La banca può chiudere improvvisamente e senza preavviso un conto corrente al verificarsi di uno specifico accadimento. Scopriamo quale.
Una decisione unilaterale che per Legge può essere presa dagli istituti di credito. Ad affermarlo il sottosegretario del Ministero dell’Economia e delle Finanze Villarosa.
I contratti tra clienti e banche solitamente impediscono ad una delle parti di chiudere improvvisamente un conto corrente. Secondo la normativa, infatti, la chiusura può avvenire unicamente dopo un periodo temporale stabilito nel contratto o, in assenza di una scrittura specifica, non prima dei quindici giorni dall’avviso. Il Codice Civile, poi, stabilisce che la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine del contratto se non per una giusta causa. Procedendo con il recesso si sospende subito l’utilizzazione del credito – così cita l’articolo 1845 – ma l’istituto dovrà concedere quindici giorni per la restituzione delle somme usate e degli accessori pertinenti. Lo stesso articolo specifica un unico caso in cui la banca ha la possibilità di chiudere il conto corrente senza preavviso avvisando, però, immediatamente il contribuente.
Il sottosegretario del Ministero dell’Economia e delle Finanze Alessio Mattia Villarosa ha risposto alle interrogazioni del senatore Armando Siri sulla procedura che le banche devono rispettare nel caso in cui un conto corrente risulti oggetto di verifica da parte della Guardia di Finanza.
Ebbene, gli istituti di credito hanno la possibilità di chiudere unilateralmente il conto corrente oggetto di controlli da parte della Magistratura o della Guardia di Finanza in relazione a ipotetici reati finanziari. Tale diritto può essere esercitato qualora il livello di rischio risulti troppo elevato. Secondo il Dlgs 206/2005, infatti, se il contratto ha come oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato, il professionista può recedere dal contratto, qualora vi sia giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediatamente comunicazione al consumatore.
L’intermediario venuto a conoscenza dei procedimenti penali a carico del cliente può decidere di chiudere il conto per evitare di non riuscire a gestire il rischio legato all’accusa.
L’interrogazione in Commissione di Finanza ha toccato anche un’altra questione, il limite dei versamenti in contanti sul proprio conto corrente. Diverse banche si rifiutano di prendere versamenti in contanti dai clienti basando questa decisione sulle limitazioni all’operatività in contanti previste dalla normativa sull’antiriciclaggio. Tale rifiuto non ha, secondo la Banca d’Italia, giustificazione.
I limiti ai trasferimenti di denaro contante, infatti, non si applicano agli intermediari finanziari. Solo se i versamenti sono troppo ravvicinati nel tempo o sospetti allora le banche possono intervenire verificando le operazioni del cliente e mettendo in atto le adeguate procedure antiriciclaggio.
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