Facebook è diventato uno degli strumenti preferiti dai disonesti per mettere in atto truffa e raggiri. Ma ci si può difendere.
Sono sempre piĂš frequenti i casi in cui si vendono beni che non corrispondono alla descrizione o alle foto allegate allâannuncio di vendita.
Di episodi del genere, purtroppo, ce ne sono a migliaia quotidianamente e, poichÊ si tratta sempre di privati, è abbastanza complicato capire se ci si può fidare del venditore. Se si hanno dubbi, però, è possibile rivolgersi alle autorità ed evitare di subire una truffa.
Anche se nella maggior parte dei casi la merce che viene sponsorizzata nelle pubblicità è vera, esiste anche il fenomeno della pubblicitĂ ingannevole, che non è sempre facile da scovare. Ad esempio, un caso di pubblicitĂ ingannevole può essere quello degli spot di cibi, che non riportano gli eventuali rischi per la salute derivanti dal consumo del prodotto. O ancora, una rĂŠclame che induce allâacquisto di un bene che, nella realtĂ , non possiede le caratteristiche descritte.
Dunque, una pubblicità ingannevole può tradursi in una vera e propria truffa, qualora raggiri i consumatori e trasmetta messaggi fasulli, incompleti e dubbi.
Una nostra gentile Lettrice ci ha inviato la seguente segnalazione:
âSalve, ho subito una truffa bene architettata, per lâacquisto di un prodotto per il quale, purtroppo, non ho la ricevuta. Ho ricevuto a casa, tramite corriere GLS, della merce che non corrisponde minimamente a quella che veniva pubblicizzata sulla pagina Facebook dalla quale ho effettuato lâacquisto. Mi sono anche accorta che câera la âclausola soddisfatti o rimborsatiâ, ma non ho potuto utilizzarla perchĂŠ non possiedo alcun recapito telefonico del venditore. Sono stata, in pratica, derubata di 80 euro, una cifra non indifferente, considerato il periodo di crisi economica. Spero possiate aiutarmi, questi truffatori vanno fermati al piĂš presto.â
Sono numerosi i cittadini che hanno ricevuto lo stesso inganno, tutti per il medesimo prodotto pubblicizzato su Facebook, il social piĂš famoso in assoluto. Gli ideatori della truffa, purtroppo, si prendono gioco dei soggetti piĂš fragili, facendo leva sulla loro ingenuitĂ .
Due sono le cose da fare, in tali casi:
Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo: âEcco come riconoscere se un negozio online è sicuro oppure ci troviamo davanti un sito fasulloâ.
Tutti i cittadini o chiunque ne abbia necessitĂ possono rivolgersi allâAutoritĂ Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust), per effettuare denunce di pubblicitĂ ingannevole e pratiche commerciali scorrette.
Si ha a disposizione 120 giorni, decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione di avvio o 150 giorni, nellâipotesi in cui si richieda il parere dellâAutoritĂ per le garanzie nelle comunicazioni.  Se ci sono delle specifiche esigenze istruttorie, tuttavia, tale termine può essere prorogato, con provvedimento motivato. La proroga può spingersi fino ad un massimo di 30 giorni o di 60. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, il denunciato può far valere, in forma scritta, degli impegni che fanno venir meno la natura illegittima della pubblicitĂ .
LâAutoritĂ , dunque, valuta gli impegni e:
In base a quando stabilito dal nuovo Regolamento di procedura, dopo lâinvio di una segnalazione allâAntitrust, non sono previste successive comunicazioni da parte degli Uffici; lâunica eccezione riguarda le ipotesi di avvio di istruttoria. Se entro 180 giorni non interviene lâavvio dellâistruttoria, la segnalazione viene archiviata o viene dichiarato il non luogo a provvedere.
I cittadini possono segnalare ogni truffa legata a pubblicitĂ ingannevole nei seguenti modi:
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Con la diffusione dei siti di e- commerce e la crescita della vendita online, sono sempre piĂš frequenti gli episodi di truffa che riguardano lâacquisto di prodotti a prezzi molto vantaggiosi. Nella maggior parte dei casi, però, si tratta di siti falsi.
I truffatori, tramite la creazione di pagine fittizie, pubblicizzano una determinata merce a prezzi concorrenziali, chiedendo il pagamento anticipato attraverso bonifico o su carta ricaricabile. Una volta effettuato lâacquisto, però, il cliente non riceve la merce oppure riceve un prodotto che non corrisponde a quello pubblicizzato.
Per difendersi, la Polizia Postale e delle Comunicazioni consiglia di verificare sempre, sul sito dellâAgenzia delle Entrate, che la partita IVA del venditore non sia fasulla e si riferisca ad unâazienda realmente esistente. Ă opportuno, inoltre, accertarsi che lâannuncio pubblicitario non sia giĂ stato oggetto di precedenti segnalazioni e che il profilo feedback del venditore abbia ricevuto alti gradimenti da parte di altri utenti. Per ogni tipo di segnalazione, si può consultare il seguente portale: www.commissariatodips.it.
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