Quota 103 sostituisce Quota 102, e si caratterizza per ben specifici aspetti. Come funziona il meccanismo di pensionamento anticipato in oggetto? Che cosa ricordare in proposito? Scopriamolo insieme.
Quota 103 è la sola vera novità sul fronte pensionistico dell’anno appena iniziato. Si tratta di un meccanismo agevolato di pensionamento, che vuole essere alternativo rispetto ai più rigidi requisiti della legge Fornero, in attesa di una riforma previdenziale strutturale ed organica, che il Governo vorrebbe attuare entro il 2023.
Dopo la pubblicazione della legge di Bilancio nella Gazzetta Ufficiale, possiamo dunque dare un’occhiata al funzionamento di Quota 103, e possiamo subito notare la conferma del tetto all’assegno previdenziale, il quale infatti non potrà superare per 5 volte il trattamento minimo Inps fino all’età anagrafica di 67 anni.
In considerazione dell’evidente rilievo di Quota 103 in uno scenario previdenziale che, secondo non pochi osservatori, abbisogna di novità sostanziali, cerchiamo di fare il punto della situazione su questo meccanismo di pensionamento agevolato. I dettagli.
Ebbene, spiegare in sintesi come funziona Quota 103 non è complesso. Infatti:
Nell’ultimo punto citato ecco allora un limite che identifica nettamente questo meccanismo di pensionamento agevolato nell’intero quadro della previdenza. Ma attenzione perché il tetto non si applica se il lavoratore esce e va in pensione con i requisiti di Quota 100 o Quota 102 (maturati comunque entro il 31 dicembre dello scorso anno).
In verità solo in un punto la nuova Quota 103 è molto diversa dalla anteriore Quota 100, e ci riferiamo al fatto per cui la misura della prestazione non potrà superare 5 volte il trattamento minimo Inps, vale a dire 2.800 euro lordi mensili (ovvero 2.000 euro netti al mese) fino al compimento dei 67 anni.
Si può chiaramente comprendere la finalità di ciò: il limite sostanzialmente disincentiva al pensionamento chi ha maturato prestazioni maggiori. Anzi porterà le lavoratrici prossime ai requisiti, a valutare l’effettiva opportunità di restare in servizio per altri 10 mesi (oppure un anno e 10 mesi gli uomini), conseguendo i requisiti per la pensione anticipata, la quale non ha alcun tetto.
Ricapitoliamo ora chi saranno i lavoratori che potranno beneficiare eventualmente di un’uscita anticipata dal mondo del lavoro, rispetto alle regole ordinarie. Ebbene, Quota 103 si rivolge a tutti coloro che:
Colui che raggiungerà i requisiti di Quota 103 entro il 31 dicembre di quest’anno potrà comunque continuare ad andare in pensione in ogni momento posteriore (anche nel 2025 se vorrà). Il diritto è infatti cristallizzato senza alcun bisogno di fare immediatamente domanda.
Non solo. Appare opportuno anche rimarcare che Quota 103 rappresenta un nuovo e distinto canale di pensionamento (agevolato) che si somma agli altri meccanismi ben noti e collegati alla legge Fornero, ovvero:
A voler paragonare Quota 103 agli altri meccanismi, è abbastanza chiaro che il primo non spicca per convenienza. Infatti, una lavoratrice potrà contare su uno sconto di soli 10 mesi rispetto alla maturazione dei requisiti per la pensione anticipata. Mentre per un lavoratore lo sconto è un po’ più consistente, ma comunque limitato ad un anno e 10 mesi.
Vi sono analogie tra con la precedente Quota 100. Per esempio permane il regime delle finestre mobili (3 mesi dal conseguimento dei requisiti per i dipendenti del settore privato; 6 mesi per i dipendenti del pubblico impiego), e il lavoratore che ha i requisiti già conseguiti al 31 dicembre dello scorso anno potrà uscire il 1° aprile 2023 (settore privato) o il 1° agosto 2023 (settore pubblico).
Si conserva altresì una regola di cui abbiamo già parlato, ovvero il divieto di cumulo tra reddito da lavoro e trattamento pensionistico fino al raggiungimento dell’età della vecchiaia (vale a dire 67 anni). Tuttavia è consentito soltanto il cumulo con redditi di lavoro autonomo di ambito occasionale entro un tetto annuo di 5mila euro lordi.
Inoltre i 41 anni di contributi previdenziali possono essere conseguiti anche con il cumulo dei periodi assicurativi, vale a dire addizionando la contribuzione non coincidente a livello temporale con quella versata nell’ambito della gestione separata Inps e nei fondi esclusivi e sostitutivi dell’AGO.
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