Il lavoratore subordinato in malattia deve rispettare le regole in tema di reperibilità in relazione alla possibile visita fiscale del medico Inps, ma non vige il divieto assoluto di non uscire di casa. Facciamo il punto e vediamo come stanno le cose.
Le regole sulla malattia del lavoratore sono ben precise e sono indicate dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Contrariamente a ciò che si potrebbe pensare, in caso di malattia il dipendente che non può recarsi al lavoro perché in attesa di ristabilirsi sul piano della salute, può uscire di casa.
Ma attenzione: come vedremo nel corso di questo articolo, ciò è possibile sulla scorta di limiti ad hoc. Ben si comprende questo, perché altrimenti un lavoratore sarebbe libero di ‘interpretare’ la convalescenza come meglio crede, anche dedicandosi ad hobby e passioni al di fuori delle mura domestiche che, oltre ad essere scollegate con le finalità di pronto recupero delle energie psicofisiche, potrebbero altresì mettere a rischio il detto recupero.
Insomma a quali condizioni durante la malattia si può uscire di casa? Lo scopriremo insieme nel corso di questo articolo, tenendo ben presente che cosa dice la legge a riguardo. I dettagli.
Su questo punto non vi sono dubbi: al lavoratore subordinato non è a priori vietato di
uscire dalla propria abitazione nel periodo coperto da indennità di malattia. Questo perché per legge non sussiste alcun divieto assoluto di allontanarsi dalla propria residenza nell’ambito dello stato di malattia – che ricordiamo essere adeguatamente coperto da garanzie ad hoc, tra cui in primis la conservazione del posto di lavoro.
D’altronde si sa che l’obbligo di reperibilità vale soltanto in specifici orari della giornata e non bisogna dimenticare che anche nelle fasce di reperibilità si può talvolta uscire dalla propria abitazione. Ci riferiamo ai casi di esonero dalla visita fiscale.
Come detto in precedenza, però, se non c’è divieto di uscire, tuttavia nelle attività extradomestiche sarà certamente preferibile prestare la dovuta attenzione e cautela, onde non compromettere una piena e celere guarigione. Ricordarlo è molto importante perché è vero che, altrimenti, il rischio concreto sarebbe anche di tipo disciplinare, e potrebbe palesarsi un licenziamento da parte del datore di lavoro.
Vero è che il lavoratore subordinato, tutelato dalle regole sulla malattia, deve rispettare l’obbligo di essere reperibili a un possibile controllo del medico incaricato dall’Inps. Detta verifica, come è facile intuire, serve ad acclarare l’effettivo stato di salute del dipendente, in modo che si certifichi che sia ancora malato in base alla risultanze del certificato medico. Chiaro che un controllo come questo tende ad evitare che il malato ‘faccia il furbo’, nel tentativo di allungare il periodo di malattia e restare così lontano dall’ufficio per più tempo.
Ma non solo. La visita del medico Inps serve altresì invece a valutare se ricorrono eventualmente le condizioni per un rientro anticipato al lavoro, nel caso di una guarigione avvenuta con celerità e nei tempi brevi.
Veniamo al punto. Il controllo del medico, appunto la visita fiscale, può compiersi ogni giorno della settimana, inclusi i giorni festivi, ma non in tutti gli orari e con differenze tra lavoro pubblico e lavoro privato.
In particolare i lavoratori del privato non possono uscire di casa – rischiando altrimenti conseguenze disciplinari – la mattina dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e il pomeriggio dalle ore 17:00 alle ore 19:00. Mentre nel pubblico gli orari in cui non si può uscire sono la mattina dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e il pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
Sopra abbiamo accennato che gli orari delle visite del medico Inps possono essere talvolta non rispettati. Ci sono insomma dei casi di deroga al divieto citato. Quando ricorrono? Ebbene, si tratta di una delle situazioni di seguito indicate:
Proprio su queste eccezioni al divieto di reperibilità la giurisprudenza, in primis quella della Cassazione, ha avuto modo di pronunciarsi in vari provvedimenti, ed è chiaro che il lavoratore dovrà essere, in ogni caso, in grado di documentare l’effettiva sussistenza dell’eccezione al divieto. Ma in dette situazioni il lavoratore può uscire di casa, ed anzi è pacifico che sarà possibile ricorrere contro una eventuale sanzione disciplinare, inflitta per assenza alla visita fiscale del medico Inps.
Infine, non bisogna comunque pensare che negli orari diversi da quelli della fascia di reperibilità sia possibile uscire di casa senza prestare cautela. Infatti è obbligo del lavoratore non compiere attività che possano pregiudicare o anche solo ritardare la guarigione. Molto ovviamente dipenderà dalla malattia in sé, ma in ogni caso – in ipotesi di comportamento un po’ troppo ‘disinvolto’ del lavoratore – l’azienda potrà anche intraprendere la procedura che porta all’emissione di una sanzione disciplinare.
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