In tema di definizione agevolata delle liti pendenti, le controversie con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, legate ai relativi tributi, incluse dalla legge di Bilancio 2023 in una previsione ad hoc.
La legge n. 197 del 2022, ovvero la manovra, allarga alle controversie e liti con l’Agenzia delle Dogane la definizione agevolata dei contrasti pendenti in campo fiscale. In particolare le nuove regole permettono di chiudere in modo agevolato le liti in materia di accise e giochi, finora tagliate fuori dalla pace fiscale.
Proprio così: la nuova legge di Bilancio 2023 include le Dogane nella cd. definizione agevolata, grazie alla conferma dell’estensione ai tributi di competenza delle Dogane per quanto attiene la definizione agevolata delle controversie in essere, le quali siano di competenza della giurisdizione tributaria nelle quali è parte l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Alla luce di queste significative novità sui rapporti tra contribuenti e istituzioni, vediamo un po’ più da vicino cosa cambia grazie al testo della finanziaria. I dettagli.
Il riferimento normativo è appunto nel testo definitivo dell’ultima manovra economica, approvato alcuni giorni fa e ora pubblicato in GU. Nel provvedimento, e in particolare al comma 186, si conserva la facoltà di definire in maniera agevolata le controversie di competenza della giurisdizione tributaria in cui è parte, oltre l’Agenzia delle Entrate, anche l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Abbiamo detto della definizione agevolata Dogane, ma che significa esattamente? Ebbene, potranno essere definite, sulla scorta di una apposita istanza presentata dal soggetto che ha effettuato l’atto introduttivo del giudizio (oppure di colui che vi è subentrato o ne ha la legittimazione), tutte le liti tributarie in essere in ogni stato e grado del giudizio, incluso anche quello innanzi alla Corte di Cassazione. E’ essenziale ricordare che la controversia potrà essere definita con il versamento di somme che variano:
Non solo. Per quanto riguarda le controversie tributarie pendenti innanzi alla Suprema Corte, per cui la competente Agenzia delle Entrate sia soccombente in tutti gli anteriori gradi di giudizio, queste possono essere definite in modo agevolato con il versamento di una somma uguale al 5 % del valore della controversia.
I più attenti osservatori avevano subito compreso che con riferimento agli argomenti in oggetto inizialmente erano stati esclusi i tributi di competenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Infatti nelle prime bozze della manovra erano tagliati fuori dalle eventuali sanatorie o definizioni agevolate i tributi gestiti dalle Dogane.
Di seguito ecco l’allargamento della misura alle liti nelle quali è parte l’Agenzia delle Dogane: infatti, con il testo della manovra approvato, prima alla Camera e poi al Senato è inclusa l’estensione della definizione agevolata anche per le liti nelle quali è parte l’Agenzia delle Dogane, tranne però alcune tipologie di controversie concernenti anche soltanto in parte:
In considerazione delle aperture rispetto alle prime bozze della legge di Bilancio 2023, la novità sulle liti e l’Agenzia delle Dogane – così come è stata approvata in modo definitivo – troverà applicazione esclusivamente alle controversie di competenza della giurisdizione tributaria in campo di tabacchi, imposte di consumo, accise e giochi.
Alla luce di quanto abbiamo visto, appare chiaro che nell’ambito della definizione agevolata controversie tributarie, il governo abbia scelto di immettere nella Legge di Bilancio 2023 la proroga dell’agevolazione che permette di compiere un pagamento di una somma inferiore rispetto al valore della lite, ma soltanto per determinate tipologie di controversie e liti. Inoltre, la definizione agevolata delle controversie tributarie vale nelle circostanze in cui il ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte e il percorso giudiziario non sia ancora terminato con una sentenza definitiva.
La definizione agevolata delle controversie tributarie deve essere domandata con la presentazione di una richiesta ad hoc entro il 30 giugno di quest’anno e il versamento degli importi dovuti, con l’esenzione dall’imposta di bollo. Ma attenzione: la domanda può essere rifiutata e la notifica del diniego sarà fatta pervenire al richiedente entro il 31 luglio del prossimo anno. Il diniego è tuttavia impugnabile entro 60 giorni dal giorno di notificazione, innanzi all’organo giurisdizionale presso cui pende la lite.
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