Il congedo biennale, come suggerisce la parola, dura 2 anni, ma come funziona nello specifico? Ecco cosa c’è da sapere e chi può usufruirne
Com’è noto, il congedo biennale dura al massimo due anni rispetto all’intera carriera lavorativa, ma come funziona? Ecco cosa c’è da sapere in merito.
Il congedo in questione può essere richiesto in due modi: la prima è quella frazionata, mentre la seconda si definisce continuativa. Può fare richiesta di tale congedo la moglie oppure il marito.
Ma in caso di dipartita o altro impedimento, la possibilità di usufruire del congedo passa ai parenti più prossimi come i genitori, i figli oppure i fratelli o sorelle.
Se un docente oppure un soggetto che lavora a scuola come personale amministrativo, tecnico e ausiliario utilizza il congedo, a questi spetta uno stipendio che è uguale a ciò che percepiva prima di usufruire del congedo.
Chiaramente, dai calcoli restano fuori possibili retribuzioni accessorie o indennità presenti in busta paga. Per indennità si intende, ad esempio, quella di direzione, incarico di progetto oppure pagamento straordinario.
Come già detto in precedenza, è possibile usufruire del congedo biennale in forma frazionaria o cumulativa. Il congedo in questione può essere richiesta dai parenti più stretti della persona in difficoltà e si va dal coniuge fino ai figli, fratelli eccetera.
È importate sottolineare che durante il lasso di tempo in cui si usufruisce del congedo non sarà possibile maturare le ferie oppure la tredicesima. Inoltre, tale periodo non è considerato per il calcolo del TFS ed anche del TFR.
Come riportato da orizzontescuola.it, tali ‘regole’ sono scritte all’interno dell’articolo 42 comma 5-quinquies. Il Decreto Legislativo i riferimento è il numero 151/2001.
Ma come funziona il congedo parentale e la paternità? Qualcosa è cambiato, ecco cosa c’è da sapere in merito.
La persona che però decide di avvalersi del congedo biennale matura, durante tale periodo, comunque gli anni per la pensione. Tale diritto è incluso della circolare numero uno 2012 del Dip. per la Funzione Pubblica.
Come in molti probabilmente sanno, tale diritto non è scontato in quanto non funziona allo stesso modo, ad esempio, se si è dipendenti privati.
Per coloro che sono dipendenti pubblici, infatti, vi è il vincolo per l’Amministrazione di fare un calcolo, di trattenere ed anche versare i contributi necessari per la quiescenza. Insomma, è un versamento dei contributi ‘ordinari’ e non figurativi. Tale disciplina è rintracciabile nel Dip. della Funzione pubblica n. 2285 del 15.01.2013.
Come detto nel paragrafo precedente, il congedo biennale è calcolato ai fini della quiescenza, ma non si può dire la medesima cosa per gli scatti di anzianità.
Per gli scatti di anzianità, infatti, è richiesto che il lavoratore svolga pienamente la sua funzione sul luogo di lavoro. Ciò, chiaramente, non è previsto durante il congedo.
Anche il Consiglio di Stato si è pronunciato in merito con il parere n. 3389 2005.
Ovviamente, prima di richiedere il congedo è bene rivolgersi ad esperto del settore che sicuramente potrà fornire maggiori informazioni rispetto alla condizione di ognuno.
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