Con riferimento ad alcuni provvedimenti dell’ABF, risalenti alla scorsa estate, ed aventi ad oggetto i buoni fruttiferi postali e le deroghe sulla prescrizione in materia, emergono critiche dei giuristi. Ripensamento dell’ABF in vista?
Tutti abbiamo sentito parlare dei buoni fruttiferi postali, ovvero dei prodotti di investimento finanziario molto diffusi.
Essi sono particolarmente vantaggiosi perché non hanno costi o commissioni di collocamento e di rimborso e sono caratterizzati da una tassazione agevolata.
Tuttavia non tutto lo scenario è roseo ed infatti l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), in veste di punto di riferimento delle istanze dei risparmiatori, ha recentemente emesso alcune decisioni aventi ad oggetto problematiche in tema di buoni fruttiferi postali e emergenza sanitaria Covid. Ci riferiamo in particolare ai provvedimenti n. 10575/2022 del 14 luglio scorso e n. 10998/2022 del 21 luglio scorso. Non sono mancate le polemiche da parte dei giuristi.
In ballo infatti alcune criticità in tema di applicazione delle regole di legge, adottate nell’ambito dello stato di emergenza per Covid. Vediamo più da vicino.
Ebbene il decreto legge n. 34 del 2020 contiene norme che hanno dato luogo a delle questioni su cui l’ABF è appunto intervenuto. Nel DL è prevista infatti la possibilità di firmare dei buoni fruttiferi postali per via telefonica nel lasso di tempo compreso tra il 5 maggio del 2020 (entrata in vigore del citato decreto) fino al termine dello stato di emergenza per Covid. Inoltre sempre nel decreto citato è disposto in materia di tempistiche di incasso dei buoni fruttiferi postali, il cui termine di prescrizione cade nell’ambito dello stato di emergenza. Secondo la norma i buoni sono esigibili entro i due mesi posteriori al termine dello stato emergenziale.
Chiaramente si comprende la finalità di queste regole particolari, ovvero essere una soluzione alternativa e un’agevolazione per una situazione che all’epoca, impediva l’accesso agli uffici postali per ragioni di salute e di tipo organizzativo. Con norme di questo tipo non si sarebbero così avute conseguenze negative sulla raccolta dei buoni fruttiferi postali e sul diritto alla loro riscossione.
A ben vedere, si tratta di disposizioni assolutamente bilanciate, perché in grado di coprire gli interessi di ambo le parti del contratto: da una parte l’emittente, che così vede protetta la possibilità di raccolta, e dall’altra il risparmiatore che ha investito sui buoni.
In particolare la regola emergenziale favorisce il risparmiatore perché, in buona sostanza, estende il periodo di tempo entro cui poter esercitare il diritto all’incasso del buono fruttifero postale, derogando di fatto alla prescrizione in materia.
In termini pratici ciò significa che se non fosse intervenuta questa norma speciale di tutela, il risparmiatore e titolare del buono – il cui il termine ultimo di incasso fosse caduto durante il periodo di emergenza – avrebbe potuto trovarsi in una situazione tale da impedire la tempestiva richiesta di rimborso, con il rischio concreto di perdere il proprio diritto all’incasso per causa di forza maggiore (ad es. ricovero in ospedale). Ecco spiegato il perché della deroga disposta dal legislatore, con una norma di favore che include la facoltà di incasso posticipato per tutta la durata dello stato di emergenza.
Il punto è che, se è vero che queste regole di tutela sull’incasso dei buoni fruttiferi postali sono state prorogate con ogni prolungamento dello stato di emergenza, ciò però non è avvenuto per l’ultimo prolungamento, ovvero quello compreso tra il 31 luglio 2021 e il 31 marzo di quest’anno. Una mancanza che ha creato problemi interpretativi e ha dunque reso opportuno l’intervento dell’ABF.
Quest’ultimo, con orientamento costante, ha ritenuto di avvalersi di un’interpretazione restrittiva, considerando che la mancata menzione della norma di tutela nel D.L. 221/21 (relativo all’ultima proroga dello stato di emergenza), deve essere intesa come esclusione della deroga alla disciplina sulla prescrizione per il periodo successivo al 31 luglio dello scorso anno e fino alla fine dello stato di emergenza.
Come accennato in apertura, non sono mancate le critiche dei giuristi a quanto deciso dall’ABF, che infatti guarderebbe al solo decreto legge n. 221 del 2021 senza adottare una lettura d’insieme sul combinato disposto di quest’ultimo decreto, del DL che ha istituito la citata deroga alla prescrizione in tema di incasso dei buoni fruttiferi postali e dei principi costituzionali.
Secondo i giuristi, in buona sostanza, si deve evincere che la volontà del legislatore è invece quella di un’applicazione permanente dell’art 34 – contenente la deroga alla prescrizione – per tutto il periodo di emergenza. E ciò a evidente tutela degli interessi delle parti coinvolte nell’investimento postale.
Proprio la proroga dello stato emergenziale dal 31/7/2021 al 31/3/2022 non può che acclarare la persistenza di queste finalità di tutela anche per l’ultima parte del periodo di emergenza, con applicazione del decreto n. 34 del 2020. Anzi sottolineano i giuristi che, se il legislatore avesse voluto impedire l’applicazione dell’art. 34 al periodo posteriore al 31 luglio 2022, avrebbe dovuto varare una disposizione ad hoc di abrogazione o sospensione dell’efficacia. Cosa che non è avvenuta, anche perché avrebbe contrastato con la Costituzione.
Per questo motivo, non pochi tra i giuristi auspicano un veloce ripensamento da parte dell’ABF, in modo da evitare contenziosi in campo di buoni fruttiferi postali e acclarare la più piena tutela dei risparmiatori che hanno investito su questi prodotti.
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