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Economia

Sì al Superbonus anche in questo specifico caso: lo dice l’Agenzia delle Entrate

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Con una recente risposta ad interpello l’Agenzia delle Entrate spiega che, in uno specifico caso di installazione impianto fotovoltaico come intervento trainato, vale comunque il Superbonus. Ecco i dettagli.

L’Agenzia delle Entrate non ha soltanto il tipico ruolo connesso alla gestione, all’accertamento, al contenzioso e alla riscossione dei tributi. Infatti l’Amministrazione finanziaria periodicamente pubblica circolari informative ed anche offre interessanti risposte ad interpello.

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Ricordiamo che queste ultime sono di fatto istanze che il contribuente fa all’Agenzia prima di mettere in pratica un comportamento fiscalmente rilevante, oppure per avere spiegazioni e delucidazioni in relazione a un caso concreto e personale. Oggetto dell’istanza è infatti l’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione di norme di legge di vario tipo legate a tasse e tributi. O, come in questo caso, al meccanismo del Superbonus, che tanto ha fatto discutere in questi mesi.

Ebbene, secondo i chiarimenti dati con recente risposta ad interpello, l’Agenzia delle Entrate ha fugato ogni dubbio: il Superbonus fotovoltaico vale anche nelle circostanze nelle quali l’utenza elettrica e il contratto con GSE siano intestati al comproprietario. Ovvero: la maxi agevolazione scatta indipendentemente dal fatto che vi sia – o meno – coincidenza tra titolare della detrazione e intestatario dell’utenza. Approfondiamo di seguito questi aspetti, anche in considerazione del fatto che i chiarimenti in un argomento controverso come il Superbonus, non sono mai troppi.

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Superbonus: le Entrate risolvono su una questione concreta con la risposta ad interpello n. 545

L’Agenzia delle Entrate, grazie alla risposta a interpello n. 545 di inizio novembre, ha fatto luce su una ‘zona grigia’ delle regole sul Superbonus, ovvero una serie di aspetti che presentavano – almeno in apparenza – una qualche forma di ambiguità per il cittadino-contribuente – interessato a sfruttare la maxi detrazione varata con il decreto Rilancio.

In particolare lo scorso 4 novembre, l’Amministrazione finanziaria ha rimarcato che:

  • il contribuente può avvalersi delle agevolazioni di cui al Superbonus in rapporto alle spese effettuate per l’installazione dell’impianto fotovoltaico, anche se l’utenza elettrica è intestata all’altro comproprietario dell’immobile;
  • analogamente vale per nel caso in cui il contratto di cessione con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per l’energia non auto consumata in sito o non condivisa per l’auto consumo sia intestato al comproprietario.

Il caso concreto portato all’attenzione dell’Agenzia vedeva colui che ha fatto l’istanza nella veste di comproprietario di una unità immobiliare residenziale. Egli aveva fatto effettuare i lavori di installazione di un impianto fotovoltaico – quale intervento trainato rispetto al Superbonus e chiedeva se poteva beneficiare di quest’ultimo.

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Superbonus ed interventi trainati: il caso del comproprietario

Ricordiamo brevemente che gli interventi trainati sono ammessi alla maxi detrazione esclusivamente se svolti insieme ad almeno un intervento trainante. In buona sostanza gli interventi trainati hanno questa denominazione, perché il compimento di un intervento trainante (ad es. l’isolamento a cappotto termico e l’ammodernamento degli impianti di riscaldamento con impianti centralizzati) ha la capacità di trainare l’accesso all’agevolazione 110%. In questo caso il riferimento va all’installazione del fotovoltaico, ovvero la situazione sulla quale si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 545 del 2022.

Oltre che comproprietario, l’istante era committente dei lavori di efficientamento, invece l’altro comproprietario era unico residente nell’abitazione. In particolare l’istante chiedeva all’Agenzia delle Entrate se, ai fini dell’applicazione dei vantaggi del Superbonus, fosse obbligatorio che il beneficiario dell’agevolazione, avendo sostenuto le spese per l’intervento di installazione dell’impianto fotovoltaico, dovesse essere anche l’intestatario dell’utenza elettrica e del contratto di cessione dell’energia in surplus al Gestore.

Ebbene, in base a quanto nel decreto Rilancio, il Superbonus vale anche per le spese effettuate per l’installazione di impianti solari fotovoltaici, collegati alla rete elettrica, che sia svolta insieme a uno degli interventi “trainanti” di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione, oppure di adozione di misure antisismiche (i quali appunto danno diritto al Superbonus).

Nessun limite di legge all’applicazione del Superbonus

L’Amministrazione finanziaria chiarisce che nel caso dell’installazione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica, il Superbonus scatta a favore dei contribuenti che hanno effettuato le spese e che hanno l’immobile oggetto degli interventi agevolabili in veste – peraltro – di proprietario, nudo proprietario, o di titolare di altro diritto reale di godimento. Laddove l’unità immobiliare sia invece in comproprietà tra più persone – come nel caso che qui interessa – i comproprietari stessi conservano il diritto alla maxi agevolazione in rapporto alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, al di là dell’effettiva quota di proprietà. Ovviamente ciò vale nel caso in cui siano rispettate tutte le disposizioni di legge in materia.

Ma ciò che più rileva è che, in mancanza di una norma espressa a riguardo, le Entrate hanno rimarcato che non è necessario vi sia coincidenza tra il titolare dell’agevolazione e l’intestatario dell’utenza elettrica e, perciò, anche del contratto di cessione dell’energia prodotta dal meccanismo fotovoltaico.

Concludendo, senza un divieto di legge e nell’osservanza di ogni altra condizione richiesta, l’istante può sfruttare il Superbonus con riferimento alle spese effettuate per l’installazione dell’impianto fotovoltaico, anche nel caso nel quale l’utenza elettrica e il contratto di cessione con il GSE per l’energia non auto consumata in sito ovvero non condivisa per l’auto consumo, siano intestati all’altro comproprietario dell’immobile.

Il testo della risposta ad interpello n. 545 del 2022

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