I debitori che hanno intenzione di usufruire della Rottamazione quater ma che pagano oltre il termine ultimo, devono dire addio alla definizione agevolata?
Entro il prossimo 31 dicembre è attesa l’approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2023. Particolare attenzione è riservata alla Rottamazione quater, che consente la definizione agevolata delle cartelle esattoriali.
Il testo del provvedimento prevede lo stralcio dei debiti fino a mille euro (comprensivi di tassa, sanzione ed interessi per l’iscrizione a ruolo), affidati agli Agenti di Riscossione dal 2000 al 2015. Per tali importi, l’annullamento si applicherà automaticamente, a partire dal 31 gennaio 2023. Non bisognerà, dunque, presentare alcuna domanda.
Per la nuova Rottamazione, invece, le regole saranno diverse. Vediamo, dunque, tutto quello che c’è da sapere per non rischiare di perdere il beneficio.
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Con la Rottamazione 2023, i debitori avranno l’opportunità di versare solo la tassa o l’imposta dovuta e non pagata, senza sanzioni ed interessi. Saranno oggetto della manovra i carichi assegnati agli Agenti di Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Non sono, inoltre, previste soglie massime di importo.
A differenza dello stralcio, però, la definizione agevolata non sarà automatica. Di conseguenza, gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda all’Agenzia delle Entrate o agli altri Enti di riscossione incaricati. L’istanza dovrà pervenire non oltre il 30 aprile 2023. Nell’ipotesi in cui ci siano dei giudizi pendenti relativi al debito per il quale si chiede la Rottamazione, sarà necessario rinunciarvi.
I debitori potranno scegliere di adempiere in un’unica soluzione oppure a rate. Se si sceglie la prima opzione, il termine ultimo per il pagamento è fissato al 31 luglio 2023. Nel caso di pagamento rateizzato, invece, è possibile suddividere l’importo in massimo 18 rate, con le seguenti scadenze:
Dal 1° agosto 2023, inoltre, sono dovuti gli interessi al tasso del 2%. Per le prime due rate, invece, si dovrà versare il 10% dell’ammontare totale e, quindi, complessivamente il 20%.
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Come per le manovre precedenti, anche per quella futura è previsto il principio dei 5 giorni di tolleranza, in ottemperanza all’art. 3. comma 14-bis, del Decreto Legge n. 119 del 2018. In poche parole, per non rischiare la decadenza dall’agevolazione della definizione agevolata, è possibile pagare con massimo 5 giorni di ritardo.
Nell’ipotesi, invece, di mancato, insufficiente o tardivo versamento (maggiore di 5 giorni), dell’unica rata oppure di una delle rate, la definizione agevolata non avrà effetto. Ricomincerà, dunque, la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza per la riscossione dei debiti. I versamenti già effettuati verranno considerati come acconto della somma complessivamente dovuta.
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