Sbagliare il calcolo ISEE è un attimo non conoscendo i dettagli che disciplinano i riferimenti al patrimonio mobiliare. Chi agisce in autonomia deve prestare molta attenzione.
La fine dell’anno è vicina e i contribuenti dovranno procedere con il calcolo del nuovo valore ISEE per non perdere Bonus e prestazioni.
Gennaio è il mese perfetto per richiedere l’ISEE. Dato che il valore ha durata un anno solare – da gennaio a dicembre – ottenendolo ad inizio anno si avranno dodici mesi per approfittare di Bonus, agevolazioni e prestazioni legate all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. L’Assegno Unico, ad esempio, oppure il Bonus sociale o il Bonus Internet. Il contribuente può rivolgersi a CAF e patronati per il calcolo dell’ISEE oppure agire in autonomia approfittando del modello precompilato che l’INPS mette a disposizioni sul portale. In questo caso, però, si dovranno verificare i dati già inseriti, aggiungere quelli mancanti e correggere eventuali errori. Un lavoro non semplice soprattutto non conoscendo i cavilli che riguardano aspetti specifici del conteggio. Prendiamo l’esempio dei depositi titolo cointestati a marito e moglie con le azioni nominative intestate al soggetto non richiedente l’ISEE. Come vengono conteggiati tali azioni all’interno del patrimonio mobiliare?
Nel calcolo dell’ISEE occorre considerare la composizione del nucleo familiare, i redditi di tutti i componenti della famiglia nonché il patrimonio mobiliare e immobiliare. Da una parte, dunque, il saldo sul conto corrente, la giacenza media su conti, Libretti Postali, carte prepagate e dall’altra parte il valore dei fabbricati, delle aree edificabili e dei terreni di proprietà.
Una varietà di informazioni da reperire facendo attenzione anche a cosa dichiarare e in che percentuale. Tanti contribuenti hanno dei dubbi, ad esempio, in relazione al deposito titolo cointestato. Ai fini ISEE occorre sapere che deve essere segnata la quota imputata ad ogni intestatario, richiedente o non. La cointestazione, ad esempio, comporta la proprietà delle quote al 50% e proprio tale percentuale andrà segnalata.
Leggendo le istruzioni alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica – punto di partenza per il calcolo ISEE – si apprende come in relazione ai rapporti cointestati occorra indicare la quota di saldo e giacenza media secondo il numero dei cointestatari. Se due la quota sarà del 50%, se tre del 33,3% e così via.
Nessun riferimento alla titolarità delle singole azioni o degli strumenti finanziati sottoscritti. Tutti i cointestatari sono, infatti, proprietari di titoli e non conta l’operatività sugli stessi né eventuali deleghe. Nel 2023, ricordiamo, l’anno di riferimento per il conteggio dell’ISEE è il 2021 dato che si prende come riferimento il secondo anno precedente all’inoltro della domanda. Occorrerà indicare, dunque, il patrimonio mobiliare – e immobiliare – al 31 dicembre 2021.
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