Il coniuge divorziato che non percepisce l’assegno di mantenimento ha diritto alla pensione di reversibilità?
Una nostra Lettrice ci rappresenta il seguente caso: “Sono una pensionata divorziata, ma col mio ex marito non ci siamo mai lasciati per un suo ripensamento, e abbiamo quindi sempre vissuto assieme, parlavamo anche di risposarci. Poi lui a 62 anni è venuto a mancare improvvisamente. Ora vorrei sapere se ho diritto alla reversibilità, visto che abbiamo sempre vissuto assieme”.
Vediamo cosa si intende per pensione di reversibilità e in quali casi spetta al coniuge divorziato o separato.
La pensione ai superstiti è un trattamento pensionistico che viene riconosciuto in caso di decesso del pensionato (pensione di reversibilità) o dell’assicurato (pensione indiretta) in favore dei familiari superstiti.
Le due prestazioni spettano:
Per figli a carico si intendono:
Occorre precisare che per il coniuge o per il partner dell’unione civile nonché per i figli inabili la prestazione spetta per tutta la loro vita mentre per gli altri figli la prestazione ha natura temporanea.
La moglie divorziata ha diritto di percepire la pensione di reversibilità se percepisce dall’ex coniuge deceduto un assegno divorzile corrisposto con cadenza periodica. Se invece non percepisce l’assegno divorzile, la moglie divorziata non ha diritto alla pensione di reversibilità.
Inoltre è necessario che la moglie divorziata non si sia sposata nuovamente con un’altra persona e che il rapporto assicurativo dell’ex coniuge defunto sia iniziato prima del giorno in cui è stata pronunciata la sentenza che ha statuito la cessazione di ogni effetto civile del matrimonio.
La pensione di reversibilità spetta anche al coniuge separato, in quanto quest’ultimo viene considerato a tutti gli effetti un coniuge.
Tuttavia in caso di addebito di separazione, la pensione di reversibilità spetta al coniuge separato solo nel caso in cui il Tribunale abbia riconosciuto a quest’ultimo l’assegno alimentare.
L’ammontare della pensione di reversibilità viene calcolata, tenendo conto della durata del matrimonio e del periodo di erogazione della pensione dal coniuge deceduto.
Venendo al quesito che ci ha sottoposto la nostra Lettrice, una pensionata che ha divorziato dall’ex marito ma con cui ha sempre convissuto, per via di un ripensamento successivo, occorre dire che la Lettrice ha diritto di percepire la pensione di reversibilità se percepisce dall’ex coniuge deceduto un assegno divorzile corrisposto con cadenza periodica.
Se invece non percepisce l’assegno divorzile, la stessa non ha diritto alla pensione di reversibilità.
Non rileva la circostanza che lei abbia convissuto con l’ex marito di fatto fino a quando quest’ultimo è deceduto, se è comunque intervenuta nel frattempo una sentenza di divorzio.
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