Un lettore ci ha chiesto se il requisito della residenza anagrafica è indispensabile per ottenere il congedo straordinario Inps.
Tra i vari interventi di sostegno alla disabilità previste dalla Legge 104, vi è anche il congedo straordinario Inps Legge 104.
Si tratta di una misura che consente di poter godere di un periodo di aspettativa dal lavoro regolarmente retribuito, che può arrivare fino a un massimo di due anni. Hanno diritto al congedo straordinario Inps 104 tutti i familiari di persone che soffrono d’invalidità grave certificata dal diritto alla Legge 104.
Questa misura è stata inoltrata aggiornata dal governo il 13 Agosto del 2022. In questa data infatti, è stato formalmente riconosciuto che il congedo straordinario può anche essere richiesto da chi risulta convivente della persona affetta da disabilità.
Un nostro lettore ci ha scritto per avere alcuni chiarimenti su questa misura:
Salve, vorrei chiedere se prendendo solo poco per volta, quando necessario, uno o due mesi, il congedo familiare dei 24 mesi, occorre necessariamente avere la stessa residenza con il disabile, anche se si vive nella stessa città? Oppure, in questi casi basta solo una dimora (o domicilio) temporanea? Grazie.
La risposta al primo quesito è sì, è possibile richiedere in modo “alternato” il congedo straordinario INPS. Questo significa che laddove soddisfa tutti i requisiti richiesti, il cittadino può decidere di utilizzare il congedo straordinario per qualche mese, per poi sospenderlo e riprenderlo in un momento successivo.
Vi è dunque la possibilità di accedere a questa misura in modo continuativo, per due anni di seguito. Ma al contempo, viene fornita al cittadino anche un’ulteriore opzione. Si può anche usufruire del congedo straordinario in modo frazionato. E questo significa che si può fare richiesta anche per ottenere mesi liberi o giorni. Questa però vale fino ad arrivare alle singole giornate di fruizione, e non si può ad esempio frazionare questa misura, se parliamo di ore da prendere libere per assistere un disabile durante la giornata.
Va in ultimo specificato che nel momento in cui si richiede il congedo straordinario INPS con legge 104, il richiedente perde la possibilità di poter maturare ferie, TFR e tredicesima, nel periodo in cui utilizza questa misura.
Cerchiamo invece di rispondere adesso all’altro quesito: bisogna necessariamente avere la stessa residenza del disabile per presentare richiesta per questa misura?
La prima cosa da comprendere è che la convivenza con il disabile è un requisito indispensabile per poter ottenere il congedo straordinario INPS. E su questa questione si è oltretutto espressa alcuni anni fa anche la Corte costituzionale.
Con una sentenza pubblicata il 7 Dicembre 2018, è stato infatti stabilito un principio molto importante. Nel momento in cui si richiede il congedo straordinario, la convivenza diviene indispensabile per ottenere il contributo. E questo significa che ad esempio i genitori che fanno richiesta di questo beneficio per il figlio, devono poi necessariamente instaurare con questi un rapporto di convivenza. Ma in che modo il requisito di convivenza viene soddisfatto appieno secondo l’Istituto di Previdenza Sociale? L’INPS in questo caso fornisce un chiarimento molto preciso in merito.
L’Istituto con il messaggio n. 6512 del 4 marzo 2010 precisa che il requisito di convivenza è soddisfatto anche con la coabitazione. Nello specifico, l’INPS ritiene sufficiente la residenza nello stesso Comune, allo stesso indirizzo e numero civico ma interni diversi (due appartamenti distinti).
Però, si deve essere in grado di dimostrare la coabitazione tra il richiedente e la persona affetta da disabilità che ha diritto alla Legge 104. Questo significa che devono coincidere sia la residenza anagrafica che l’effettiva convivenza.
Inoltre, se si abita in due Comuni diversi, per un periodo massimo di dodici mesi, il richiedente ha la possibilità di coabitare con il disabile anche in una dimora temporanea.
Per maggiori chiarimenti: Congedo straordinario legge 104: il requisito della convivenza e la possibilità di dimora temporanea
L’INPS chiarisce dunque che il requisito di convivenza può essere soddisfatto anche nel caso in cui il richiedente indichi una dimora temporanea in cui abita con il disabile. In questo caso però bisogna fare richiesta per la dimora temporale prima d’inviare la domanda per il congedo straordinario.
È bene inoltre ricordare ai contribuenti che la dimora temporanea ha dei limiti di legge ben fissati. In primo luogo non può essere utilizzata per più di 12 mesi. Superato questo lasso di tempo infatti, il cittadino a quel punto deve necessariamente richiedere l’iscrizione al registro anagrafe del comune in cui si trova. Lo stesso ufficio anagrafe, allo scadere di questo termine, può completare da solo l’iscrizione d’ufficio trascorsi i 12 mesi, nel caso in cui il cittadino non si sia preoccupato di aggiornare la sua pratica.
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