Molti contribuenti hanno sentito nominare il controllo formale da parte dell’Agenzia delle Entrate ma non sanno cosa vuol dire esattamente. Ecco una breve guida pratica che serve a ricordare perché è meglio essere al corrente della sua esistenza e funzione.
Una domanda che il contribuente potrebbe farsi, in relazione alle attività che possono essere svolte dal Fisco, attiene al cosiddetto controllo formale.
Di che si tratta? Ebbene, anticipiamo che se l’Agenzia delle Entrate domanda chiarimenti sulle spese portate in deduzione e detrazione con la dichiarazione dei redditi, e ci riferiamo a spese mediche, interessi sul mutuo, familiari a carico e così via, siamo di fronte al terreno tipico del controllo formale.
E’ opportuno che il contribuente custodisca sempre la relativa documentazione in modo tale da poter sempre giustificare al Fisco – qualora gli siano chieste delucidazioni – i dati sull’effettivo pagamento della cifra dovuta allo Stato.
Di seguito vogliamo chiarire una volta per tutte che cos’è il controllo formale e quando ricorre nei rapporti tra cittadino contribuente e Fisco. Non dimentichiamo infatti che gli uffici dell’Amministrazione finanziaria hanno il potere non soltanto di richiedere il pagamento delle tasse, ma anche di effettuare verifiche su quanto dichiarato dal singolo contribuente. La finalità è facilmente individuabile: evitare truffe e abusi e reprimerli alla radice. I dettagli.
Spiegare in buona sostanza che cos’è il controllo formale, non è operazione complicata. Vero è infatti che l’Agenzia delle Entrate può – entro i vincoli della prescrizione relativa agli accertamenti – domandare ed ottenere chiarimenti e controllare la fondatezza di quanto indicato sui modelli 730 e Unico. Ci riferiamo in particolare alla parte relativa al capitolo spese detraibili e deducibili: infatti proprio su questi temi gli abusi e le irregolarità sono dietro l’angolo e rappresentano una minaccia costante per l’Amministrazione finanziaria.
Ecco perché i contribuenti non debbono stupirsi se ogni anno migliaia di persone ricevono dalle Entrate una la richiesta di documentazione e chiarimenti, atta a verificare se di fatto spettino o meno detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta – riportati in diminuzione nelle proprie dichiarazioni. Il Fisco vuole ovviamente ‘vederci chiaro’ e grazie a norme che hanno potenziato notevolmente i controlli negli ultimi anni, oggi è molto più difficile eludere queste verifiche, rispetto ad alcuni anni fa.
Il controllo formale da parte dell’Agenzia delle Entrate può considerarsi trasversale poiché tocca le spese mediche, quelle legate ai familiari a carico, le spese per l’istruzione, gli interessi passivi sui mutui, le assicurazioni vita. Ma non solo: sotto la lente delle Entrate finisce anche la previdenza complementare, i contributi per il lavoro domestico (dove il rischio di lavoro nero è molto alto), gli assegni di mantenimento ad ex coniugi e tanto altro.
Per orientarsi in tema di controllo formale c’è un riferimento normativo essenziale nell’art. 36-ter D.P.R. 600/1973, in materia di accertamento delle imposte sui redditi. Infatti il testo al comma 1 specifica che l’Amministrazione finanziaria, entro il 31 dicembre del secondo anno posteriore a quello di presentazione, si attiva per il controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta.
Inoltre, in base al comma 3 dell’articolo detti soggetti sono invitati, anche in via telefonica o in forma scritta o digitale, a dare chiarimenti in merito ai dati inclusi nella dichiarazione e a trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o differenti dai dati forniti da terzi.
A questo punto ci si potrebbe chiedere però quali sono le conseguenze se il contribuente non risponde. Ovvero: che accade se dopo aver ricevuto dall’Agenzia delle Entrate la lettera con la domanda di chiarimenti, il contribuente non risponde o non è in condizione di documentare la correttezza dei dati resi noti al Fisco in precedenza? Ebbene, in questi casi le Entrate possono dar luogo alle pratiche per il recupero di quanto indebitamente fruito, con l’aggravio di sanzioni e interessi.
In questo articolo abbiamo visto che il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi è quello compiuto sulla scorta di quanto prevede l’art. 36-ter del Dpr 600/1973. Grazie a questo controllo l’Agenzia controlla che i dati esposti in dichiarazione siano conformi alla documentazione tenuta dal contribuente e ai dati rilevabili nelle dichiarazioni presentate da differenti soggetti o a quelli dati da enti esterni (ad es. Inps).
Come detto, il singolo contribuente può essere invitato dall’ufficio a mostrare o trasmettere la documentazione che comprova la correttezza dei dati dichiarati e a dare chiarimenti e delucidazioni, laddove vi siano difformità tra i dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria e quanto indicato in dichiarazione.
Per l’Agenzia delle Entrate è oggi molto semplice scoprire eventuali incongruenze nelle dichiarazioni dei redditi, in virtù dei dati ricevuti dai sostituti d’imposta, dagli enti della previdenza ma anche dalle banche e assicurazioni, con cui le informazioni sono scambiate in un incrocio di informazioni molto efficace per individuare l’attribuzione errata o dolosa di detrazioni e deduzioni, che spetterebbero in verità in modo minore o per nulla.
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