Anche l’Assegno Ordinario di Invalidità può essere integrato al minimo, ma ci sono degli specifici requisiti da rispettare.
L’Assegno Ordinario di Invalidità è una prestazione economica previdenziale riconosciuta ai lavoratori dipendenti e autonomi, affetti da infermità fisica o mentale dalla quale deriva una riduzione permanente della capacità lavorativa di almeno i 2/3.
Poiché l’Assegno Ordinario di Invalidità può essere riconosciuto in ogni momento della carriera lavorativa, i lavoratori con un’anzianità bassa potrebbero ricevere un assegno non ricco. Per questo motivo, esso è integrabile al minimo. Se, quindi, la cifra spettante è inferiore al cd. minimo vitale, il trattamento verrà incrementato, tramite l’integrazione al minimo.
Questo meccanismo, tuttavia, per l’Assegno di Invalidità, segue delle regole diverse, sia per quanto riguarda la determinazione dell’integrazione, sia in relazione ai limiti di reddito da rispettare. Scopriamo, dunque, quali sono le principali differenze con le altre prestazioni.
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La normativa relativa all’integrazione al trattamento minimo dell’Assegno di Invalidità è contenuta nella Legge di Revisione della materia dell’invalidità pensionabile, ossia la Legge n. 222 del 12 giugno 1984.
Ci sono, dunque, un bel po’ di differenze con l’integrazione al minimo della maggior parte delle pensioni. Nello specifico:
Per l’Assegno di Invalidità, infine, la legge, non consente né la cristallizzazione né la parziale integrazione al trattamento minimo, in base a quanto sancito dalla Circolare INPS n. 262/1984.
Ma quali sono i redditi da prendere in considerazione per il tetto limite? I redditi rilevanti sono quelli assoggettabili all’IRPEF, al netto di contributi previdenziali e assistenziali, eccetto il reddito della casa di abitazione. Dal 1995, inoltre, non si valuta neanche l’importo a calcolo dell’assegno da integrare.
Ricapitolando, i redditi che non vanno esaminati per l’integrazione al trattamento minimo dell’AOI sono i seguenti:
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Per mezzo dell’integrazione al trattamento minimo, l’AOI sale fino ad eguagliare l’ammontare del cd. minimo vitale, ossia 515,07 euro al mese.
La normativa, invece, non consente l’integrazione parziale al trattamento minimo, cioè l’integrazione che faccia innalzare la cifra dell’Assegno di un importo inferiore a 515,07 euro mensili (in ogni caso, tale importo non può essere maggiore a quello dell’Assegno sociale).
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