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Economia

Superbonus, opzione cessione crediti e sconto in fattura: 3 nuove cose da sapere per non sbagliare

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Nuove FAQ dell’Agenzia delle Entrate in tema di Superbonus. In particolare il focus è sulla comunicazione al Fisco dell’esercizio dell’opzione delle cessione dei crediti o dello sconto in fattura in specifiche ipotesi su cui urgevano chiarimenti.

Il sito web dell’Agenzia delle Entrate si aggiorna nell’area FAQ, ovvero quello spazio contenente domande poste frequentemente dai contribuenti, e le relative risposte dell’ente.

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In particolare ora compaiono tre nuovi chiarimenti in tema di comunicazioni al Fisco dell’opzione di cessione crediti o sconto in fattura in alcuni casi particolari. Argomento clou è ancora una volta il Superbonus.

Non si tratta certamente del primo intervento utile a fare luce sulle complesse e discusse regole relative ai bonus edilizi: esso infatti si somma alle già numerose risposte ad interpello dell’Amministrazione finanziaria e alle varie circolari aventi ad oggetto il Superbonus e le sue applicazioni pratiche.

Anzi, le nuove risposte alle domande più frequenti seguono la pubblicazione della circolare n. 33 del 6 ottobre scorso, che ha recepito le novità previste dal decreto aiuti Bis per quanto attiene alla cessione del credito.

Vediamo allora perché sono così importanti queste tre FAQ riguardanti il Superbonus e la cessione crediti edilizi – pubblicate lo scorso 12 ottobre – e quali particolari aspetti attinenti alle maxi agevolazioni dell’edilizia aiutano a comprendere meglio. I dettagli.

Superbonus e cessione crediti edilizi: il caso degli interventi sulle parti comuni di un edificio con più unità immobiliari

Anzitutto, interessante è la FAQ avente ad oggetto gli interventi svolti sulle parti comuni di un edificio formato da più unità immobiliari di un unico proprietario. Ebbene, in caso di parti comuni e di uno stesso proprietario, la domanda nel sito delle Entrate – con relativa risposta – è la seguente: in che modo si compila la comunicazione per l’opzione di cessione credito o sconto in fattura (art. 121 del decreto-legge n. 34 del 2020)? Ebbene, nel caso citato, per ogni tipologia di intervento la comunicazione deve essere redatta con le stesse modalità previste per gli interventi compiuti sulle parti comuni condominiali.

In particolare nel frontespizio devono essere indicati:

  • nel campo “Condominio Minimo”, il valore ‘2’ (condominio minimo senza amministratore di condominio);
  • nel campo “Codice fiscale dell’amministratore di condominio o del condomino incaricato”, il codice fiscale del proprietario;
  • all’interno del quadro A, nel campo “N. unità presenti nel condominio”, deve essere indicato il numero delle unità immobiliari che formano il caseggiato;
  • all’interno del quadro B sono da includersi invece i dati catastali di tutte le unità immobiliari che formano il caseggiato;
  • nel quadro C deve essere redatta la “Sezione II – Soggetti beneficiari”, ripetendo per le distinte righe il codice fiscale del proprietario per ognuna delle unità immobiliari di cui nel quadro B.

Superbonus e cessione crediti edilizi: il caso degli interventi su più unità immobiliari accatastate e possedute da un solo proprietario

La seconda questione chiarita dalla nuova FAQ dell’Agenzia delle Entrate attiene al caso degli interventi svolti su varie unità immobiliari accatastate in modo distinto, sempre possedute da un solo proprietario. Anche in queste circostanze, con quali modalità deve essere compilata la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (di cui all’art. 121 del decreto-legge n. 34 del 2020)? La risposta dell’Agenzia delle Entrate è nei termini seguenti:

  • l’interessato deve compilare e inviare, per ogni intervento e per ciascuna unità immobiliare, altrettante distinte comunicazioni;
  • alternativamente, se il genere di intervento e i correlati limiti di spesa sono compatibili con il caso specifico, le Entrate indicano che si può compilare e inviare una unica comunicazione, del tipo valevole per il condominio minimo senza amministratore. In questo caso:
    • nel frontespizio si deve indicare il codice fiscale del proprietario come condomino incaricato della trasmissione;
    • i quadri A, B, C (sezione II) e D della comunicazione vanno compilati in modo coerente, indicando peraltro il codice fiscale del proprietario, come beneficiario della detrazione ceduta, le distinte unità immobiliari e i correlati dati catastali.

Superbonus e enti no profit: i chiarimenti delle Entrate nella terza FAQ sulle modalità di comunicazione dell’opzione cessione credito e sconto in fattura

La terza ed ultima nuova FAQ dell’Agenzia delle Entrate si ricollega al tema del limite di spesa maggiorato per interventi in campo dell’edilizia, da parte di ONLUS, enti di volontariato e promozione sociale. Non bisogna infatti dimenticare che la legge in materia permette un limite di spesa più alto, che si calcola moltiplicando il rapporto tra superficie dell’immobile e superficie media di una unità abitativa.

Ebbene, in tema di enti no profit la domanda è la stessa di cui sopra: con quali modalità l’interessato deve compilare la comunicazione per l’opzione di cessione credito o sconto in fattura? Ebbene, le Entrate rispondono che la comunicazione dell’opzione potrà essere compiuta, per ogni unità immobiliare distintamente accatastata, compilando e facendo pervenire una serie di comunicazioni del tipo valevole per gli interventi sulle distinte unità immobiliari, sulla scorta del numero di unità abitative “virtuali” che serve all’applicazione del limite di spesa maggiorato.

E’ necessario distribuire tra le varie comunicazioni la spesa totale effettuata, la correlata detrazione e il credito trasferito ai distinti cessionari/fornitori, dettagliando in ognuna di esse gli stessi dati catastali.

Alternativamente l’interessato può compilare e inviare una sola comunicazione del tipo valevole per il condominio minimo, dettagliando il codice fiscale dell’ente come incaricato della trasmissione. Da indicare nel Quadro A un numero di unità “virtuali” idoneo a conseguire un limite di spesa compatibile con quella sostenuta, mentre per i Quadri B, C (sezione II) e D sempre gli identici dati catastali e il codice fiscale dell’ente come beneficiario.

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