Quando si prevede l’esonero dalle visite fiscali per il lavoratore disabile: aspetti da sapere e dettagli in merito
Quando i lavoratori si assentano dal lavoro per malattia, ricevono le visite fiscali dei medici INPS, tuttavia in taluni casi si prevede l’esonero delle stesse per lavoratori disabili. Il quale, va certificato dal proprio medico curante che circa la concessione farà riferimento alle indicazioni INPS.
Tale esonero da visite fiscali per lavoratore disabile lo si concede nel momento in cui l’assenza dello stesso sia inerente a patologie gravi legate a terapie salvavita, certificata da idonea documentazione di tipo sanitario.
O, anche, nel caso di patologie inerenti invalidità riconosciute, le quale vanno a determinare una diminuzione della capacità di lavoro pari o maggiore al sessantasette per cento (Circolare iNPS sette giugno 2016, numero 95).
A proposito del lavoratore disabile del privato, l’esonero si lega ai casi di malattia legata alla sussistenza di una patologia grave la quale richiede cure salvavita. E ancora, infortuni sul lavoro e malattia professionale, poi malattia correlata a eventuale invalidità o menomazione, pari o maggiore del sessantasette per cento.
Circa il lavoratore disabile del pubblico, l’esonero si lega a casi di malattia legata a patologie gravi che richiedono terapie salvavita. E ancora, menomazione ascritta alle prime 3 categorie (tabella A) circa il decreto ri-ordinamento pensioni di guerra. (DPR 30.12.1981, numero 834. Patologie che fanno parte della Tabella E del medesimo decreto e poi malattia legata a situazione di invalidità riconosciuta, pari o maggiore del sessantasette per cento.
Tanti gli elementi che destano attenzione quando si parla di visite fiscali, si pensi in tema esonero chi ha la legge 104, cosa sapere qui.
In tali casi l’esonero per disabili si prevede soltanto in una casistica. Ovverosia nel momento in cui la patologia cui si lega l’assenza da lavoro del soggetto si colleghi a ragioni di invalidità inerenti al diritto a poter beneficiare della legge in questione.
Nel caso per esempio di lavoratori con legge104 per ragioni cardiache va ad assentarsi per problemi riscontati al cuore. In tal caso vi è l’esonero dall’obbligo di reperibilità circa la visita fiscale.
Altro eventuale esempio, qualora il medesimo soggetto che ha legge 104 per problematiche inerenti il cuore si assennasse per altra malattia, non vi sarebbe l’esonero. Dunque potrà ricevere la verifica da parte del medico fiscale.
Occorre ed è fondamentale sapere e il rispetto di tale regola, dal momento che non vi è l’esonero, come in tanti potrebbero erroneamente ritenere, soltanto perché si ha legge 104 per sé o familiare.
Nel momento in cui non sussiste l’esonero, la sanzione potrebbe essere rilevante per il soggetto che potrebbe vedere la perdita dell’identità per i giorni di malattia.
Per quanto concerne le patologie cui si lega l’esonero da visita fiscale per lavoratore disabile, si tratta, come spiega Invalidità e Diritti, dell’emorragia severe, infarti d’organo e stati vegetativi di ogni etiologia.
Poi è il caso dell’insufficienza renale, trapianto di organi vitali e insufficienza respiratoria acuta pure su base infettiva. Si legge di polmonite, broncopolmonite severa, ascesso polmonare e così via.
Insufficienze miocardiche acute su base elettrica, come una grave aritmia acuta, e ancora ischemiche, come gli infarti acuti. Poi meccanica, e versamento pericardico. Proseguendo, si legge delle cirrosi epatiche in fasi di scompenso acuto ed infezione sistemica tra cui l’aids conclamato.
Circa le patologie al riguardo, poi le intossicazioni acute ad interessamento sistemico. Pure di natura professionale o infortunistica non Inail. Come ammoniaca, insetticidi, e così via.
L’ipertensione liquorale endocranica acuta, malattia dismetabolica in fase scompenso acuto e quelle psichiatriche in fase scompenso acuto e, oppure, TSO.
Poi, si legge delle neoplasie maligne per quanto attiene il trattamento chirurgico e neo-adiuvante, in chemioterapico antiblastico e, oppure, relative complicanze e il trattamento radioterapia.
Infine, viene spiegato che si tratta anche delle sindromi maligne da neurolettici, le malattie acute con la compromissione sistemica, e i quadri sindromici a compromissione severa sistemica secondai alle terapie, oppure ad i trattamenti di tipo diverso. Interferonico, trasfusionale.
Occorre approfondire gli stati patologici che si legato alle situazioni di invalidità riconosciuta, e cosa va prevedere la circolare INPS del sette giugno 2016, numero 95. Al contempo va sottolineato che al fine del godimento dell’esonero occorre che quest’ultimo sia riportato dentro il certificato di malattia INPS col rilascio da parte del medico curante.
Per quanto attiene il tema in questione, dunque esoneri da visita fiscale per lavoratori con disabilità, si legge che la normativa fa riferimento soltanto a “invalidità riconosciuta”. L’invalidità si può legare ad ogni organo sia andato a causarlo. A patto che la percentuale risulti essere maggiore o pari al sessantasette per cento.
Il medico, rispetto alla documentazione da conservare a supporto della prescrizione di esonero, può imbattersi in tali tipi di invalidità, come di seguito.
Invalidi, ciechi e sordi civili e invalidità del lavoro, tecnopatica infortunistica, con accertamento da INAIL secondo le disposizioni che vigono.
E poi, quella ordinaria previdenziale da INPS secondo disposizioni che vigono. È il caso, ancora, di quella di guerra, civili di guerra e per servizio con minorazioni che si ascrivono a categoria di cui a tabelle legate al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra. Con approvazione mediante DPR 23.12.1978 numero 915 e modifiche a seguire.
Occorre tener presente che in merito ai primi due tipi, si prevede una percentuale minima pari al sessantasette per cento. Circa la terza, un minimo di due terzi, e sulla quarta, l’ascrivibilità a range categoriali.
È quello il quale, si legge, pone un numero maggiori di problematiche. Anzitutto dal momento che le voci tabellari comprendenti non sono esaustive. E quindi il medico talvolta deve interpretare la norma. Al contempo, anche visto che, a sostegno della percentuale attribuita, talvolta si vanno a trovare varie menomazioni le quali concorrono alla percentuale minima del sessantasette per cento.
Dunque, spiega Invalidità e Diritti, rispetto alle infermità plurime, valutazioni in apparenza rilevanti quali quelle pari o maggiori della suddetta percentuale, si potrebbe teoricamente raggiungere in una nel complesso, anche cumulando piccole invalidità sin dall’undici per cento.
Ciò sta a significare che, circa la valutazione nel complesso dell’invalidità, non si tiene conto delle minorazioni tra zero e dieci per cento, purché non concorrenti fra di loro. Oppure con altre comprese in fasce superiori.
Questi, alcuni dettagli al riguardo, generali. Ad ogni modo è bene approfondire per saperne maggiormente e per chiarire eventualmente dubbi, presso esperti e competenti della materia.
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