L’assegno di incollocabilità consiste in una prestazione economica erogata a ben precise condizioni. Vediamo più da vicino come funziona con una panoramica sugli aspetti chiave del meccanismo.
Le misure di sostegno a favore degli invalidi sono diverse e non tutti sanno che tra queste è compreso anche quello che è definito ‘assegno di incollocabilità’.
Come vedremo più nel dettaglio nel corso di questo articolo, detto assegno rappresenta un contributo economico a favore degli invalidi di guerra, del servizio o del lavoro con un’età inferiore a 65 anni.
Anticipiamo che la misura è prevista nel caso in cui la condizione di salute divenga pericolosa per se stessi e per il personale presente a lavoro. In conseguenza di ciò è vietato lavorare e, al fine di compensare almeno in parte il mancato reddito, sussiste questa prestazione per gli invalidi.
Di seguito ci focalizzeremo sulle fonti normative della prestazione, su chi sono i beneficiari e su qual è il percorso necessario per vedersi attribuito l’assegno. I dettagli.
L’art. 20 del DPR 915/1978 e l’art. 104 del DPR 1092/1973 dispongono, a favore di una particolare fascia di soggetti da tutelare, l’assegno di incollocabilità che:
Non vi sono dubbi sui destinatari se è vero, come abbiamo appena visto, che l’assegno in oggetto è previsto esclusivamente a favore degli invalidi di guerra e dei lavoratori del pubblico impiego, che abbiano conseguito l’attribuzione della cosiddetta causa di servizio. Sono così esclusi dal trattamento i lavoratori del settore privato. In ogni caso, si tratta di infermità riconosciuta come così grave da impedire all’infermo di trovare una nuova collocazione lavorativa nella propria vita.
Chi può usufruire dell’assegno di incollocabilità deve fare domanda ad hoc, ma la misura spetta fino al 65° anno. Come si può agevolmente notare, dunque, l’accesso all’assegno in oggetto è previsto entro condizioni piuttosto rigide e ben delimitate.
L’ammontare dell’assegno di incollocabilità agli invalidi di servizio non è predeterminato o fisso, ma variabile sulla scorta del trattamento privilegiato che è stato assegnato all’avente diritto.
In particolare, l’ammontare dell’assegno è uguale alla differenza tra il trattamento corrispondente alla pensione privilegiata di prima categoria, inclusivo dell’assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera H, allegata al DRP n. 915 del 1978, tolta l’indennità di assistenza e di accompagnamento, e l’ammontare totale di cui gli invalidi sono percettori.
Per quanto riguarda invece l’importo dell’assegno in relazione agli invalidi di guerra, notiamo che esso è fisso ed infatti l’importo 2022 per l’infermità varia da una cifra pari a 199,74 euro per la prima categoria a salire fino all’ottava categoria di infermità, il cui importo è pari a 884,31 euro.
Non solo. Vi sono ulteriori condizioni per l’erogazione dell’assegno di incollocabilità. Non solo la prestazione non è compatibile o cumulabile con attività di lavoro e correlati redditi, ma anche l’assegno in oggetto non è cumulabile con l’indennità di disoccupazione eventualmente spettante.
Un altro importante limite dell’assegno di incollocabilità è che non è reversibile ai superstiti in caso di decesso dell’avente diritto. Ma la misura è esente dal prelievo Irpef.
Veniamo a questo punto agli aspetti connessi alla richiesta dell’assegno di incollocabilità. Ebbene, sussistendo i requisiti di cui sopra, onde incassare l’assegno di incollocabilità, l’avente diritto deve fare domanda ad hoc presso la sede Inail di propria appartenenza, attraverso posta ordinaria o Pec. Per maggior sicurezza, l’interessato potrà fare affidamento sulla consulenza di un patronato, il quale oltre a dare tutti i ragguagli del caso, seguirà passo passo l’interessato nell’iter per l’ottenimento della misura.
Ovviamente la richiesta dell’assegno di incollocabilità dovrà includere i seguenti elementi:
Dopo aver fatto domanda, la fase successiva sarà quella dell’accertamento medico sanitario (presso una commissione medico legale del proprio Comune di residenza), a cui è infatti subordinata l’attribuzione della prestazione in oggetto. In questa fase saranno opportunamente valutati sia la sussistenza dei requisiti sia la durata dell’assegno. Ben si comprende la presenza di questo ulteriore step, se consideriamo la natura della prestazione in oggetto.
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