre del medesimo anno, senza dover occuparsi del versamento di contributi volontari.
Qualora dunque i quindici giorni di contributi son mancanti conteggiando al 31.08.23, avrà accesso alla pensione il 01.09 del medesimo anno. Qualora invece il conteggio fosse al 31.12, potrebbe presentare dimissioni volontarie per cessare dal 31.08. Successivamente avrebbe modo di versare i contributi volontari mancati per il raggiungimento della pensione.
Però in tal caso quelli prospettici calcolati al 31.12.23 non verranno conteggiati. In tale seconda casistica, qualora volesse smettere l’attività lavorativa senza il raggiungimento del diritto al pensionamento, non vi è obbligo – si legge – di restare in servizio. Vi è modo di presentare la domanda di cessazione entro il 21.10.
È chiaro che la domanda di pensionamento si potrà presentare soltanto raggiunti i requisiti che si legano all’accesso.
Qui, focus e dettagli sulla domanda di cessazione servizio.
Questi, alcuni dettagli in generale, ma è bene ed opportuno che ciascuno si informi ed approfondisca per saperne di più e chiarire eventuali dubbi. Anche tramite confronti con soggetti competenti ed esperti del campo.
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