Il contratto di comodato in ambito immobiliare segue precise regole e in relazione alla possibilità di sfruttare il bonus ristrutturazioni, l’Agenzia delle Entrate ha risolto un quesito pratico di una certa importanza. Vediamo qual è.
Come moltissimi contribuenti già sapranno l’Agenzia delle Entrate ha un ruolo di rilievo nel mondo delle istituzioni, ovvero quello di svolgere le funzioni legate alla gestione, all’accertamento, al contenzioso e alla riscossione dei tributi.
Ma non soltanto. Frequentemente l’Amministrazione finanziaria pubblica messaggi e circolari, che hanno l’utilità di chiarire ai cittadini piccoli e grandi dubbi legati al mondo del Fisco: ciò permette al singolo contribuente di orientarsi al meglio e di evitare spiacevoli conseguenze dovute alla mancata conoscenza di una certa norma o ad una banale dimenticanza.
Ebbene, in tema di bonus ristrutturazione e comodato, recentemente le Entrate hanno posto l’attenzione sulla fase di registrazione del contratto, ed hanno dato luogo ad una serie di interessanti precisazioni al fine di chiarire quando è possibile beneficiare della detrazione e quando invece ad essa il contribuente non può accedere. Lo spunto è stato un quesito proposto da un contribuente. Vediamolo insieme.
Nel corso di questo articolo comprenderemo i contenuti di una interessante risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate ad un quesito in tema di bonus ristrutturazione e comodato. Ma che cos’è esattamente quest’ultimo? Ebbene, in linea generale, il comodato altro non è che il contratto con cui una persona dà in prestito un oggetto mobile o immobile a un altro, perché questi se ne serva per un determinato periodo di tempo o per un certo uso. La legge non dispone che sia versato un corrispettivo tranne il caso di un differente accordo.
Ed infatti le norme civilistiche indicano che il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile (un libro, uno smartphone, ecc.) o immobile (un appartamento, un box, ecc.), perché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, prevedendo però l’obbligo di riconsegnare la stessa cosa ricevuta. Ecco perché non si tratta di donazione. Come previsto dall’art. 1803 Codice Civile il comodato è essenzialmente gratuito, e il relativo contratto può essere redatto in forma scritta oppure può essere stipulato anche in forma orale.
Forse non tutti conoscono la rivista telematica Fisco Oggi dell’Agenzia delle Entrate, in cui l’ente risponde ai cittadini e risolve questioni pratiche anche molto significative. Ebbene, proprio in riferimento a bonus ristrutturazione e comodato una persona ha chiesto se il comodatario di un immobile può sfruttare le detrazioni fiscali per opere di ristrutturazione edilizia, nel caso in cui il contratto di comodato venga registrato a seguito dell’inizio dei lavori, ma prima del pagamento delle spese per questi ultimi.
L’Amministrazione finanziaria ha dato la sua esaustiva risposta al contribuente, evidenziando quanto segue:
Questo è il contesto in cui è possibile avvalersi del bonus ristrutturazione in caso di comodato, ma oltre a ciò serve un ulteriore requisito, che ora vedremo.
Le condizioni di accesso alla detrazione del bonus ristrutturazione non finiscono qui perché, al fine di accedere all’agevolazione, il comodatario deve rispettare un ulteriore requisito. Egli deve infatti possedere un contratto di comodato regolarmente registrato:
Invece, il comodatario non potrà sfruttare il beneficio del bonus detrazione se non può vantare un titolo di detenzione dell’immobile – appunto collegato al comodato – che emerga da un atto registrato al momento dell’inizio degli interventi. Ed attenzione: questa sorta di irregolarità non è sanata neanche nel caso in cui il comodatario si occupi della successiva regolarizzazione in un secondo tempo.
Come opportunamente indicato nel sito web dell’Agenzia delle Entrate, il contratto di comodato di beni immobili è soggetto a registrazione se:
Il comodato non è una donazione ma come questa è caratterizzato dallo spirito di liberalità o altruismo dato che, come visto, esso è in automatico ritenuto gratuito.
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