I militari possono sfruttare i benefici della Legge 104 per ottenere il trasferimento della sede di lavoro più vicina a casa?
La Legge 104 può essere utilizzata anche da tutti coloro che lavorano nell’esercito? Oppure ci sono delle limitazioni per tale categoria di dipendenti?
Sulla questione relativa alla possibilità, da parte dei militari, di fruire dell’agevolazione della scelta della sede più vicina, c’è ancora abbastanza confusione. In molti, infatti, si chiedono se hanno diritto ai vantaggi della Legge 104 anche il personale militare e gli appartenenti alle forze di polizia.
Scopriamo, dunque, cosa prevede la normativa di riferimento e quali sono i principali problemi applicativi dei benefici da parte dell’Amministrazione Militare, soprattutto in relazione alla scelta della sede di lavoro.
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La scelta della sede lavorativa, ai sensi della Legge 104, è un’agevolazione che consente ai lavoratori dipendenti di avvicinarsi quanto più possibile al familiare da assistere.
I commi 5 e 6 dell’art. 33 della Legge 104/1992 sancivano che il genitore o il familiare lavoratore e il lavoratore disabile avevano diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. La locuzione “ove possibile”, tuttavia, faceva sì che tale beneficio si configurasse quale interesse legittimo e non come un diritto soggettivo.
Per tale ragione, prima delle modifiche apportate dalla Legge n. 183 del 4 novembre 2010, le Amministrazioni militari non riconoscevano con facilità il beneficio. Il presupposto essenziale per la concessione, infatti, era l’assistenza al familiare disabile continua ed esclusiva, anche se non vi fosse convivenza.
Si tratta di un aspetto molto importante, perché, in seguito alle modifiche, ora è più semplice la fruizione della facoltà della scelta della sede per gli appartenenti alle forze dell’ordine.
La Legge 104 è stata modificata dalla Legge n. 183 del 4 novembre 2010. Tra le novità più significative, ci sono:
L’Amministrazione militare ha sempre applicato la norma sulle agevolazioni della Legge 104 relative alla scelta della sede lavorativa a svantaggio del lavoratore. Tra l’altro, la scelta doveva sempre tenere conto della vicinanza al domicilio del lavoratore e non del disabile.
Sulla questione, è intervenuto il Consiglio di Stato, con l’importantissima sentenza n. 3411/2012. Il provvedimento ha sancito la possibilità di applicare la Legge 104 anche ai militari e agli appartenenti alle forze dell’ordine.
In particolare, i Giudici hanno stabilito che l’art. 24 della Legge 183/2010 ha sostituito il comma 3 (relativo ai permessi mensili retribuiti) e il comma 5 (relativo alla scelta della sede di lavoro) della Legge 104/1992. Di conseguenza, è venuta meno l’obbligatorietà dei presupposti della cd. continuità ed esclusività nell’assistenza. Tali elementi, infatti, erano incompatibili con lo svolgimento dell’attività lavorativa dei militari.
La legge prevede che le Amministrazioni possono decidere di negare la fruizione dei permessi solo in due casi. Per necessità organizzative e operative, quando può derivare un danno economico per l’azienda, oppure se dimostra la non necessità dell’agevolazione.
Dopo la sentenza del Consiglio di Stato, anche ai militari spetta il diritto alla scelta della sede di lavoro, per assistere un familiare disabile.
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Abbiamo già specificato che la scelta di sede da parte dei militari può essere rifiutata. Ma cosa succede, invece, se viene rifiutato il trasferimento di sede ai sensi della Legge 104?
A differenza della scelta della sede, il rifiuto al trasferimento è un vero e proprio diritto soggettivo. L’art. 2103 del Codice Civile, infatti, stabilisce che “il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva all’altra senza comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”.
Il comma 5 dell’art. 33 della Legge 104/1992, inoltre, aggiunge a tali motivazioni anche il consenso da parte dell’interessato. In caso di violazioni, dunque, si può ricorrere al Giudice.
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