Sta per scadere il prezzo bloccato della Luce? Ecco cosa fare se arriva la lettera dal proprio fornitore dell’energia.
La crisi energetica si sta facendo sentire, e anche molto, nelle tasche degli italiani. Nel caos degli aumenti e dei comportamenti scorretti di alcune società di fornitura, ci si può appellare all’Articolo 3 del Decreto Aiuti Bis.
Una nostra lettrice ci ha inviato un quesito. Lo riportiamo perché la domanda è assolutamente pertinente con ciò che sta succedendo al momento. Non solo dobbiamo risparmiare fino all’impossibile su ogni cosa, persino nel caricabatterie del cellulare.
Ci ritroviamo con aumenti incontrollati dei prezzi della Luce, e ultimamente anche qualche comportamento scorretto da parte delle società che la forniscono. In questo senso stanno intervenendo anche ARERA e le Associazioni dei consumatori. Ma andiamo con ordine.
Negli ultimi giorni è scoppiato un caso relativo alle indagini dell’Antitrust su alcune società di fornitura di energia. Sotto inchiesta ne sono finite diverse e non è detto che la platea non si allarghi ancora.
Quattro procedimenti istruttori partiti dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha già raggiunto le società E-ON, Dolomiti, Iren e Iberdrola. Mentre altre 25 richieste di chiarimenti sono state inviate ad altrettante società. Potremmo dire praticamente tutte quelle operative nel territorio italiano.
Infatti a molti cittadini sono arrivati avvisi in cui venivano comunicate modifiche al contratto. Ovviamente a svantaggio dei clienti stessi. Le “giustificazioni” date da determinate società sono state varie, tra cui ovviamente anche quella dell’attuale crisi.
Ma proprio per tutelare i cittadini, nel Decreto-Legge n. 115 del 2022 (Aiuti Bis) vi è una sezione dedicata ai contratti di fornitura.
In sintesi, fino al prossimo aprile 2023 le società elettriche non potranno in alcun modo modificare i contratti, anche se quando erano stati stipulati vi erano clausole che glielo avrebbero permesso. L’art. 3 infatti prevede quanto segue.
sospensione delle clausole contrattuali che consentano modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas
naturale relativamente alla definizione del prezzo, fino al 30 aprile 2023
Dunque siamo tutelati nel caso la nostra società fornitrice di Luce e/o Gas decida di cambiare il contratto, anche se per farlo invia un preavviso con possibilità di recesso senza penali. Ma ciò vale anche nel caso dei contratti a tariffa bloccata? Andiamo a scoprirlo.
Una nostra lettrice ci ha posto un quesito, che riportiamo testualmente.
“Buongiorno, mi è arrivata una comunicazione dal fornitore di energia in cui mi avvisa che sta per terminare la promozione del prezzo bloccato della Luce per due anni. E che dal 1 gennaio 2023 il corrispettivo Luce sarà pari al prezzo energia definito dall’ARERA per il terzo trimestre 2022.”
La lettrice si chiede se può avvalersi dei benefit concessi al Decreto Aiuti, per evitare rincari, almeno fino all’aprile 2023.
Possiamo trovare risposta alla sua domanda nell’ultimo comunicato ufficiale di ARERA, in cui si ricorda il quadro complessivo delle regole attuali. Ciò per aiutare sia i consumatori che le società di fornitura a interpretare correttamente quando si può applicare l’art. 3 del d.L.115/22, o Dl Aiuti Bis.
Ebbene, nel caso della fine del prezzo bloccato, non è possibile sfruttare la tutela riservata agli utenti. Infatti l’Art. 3 salvaguarda i consumatori solo da modifiche unilaterali dei contratti.
Il termine dei due anni a prezzo bloccato, come nel caso della nostra lettrice, rientra nella categoria di modifiche al contratto, ma non di stampo unilaterale. Si tratta, tecnicamente parlando, di “Evoluzione automatica delle Condizioni Economiche“.
In questo senso, il comunicato di ARERA ci spiega come mai questa tipologia non rientra nell’applicabilità dell’art. 3.
“Le evoluzioni automatiche delle condizioni economiche (art. 13 Codice di condotta commerciale) sono modifiche/aggiornamenti delle condizioni economiche già previste dalle condizioni contrattuali all’atto della stipula. Di norma esse comportano un aumento dei corrispettivi unitari determinati dal venditore, lo scadere o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile oppure il passaggio da un prezzo variabile ad un prezzo fisso. Essendo già previste nelle condizioni contrattuali, sulle quali entrambe le parti hanno espresso il loro consenso, non hanno il carattere della unilateralità. Non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 3 del DL115/22, trattandosi, appunto, di evoluzioni automatiche delle condizioni economiche già predeterminate e concordate tra le parti.”
In conclusione, purtroppo la nostra lettrice dovrà pagare la Luce molto più cara rispetto ai prezzi di cui ha beneficiato negli ultimi due anni.
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