Dal primo gennaio 2023 la misura percentuale degli interessi legali, in ragione d’anno, salirà dall’attuale 1,25 al 5%. La variazione dei tassi è fissata dal Ministero dell’Economia sulla base di una serie di parametri finanziari ed allo scopo di razionalizzare la finanza pubblica.
Importanti novità in tema di interessi legali, perché dal prossimo primo gennaio il tasso cambia dall’1,25 per salire al 5%. Proprio così e ciò emerge da quanto indicato in un decreto del Ministero delle Finanze dello scorso 13 dicembre.
In queste ore è stata in particolare Federfarma a dare alcuni chiarimenti sui risvolti fiscali in gioco. Ricordiamo che Federfarma consiste nella federazione nazionale che rappresenta le più di 18.000 farmacie private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.
Vediamo allora un po’ più da vicino detti aggiornamenti in tema di variazione del saggio di interesse legale, alla luce anche della circolare emessa dalla citata Federazione, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre scorso.
Come accennato in apertura, in base a quanto disposto dal decreto del 13 dicembre 2022 del ministro dell’Economia e delle Finanze (Mef), a partire dall’inizio del prossimo anno, ovvero dal 1° gennaio 2023, il saggio di interesse legale passerà dall’1,25% al 5%.
La conferma giunge da Federfarma in una circolare di cui alla GU n. 292 del 15 dicembre 2022, nella quale si ricorda che è stato pubblicato il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre scorso, con cui è stato modificato il saggio di interesse legale – di cui si trova traccia all’art. 1284 del Codice civile.
In linea generale, il saggio di interesse, che prende anche il nome di tasso, consiste nella misura, in percentuale, dell’interesse su un prestito, vale a dire del “sovrapprezzo” che vale sul capitale prestato alla data della restituzione. In buona sostanza è il costo del prestito stesso. In particolare gli interessi legali consistono negli interessi corrispettivi e quelli di mora. Di fatto sono quegli interessi che per legge un creditore ha diritto di richiedere ed ottenere da un debitore, senza uno specifico accordo tra le parti. Tipico è il caso del rapporto tra contribuente e Stato.
Detti tassi sono fissati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e sono correlati all’andamento dell’inflazione e della redditività dei titoli di Stato. Ecco perché non sorprendono le ultime notizie sulla variazione del tasso di interesse legale.
Come detto sopra, dal primo gennaio 2023 la misura percentuale degli interessi legali, in ragione d’anno, aumenterà dall’odierno 1,25 al 5%. La modifica ai tassi è fissata dal Ministero dell’Economia tenendo conto di vari parametri finanziari e per razionalizzare la finanza pubblica. Di fatto quest’ultima è un’esigenza sentita ancor più oggi, in una fase in cui l’incertezza degli scenari economici e il boom dell’inflazione rappresentano elementi che destano preoccupazione.
Ci si potrebbe chiedere del perché della variazione citata e di come di fatto viene stabilito il tasso. Ebbene, lo abbiamo accennato poco sopra. In relazione alle motivazioni della variazione, il decreto del Mef indica che l’art. 2, comma 185, della legge n. 662 del 1996, che apporta “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” dispone che il ministro dell’Economia e delle Finanze possa modificare detta percentuale:
In buona sostanza, con questo provvedimento, il Mef certifica la necessità e la sussistenza dei presupposti per apporre modifiche al saggio degli interessi legali in vigore quest’anno. Di riferimento non possono che essere anche le regole di cui Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Dal lato fiscale, Federfarma ha inoltre ricordato che vi saranno, a cascata, delle novità derivanti proprio dalla modifica percentuale del tasso di interesse legale. Per fare un esempio pratico, saranno diversi e cambieranno gli importi dovuti al Fisco per i versamenti compiuti a seguito di ravvedimento operoso. Ricordiamo in breve che, con il ravvedimento operoso, il contribuente che non abbia totalmente versato le imposte dovute, o lo abbia fatto solo in parte, oppure sia incorso in diverse irregolarità fiscali, ha la facoltà di rimediare di sua spontanea volontà. Ciò gli consentirà di avvalersi di una riduzione della sanzione, il cui importo è modulato in relazione al tempo trascorso dalla commissione della violazione fino alla data del ravvedimento in oggetto.
Infine, Federfarma ha indicato anche che, per quanto riguarda il calcolo degli interessi a cavallo di due periodi con differente tasso – pensiamo ad es. al caso del versamento differito dell’Imu, scaduto lo scorso 16 dicembre, ed effettuato dopo il primo gennaio del prossimo anno – sarà necessario conteggiare gli interessi sulla somma d’imposta dovuta per l’Imu, nella percentuale dell’1,25% dal 17 a fine anno e del 5% dal primo gennaio 2023 al giorno del pagamento dell’imposta sul possesso dei beni immobiliari. Questo appunto per la novità relativa al tasso di interesse.
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