In tema di versamento contributi e pensioni, le ultime novità normative pongono i professionisti, assunti nella PA per l’attuazione del PNRR, innanzi ad un bivio, ovvero restare nella cassa privata oppure passare all’Inps, gestione ex dipendenti pubblici. I dettagli.
E’ noto che per quanto attiene alle varie fasi di attuazione degli obiettivi del PNRR, le regole di legge prevedono l’assunzione di professionisti all’interno degli uffici della PA. La loro preparazione teorica e tecnica e le competenze pratiche sono infatti fondamentali nel percorso del Piano mirato a modernizzare il paese.
Ebbene, la recente notizia che riguarda proprio i professionisti – e le loro pensioni – si trova in Gazzetta Ufficiale: pubblicato infatti il decreto del Ministero del Lavoro che mette in pratica ciò che è stato indicato dal decreto legge n. 80 del 2021, il quale include misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Nel decreto si specifica che entro il prossimo 2 dicembre i professionisti assunti dalle Pubbliche Amministrazioni per l’attuazione del PNRR dovranno scegliere se conservare, o meno, l’iscrizione all’ente privato di categoria. Vediamo un po’ più da vicino questo tema, che sicuramente interesserà non poche persone per i riflessi che ha dal lato previdenziale.
Le indicazioni in GU fugano ogni dubbio: entro le prossime settimane i professionisti assunti negli uffici pubblici per dare una mano a concretizzare quanto previsto nel PNRR dovranno scegliere se:
Non a caso, il decreto Ministero del lavoro del 2 settembre, di cui appunto la pubblicazione in Gazzetta, reca parole molto chiare, disciplinando “l’opzione per il mantenimento o meno dell’iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza per i professionisti assunti a tempo determinato dalla pubblica amministrazione“.
Il provvedimento appena citato applica quanto previsto dal summenzionato decreto legge n. 80 dello scorso anno, il quale ha disciplinato le assunzioni per l’attuazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza.
Le novità stanno fondamentalmente in questi termini:
Nelle circostanze in cui il professionista scelga di iscriversi alla gestione Inps, la cassa privata di categoria dovrà ovviamene sospenderlo dai propri ruoli e la collegata posizione assicurativa in essere non sarà alimentata da ulteriori contributi previdenziali, fino alla fine del rapporto di lavoro subordinato – che rimarchiamo essere a tempo determinato per il tempo strettamente necessario all’attuazione degli obiettivi di cui al PNRR.
Non dimentichiamo poi ulteriori dettagli di cui alle norme che disciplinano previdenza e contributi pensioni per questi professionisti. Infatti per tutta la durata del rapporto di lavoro dipendente presso la PA, non è dovuto alla cassa professionale di categoria alcun contributo di tipo soggettivo o integrativo a scopi previdenziali o assistenziali, mentre il professionista non si avvale delle prestazioni collegate all’iscrizione.
Attenzione però: dalla previsione sono esclusi i contributi obbligatori eventualmente dovuti alla cassa di categoria del professionista per il solo mantenimento dell’iscrizione all’albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e le prestazioni collegate agli stessi.
Mentre non vi sono dubbi sul fatto che alla fine del lavoro per la PA il professionista potrà compiere il ricongiungimento del periodo assicurativo maturato presso la gestione Inps suddetta. Peraltro il meccanismo è agevolato in quanto la ricongiunzione sarà del tutto gratuita e ciò in deroga rispetto alle regole generali.
Che succede invece se il professionista sceglie di non spostarsi alla gestione Inps pensioni, mantenendo l’iscrizione della cassa privata di appartenenza anche per la durata del rapporto di lavoro subordinato presso la PA? Ebbene, nel caso in questi decida di rimanere dov’è l’ente non sospenderà l’iscrizione del professionista dai propri ruoli, conservando attiva la collegata posizione assicurativa in essere, e conseguentemente questa sarà ancora alimentata dai contributi nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente. Si precisa peraltro che sarà valevole anche la contribuzione per la copertura delle prestazioni assistenziali versate a vario titolo dalla cassa di categoria, ma non la contribuzione di maternità perché la relativa copertura è garantita dall’Inps gestione separata.
Concludendo, si tratta dunque di una scelta in fatto di pensioni cui si trovano di fronte i professionisti che sono assunti alle dipendenze della PA per quanto attiene l’attuazione del PNRR. L’opzione, come detto, andrà comunicata entro il 2 dicembre, ovvero entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
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