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Mutuo casa e matrimonio: con la comunione dei beni cosa si rischia? La risposta inaspettata

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Matrimonio e comunione legale dei beni sono argomenti ricchi di regole che ogni coppia sposata farebbe bene a conoscere. Per esempio la casa acquistata da un coniuge rientra nella citata comunione?

ll diritto civile è fatto di istruzioni specifiche riguardanti il rapporto tra marito e moglie dalla data del matrimonio e per tutta la sua durata.

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Forse non tutti sanno che, alla data del matrimonio e quindi dall’inizio del legame matrimoniale, se i coniugi non fissano in modo diverso, scatta in modo automatico il cosiddetto regime di comunione dei beni. In questi casi ogni bene diventa di proprietà sia del marito sia della moglie, a condizione che sia comprato dopo le nozze.

Attenzione però: ci si potrebbe chiedere se la casa che ha comprato il coniuge, marito o moglie, vada a rientrare nella comunione. Proprio su questi temi è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, la quale ha fatto chiarezza sulla situazione in cui un immobile intestato ad uno soltanto dei coniugi rientra a far parte del regime di comunione. Di seguito vedremo questi argomenti più da vicino in modo da fare luce sul tema. Che succede se dopo l’inizio del legame matrimoniale, si acquista un immobile intestato alla moglie e pagato dal marito con un mutuo? Sono da intendersi comunque entrambi proprietari dell’immobile stesso?

Matrimonio e comunione legale di un immobile: il contesto di riferimento

Prima di affrontare la questione citata all’inizio e dare una risposta precisa, appare opportuno parlare in generale della comunione legale di un immobile. Il cosiddetto regime patrimoniale di comunione legale dei beni tra marito e moglie si verifica, come citato prima, in maniera automatica dalla data del matrimonio. E ciò nell’ipotesi nella quale gli sposi non abbiano scelto in precedenza di regolarsi con il regime di separazione dei beni o, pur avendola firmata, questa non sia stata resa nota nel modo previsto dalle norme di legge in materia.

In generale, ricordiamo che nella cosiddetta comunione legale dei coniugi rientrano e sono inclusi:

  • gli acquisti nell’ambito del matrimonio realizzati insieme dai coniugi o in anche in maniera separata, tranne quelli legati ai cosiddetti beni personali;
  • i frutti dei beni propri di ognuno dei coniugi, percepiti e non consumati alla data di scioglimento della comunione;
  • le aziende gestite da marito e moglie costituite dopo la data del matrimonio;
  • i proventi dell’attività specifica di ognuno dei coniugi se alla data di scioglimento della comunione dei beni, questi non sono stati ancora consumati.

Con riferimento a quanto qui interessa, la casa comprata nell’ambito del legame matrimoniale da marito o dalla moglie senza il consenso dell’altro coniuge, è inclusa nella comunione comunque – anche quando dai registri immobiliari emerga come intestata esclusivamente all’uno o all’altro coniuge.

Alcune precisazioni su comunione legale, quote e immobile comprato dal coniuge

A questo punto ricordiamo un dettaglio molto importante: un coniuge in regime di comunione legale non può disporre liberamente della propria quota. In termini pratici, vuol dire che è vietato a un soggetto estraneo di entrare nella comunione legale dei beni e che, dunque, marito o moglie non possono affittare il loro 50% di immobile ad una persona differente da loro, senza il sì del coniuge.

Non solo, un unico coniuge non può scegliere in modo separato di vendere tutto l’immobile in comunione. Anzi, se l’altra persona non fosse d’accordo, potrà chiedere l’annullamento del contratto di compravendita con il quale appunto l’immobile è stato venduto ad un terzo.

Dunque, per ricapitolare, la casa acquistata da una coniuge entra a far parte della comunione se sussistono le due circostanze di seguito indicate:

  • marito e moglie non hanno scelto per la separazione dei beni;
  • la casa è stata comprata dopo il matrimonio.

Immobile non rientrante nella comunione legale dei beni: ecco quando

Quanto abbiamo visto sopra non vale però in tutti i possibili casi. Infatti l’abitazione non va a far parte della comunione dei beni laddove vi siano le circostanze di seguito esposte:

  • la casa è stata comprata con il denaro di una singolo coniuge, marito o moglie, che gli deriva dalla vendita di beni conseguiti per eredità o per donazione, perciò non inclusi nella comunione in oggetto, o di beni personali di cui era già proprietario prima della data dell’inizio del legame matrimoniale;
  • il rogito notarile di acquisto della casa include quella che viene definita riserva di proprietà a favore della del marito o della moglie. In buona sostanza un coniuge deve recarsi dal notaio e dichiarare in modo espresso e ben preciso di rinunciare alla sua parte di proprietà sul bene.

Mutuo per comprare l’immobile e comunione legale dei beni

In relazione alla comunione legale dei beni, che succede nei casi in cui il denaro per acquistare la casa provenga da un mutuo e dunque da un finanziamento in banca?

Ebbene proprio la Corte di Cassazione recentemente ha dato alcuni interessanti chiarimenti a riguardo. Questo giudice ha indicato che:

  • nel caso in cui si sia acquistata una casa dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale,
  • la casa rientra in questo regime a condizione che non si sia dimostrato che i soldi usati per acquistarla hanno una delle provenienze sopra indicate.

Ci riferiamo quindi a eredità, donazione oppure a beni posseduti già prima del matrimonio. Conseguentemente di per sé il mutuo non può escludere la casa dal regime di comunione stesso. Il caso pratico su cui la Corte di Cassazione si era pronunciata aveva a che fare con una casa acquistata dopo il matrimonio, pagata con un mutuo chiesto alla banca dal marito ma intestata di fatto alla consorte. In base al provvedimento adottato dalla Corte, la casa non può essere assegnata come proprietà soltanto alla moglie, e ciò anche nel caso in cui sia la sola intestataria, perché il marito aveva individuato le risorse per comprarla attraverso il mutuo ottenuto dalla banca.

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