Il 16 dicembre 2022 bisogna versare l’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto (TFR).
Il versamento è a carico del datore di lavoro o dell’ente previdenziale considerati sostituti di imposta.
Attenzione, però, perché la scadenza non riguarda i lavoratori dipendenti che versano le quote del TFR in un fondo pensionistico complementare.
Partiamo dal principio. Ai lavoratori dipendenti spetta un trattamento di fine rapporto, il cosiddetto TFR in occasione della cessazione del rapporto di lavoro. Ha stabilirlo è il Codice civile, nello specifico l’articolo 2120.
Come è noto, il TFR è determinato in base alla somma delle retribuzioni dovuto per ciascun anno di servizio divise per 13,5. Qualora un contratto di lavoro dovesse cessare durante il corso dell’anno, il TFR sarà ridotto (in modo proporzionale) contando come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Ogni 31 dicembre il TFR accantonato nell’anno precedente è soggetto a una rivalutazione sulla base dei coefficienti stabiliti dall’Indice dei prezzi al consumo FOI e accertato dall’ISTAT.
Però, sarà rivalutato il TFR accantonato dal datore di lavoro, quindi rimasto in azienda, e quello versato al Fondo di tesoreria INPS nel caso in cui l’azienda avesse almeno 50 dipendenti. Esclusi, come detto in precedenza, i versamenti del TFR a un fondo pensionistico complementare.
Attualmente, ogni anno sulla rivalutazione del TFR si applica un’imposta sui redditi (Irpef) del 17% che dovrà essere versata da datori di lavori o ente pensionistico INPS in due rate. La data di scadenza è sempre la stessa ogni anno:
Per il 2022 i sostituti di imposta dovranno versare l’acconto dell’imposta sostitutiva, pari al 90% del 17% totale, maturata nell’anno precedente.
Come ogni anno il versamento dovrà essere effettuato, come detto, dai datori di lavoro o enti pensionistici INPS, tramite modello F24 utilizzato i seguenti codici tributi:
Nel caso in cui, l’imposta sostitutiva TFR sia versata in ritardo oppure non versata affatto, la sanzione è pari al 30%. In questo caso si applica anche l’istituto di ravvedimento operoso a condizione che il versamento tardivo sia effettuato entro il termine della prossima dichiarazione 770.
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