Ecco come fruire delle garanzie statali previste nell’ipotesi di mancato rimborso delle somme a titolo di anticipo del TFS.
L’INPS ha chiarito quali sono i metodi a disposizione dei dipendenti pubblici, per ottenere tutela in caso di mancato rimborso, da parte degli istituti finanziari, dell’anticipo del TFS.
Spetta, dunque, all’Istituto previdenziale versare l’80% delle somme di anticipo; l’operazione sarà possibile grazie alla previsione del Fondo di garanzia tramite il Dl n. 4/2019, che è stato affidato all’INPS. La Circolare INPS n. 119/2022, nello specifico, sottolinea in che modo gli istituti di credito e le banche possono agire, nell’ipotesi di inadempienza delle amministrazioni che avrebbero dovuto effettuare il pagamento.
Analizziamo il provvedimento e scopriamo quali sono le garanzie in caso di mancato rimborso dell’anticipo del TFS.
Per tutte le informazioni aggiuntive, consulta il seguente articolo: “Anticipo TFS o TFR: calcolo, interessi e detassazione“.
La normativa fa esplicito riferimento ai dipendenti pubblici che hanno richiesto l’anticipo del TFS/TFR, in base all’art. 23 del Dl n. 4/2019, convertito con Legge n. 26/2019. Tale disciplina ha introdotto la facoltà di sovvenzionare l’intero importo netto della prestazione, entro una cifra massima di 45 mila euro.
Hanno diritto al prestito, tuttavia, solo i lavoratori che hanno cessato la propria attività lavorativa (in seguito a dimissioni o raggiungimento dei limiti di età), che hanno raggiunto la pensione di vecchiaia o quella anticipata con i requisiti della Legge Fornero o con Quota 100 o Quota 102.
Il procedimento prevede che, nel momento in cui nasce il diritto al versamento del TFS, l’ente obbligato al pagamento di tali somme (cioè, la pubblica amministrazione datore di lavoro) deve provvedere ai rimborsi del prestito; si tratta, dunque, delle somme versate agli intermediari finanziari che, poi, verranno trattenute dall’importo spettante al richiedente.
Se sussiste l’impossibilità al rimborso, si applica la tutela del Fondo di Garanzia, che paga l’80% dell’ammontare dell’anticipo del TFS. A tal fine, la Circolare INPS n. 131/2020 stabilisce che, al momento della stipula del contratto di anticipo del TFS, l’ente erogatore deve iscriversi al Registro “Lavoro pubblico”. Le banche, poi, devono versare la commissione di accesso al Fondo (che è uguale allo 0,01% del totale dell’anticipo del TFS).
Consulta anche: “Anticipo TFS o TFR, l’INPS lo rimborsa ma attenzione a questo particolare“.
L’Istituto di previdenza ha evidenziato che la fruizione della garanzia è possibile solo se ricorrono due condizioni. Nel dettaglio:
La garanzia può essere attivata alla scadenza della data prevista per il versamento della singola rata di TFS, in seguito alla verifica del mancato rimborso totale o parziale dell’anticipo, da parte dell’Ente erogatore. In tal caso, la banca concede all’Ente erogatore un termine di almeno 30 giorni, trascorso il quale l’istituto di credito dovrà inoltrare richiesta al Fondo di Garanzia INPS entro i successivi 9 mesi.
La domanda deve essere inviata attraverso il Modello “MV77”, chiamato “Richiesta attivazione della Garanzia per l’accesso ai finanziamenti – anticipo TFS/TFR”. La modulistica è disponibile sul sito ufficiale dell’INPS, cliccando sulle voci “Prestazioni e servizi” – “Moduli”. Entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, l’Ente di previdenza, dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni per la concessione, procede con il pagamento delle somme dovute all’istituto di credito.
Dopo il pagamento, il Fondo di garanzia è surrogato alla banca, in relazione all’importo versato e ai relativi diritti di privilegio. Il Fondo di garanzia, dunque, è legittimato ad agire nei confronti dell’amministrazione pubblica inadempiente ed ottenere, così, il recupero delle somme corrisposte.
Nello stesso documento, infine, è indicata la modalità di invio all’INPS della comunicazione di estinzione anticipata (totale o parziale) del finanziamento, da parte del richiedente.
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