Si deve pagare l’Imu sull’immobile in cui si ha la residenza temporanea per fruire delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge n. 104/1992?
Un nostro Lettore ci fa la seguente domanda: “Con la residenza temporanea a Salerno per usufruire della legge 104 per mio padre ho anche degli obblighi di pagare l’Imu seconda casa a Roma dove lavoro e ho la residenza?”
In alcuni casi per poter assistere la persona invalida è indispensabile trasferire la residenza nel Comune in cui quest’ultima risiede per poterle stare maggiormente vicino. Ma in questi casi come funziona col pagamento dell’Imu? È dovuta l’Imu oppure no? Vediamo cosa prevede la legge.
Per chi gode dei benefici previsti dalla Legge n. 104/1992 sono previste tre modalità diverse di fruizione dei permessi lavorativi:
Un lavoratore dipendente che ha un familiare che presenta un grave handicap può richiedere il congedo continuativo o frazionato dal lavoro della durata di massimo 2 anni.
Tuttavia è necessaria la convivenza con il familiare disabile, e ciò è possibile anche attraverso l’iscrizione nel registro dei residenti temporanei, da richiedere prima del congedo.
Per residenza temporanea si intende quindi la fissazione della dimora per almeno quattro mesi e fino ad un massimo di dodici mesi, dopodiché si verrà considerati residenti non più temporanei, ma definitivi.
Infatti quando decorrono i dodici mesi, non è possibile prorogare la residenza temporanea, ma è possibile solo richiedere l’iscrizione nel registro dei residenti definitivi.
Per comunicare la residenza temporanea occorre recarsi presso il Comune in cui si intende risiedere momentaneamente e presentare la domanda di iscrizione e un documento di riconoscimento.
L’IMU è dovuta sugli immobili di proprietà in cui non si ha la residenza.
Se si ottiene la residenza temporanea iscrivendosi nel registro temporaneo della popolazione nel comune dove vive il familiare invalido, e si mantiene al tempo stesso la residenza nella propria casa di proprietà, l’Imu non è dovuta, dunque il problema non si pone.
Invece chi cambia residenza perché nella casa di proprietà non ha più la residenza è costretto a pagare l’IMU.
Dunque se si mantiene la residenza nella casa di proprietà e si ottiene solo la dimora temporanea presso l’abitazione del disabile che si assiste, il pagamento dell’Imu non è dovuto.
Il nostro Lettore ci ha chiesto se con la residenza temporanea a Salerno per usufruire dei benefici previsti dalla Legge n. 104/1992 per il padre, è obbligato a pagare l’Imu sulla casa di Roma in cui ha la residenza.
La risposta è negativa in quanto il nostro Lettore ha residenza temporanea a Salerno, ossia nel comune dove vive il padre invalido, essendosi iscritto nel registro temporaneo della popolazione nel comune in cui vive il familiare invalido, però mantiene al tempo stesso la residenza nella propria casa di proprietà a Roma.
Dunque, l’Imu non è dovuta.
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