Secondo la normativa vendere una casa ricevuta in donazione è possibile pur essendo un argomento molto complesso.
Infatti, la legge ammette la vendita della casa donata perché rientra nei beni immobiliari del donatario; per cui non si commette un’azione illecita.
Tuttavia, l’argomento è molto complesso perché rientra nella materia ereditaria che presenta molte variabili, come, per esempio, nel caso in cui la persona che fa la donazione (il donante) venisse a mancare.
In questo caso, infatti, l’immobile donato rientrerebbe nell’asse ereditario e, di conseguenza, il bene andrà diviso tra gli eredi per quote legittime divise tra coniuge e figli.
Anche se ha ricevuto la casa in donazione, in realtà il donatario (ovvero, colui che riceve il bene) potrebbe non essere il proprietario legittimo. Infatti, è importante anche fare attenzione al periodo di tempo che passa dalla donazione. In effetti, per diventare proprietario della casa ricevuta in donazione bisogna attendere 20 anni dalla data di sottoscrizione dell’atto.
Però, qualora il donante morisse prima, l’attesa si riduce di almeno 10 anni dall’atto di successione; periodo che serve per evitare contestazioni da parte di altri eredi.
Un altro aspetto da considerare, molto importante, è che le banche non sono del tutto convinte a riconoscere un finanziamento o un mutuo a chi compra una casa donata. Per lo stesso motivo, si potrebbero perdere le agevolazioni previste per la prima casa.
Forse (ma non è detto) le banche potrebbero cedere solo se si presenta un atto di rinuncia sottoscritto dagli eredi.
Un Lettore chiede: “Salve. Sono figlio unico e mio padre mi ha donato la casa. Quando posso venderla? È possibile anche se mio padre è ancora in vita? Nel caso possa venderla come devo fare? Grazie”.
Come detto in precedenza, bisogna che trascorrano almeno 20 anni dall’atto di donazione oppure 10 dalla successione. Trascorso questo tempo, gli eredi non potranno su contestare la donazione e richiedere la restituzione della casa.
Comunque sia, prima di vendere (o acquistare) la casa donata è preferibile richiedere l’atto di rinuncia in questo modo si bloccheranno qualsiasi rivalse o contestazioni sull’immobile donato.
Attenzione, però, perché anche se si firma l’atto di rinuncia ciò non vuol dire che l’immobile è fuori dall’asse ereditario. Ciò significa che gli eredi potranno richiedere la quota legittima spettante.
Per evitare questo intoppo, si potrebbe offrire una cifra corrispondente alla quota come compenso agli eredi. Oppure, richiedere l’annullamento della donazione (in modalità consensuale) e precedere con una vendita tra compratore e venditore.
La donazione è un atto pubblico che deve essere firmato da un notaio alla presenza di due testimoni (non parenti); altrimenti l’atto diventerebbe nullo. In seguito, deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate e solo in questo modo il donatario diventa proprietario secondo la legge.
Quindi, possiamo affermare che la casa ricevuta in donazione si può vendere, richiedendo agli eredi l’atto di rinuncia, anche se il donante è ancora in vita.
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