La residenza temporanea per l’assistenza a un disabile grave con legge 104 è ammessa per poter fare domanda di congedo straordinario.
Questo periodo retribuito di assenza dal lavoro, della durata massima di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa e frazionabile anche in giorni, ha tra i requisiti fondamentali la convivenza.
Il caregiver e la persona con disabilità grave devono infatti dimostrare la coabitazione condividendo la residenza anagrafica. Esistono però alcune eccezioni e la possibilità di iscriversi allo schedario della popolazione temporanea è una di queste.
Prima di optare per questa scelta, che può risultare più comoda rispetto al cambio della residenza, c’è un dettaglio importantissimo che bisogna conoscere.
Un nostro lettore ha inviato il seguente quesito: “Buongiorno, io vivo ad Asti dove ho ottenuto la residenza temporanea per mia madre gravemente malata e che risiede ad Alessandria. Ho chiesto al mio datore di lavoro il congedo frazionato di un giorno alla settimana che va ad integrare i permessi retribuiti della 104, in modo tale da poter assistere mia madre. Vorrei chiedere se ho diritto di usufruire di questi congedi anche dopo la scadenza della residenza temporanea di mia madre? Grazie, cordiali saluti.”
Il congedo straordinario legge 104, come già evidenziato, richiede la medesima residenza con la persona disabile a cui prestare assistenza. Ci sono solo tre casi in cui non il cambio non è obbligatorio:
La dimora temporanea ha però un limite: ossia la sua durata. Il domicilio invece non è sufficiente per richiedere il congedo straordinario biennale.
Ogni comune italiano deve inserire nello schedario della popolazione temporanea tutti quei cittadini che risiedono nel proprio territorio da almeno 4 mesi (per studio, lavoro, salute, famiglia) ma che non vi possono stabilire la residenza per svariati motivi. L’iscrizione può avvenire su richiesta dell’interessato oppure d’ufficio, nel caso in cui l’ufficiale d’anagrafe venga a conoscenza della presenza stabile di questa persona nel comune.
La dimora temporanea ha però una scadenza. Dura infatti 12 mesi, trascorsi i quali non può più essere considerata tale ed è quindi necessario spostare la residenza anagrafica. Non permette quindi di assistere un disabile, usufruendo del congedo straordinario legge 104, per un periodo superiore.
La risposta al quesito inviato dal lettore è purtroppo negativa. La durata della dimora temporanea è di 12 mesi (8 effettivi) quindi, una volta trascorso questo lasso di tempo, deve spostare la residenza della madre oppure rinunciare alle giornate di congedo straordinario. Può invece continuare a utilizzare i tre giorni di permesso retribuito al mese, che vengono concessi anche senza residenza.
Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.
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