L’INPS ha specificato le regole per l’erogazione dell’Assegno Unico per le coppie non conviventi. Scopriamo quali sono.
L’Assegno Unico e Universale è un sussidio economico riconosciuto alle famiglie che rispettano i requisiti previsti dalla normativa.
Spetta per ciascun figlio minorenne a carico, a partire dal settimo mese di gravidanza, fino al raggiungimento della maggiore età; in alcuni casi, tuttavia, può essere erogato fino al compimento dei 21 anni di età. Per i figli ancora nati, la domanda va inoltrata dopo la nascita, successivamente all’attribuzione al minore del codice fiscale. Con la prima rata dell’Assegno, poi, verranno corrisposti anche gli arretrati, a partire dal settimo mese di gravidanza.
L’Istituto di Previdenza stabilisce dei principi specifici per i genitori che non convivono. Vediamo, quindi, in che modo viene erogato l’Assegno Unico per tali coppie.
Non perdere il seguente approfondimento: “Assegno Unico: la domanda può essere sospesa se commetti questo errore“.
Una nostra gentile Lettrice ha rivolto questo interessante quesito alla Redazione:
“Buongiorno, mio nipote di 24 anni ha una figlia di 6 mesi e non convive con la compagna (che è una studentessa); entrambi, infatti, vivo ancora con le rispettive famiglie. L’ISEE del nucleo familiare supera i limiti di reddito per poter richiedere l’Assegno Unico per la bambina. Ho sentito dell’esistenza dell’Assegno Unico minori, ma al CAF al quale mi sono rivolta non hanno saputo darmi informazioni al riguardo. Potrei sapere a cosa ha diritto mio nipote? Grazie mille”.
Innanzitutto, specifichiamo alla nostra Lettrice che l’Assegno Unico può essere chiesto anche senza presentare l’ISEE. Tale documentazione, dunque, non è necessaria; se il richiedente non la allega alla domanda, infatti, ha diritto semplicemente all’erogazione dell’importo minimo previsto dalla legge.
Per i genitori separati, divorziati o, in ogni caso, non conviventi (come nel caso descritto dalla nostra Lettrice), il pagamento dell’Assegno può riguardare solo il richiedente oppure, se viene esplicitamente richiesto, in misura uguale, entrambi i genitori. Il richiedente, però, deve specificare nella domanda che i criteri di ripartizione sono stati decisi di comune accordo con l’altro genitore.
Se, invece, non c’è accordo, il richiedente deve precisare che chiede solo la sua quota del 50% . L’altro genitore, poi, è tenuto ad integrare la domanda, dichiarando le informazioni per il pagamento.
Qualora il richiedente scelga di riscuotere per intero il sussidio, l’altro genitore non è obbligato a confermare tale scelta.
Nel caso in cui si inoltri l’ISEE, se il richiedente vive con la famiglia, deve indicare tutti i componenti il nucleo familiare.
Come già specificato, l’Assegno è rivolto ad ogni figlio minorenne a carico, oppure che abbia massimo 21 anni, se ricorrono le seguenti condizioni:
Queste condizioni, invece, non sono richieste per i figli maggiorenni disabili; in tal caso, infatti, la misura spetta sempre a prescindere.
La domanda di Assegno Unico va presentata dai genitori (o dal tutore), oppure dal figlio maggiorenne. Ha scadenza annuale e si riferisce alle mensilità che vanno dal mese di marzo dell’anno in cui si richiede la misura al mese di febbraio dell’anno successivo. Nella domanda il genitore deve specificare tutti i figli per i quali richiede il sussidio.
L’istanza deve essere inoltrata telematicamente, tramite il servizio messo a disposizione dell’INPS sul proprio sito web. A tal fine, bisogna essere in possesso delle credenziali digitali SPID, CIE o CNS. In alternativa, è possibile richiedere consulenza presso un CAF/ Patronato o rivolgersi al Contact Center INPS.
Nella richiesta per ottenere la prestazione economica, devono essere inserite le seguenti informazioni:
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Il pagamento dell’Assegno Unico avviene sul conto corrente bancario o postale, tramite bonifico domiciliato presso sportello postale, su libretto postale, conto corrente estereo area SEPA oppure carta prepagata con IBAN . È necessario che il conto o l’IBAN sia intestato o cointestato al richiedente o all’altro genitore (se si opta per la ripartizione dell’importo). L’INPS, infatti, non può procedere all’accredito sul conto di una persona diversa da chi ha inoltrato la domanda per il sussidio.
È, inoltre, richiesto che il codice fiscale del richiedente corrisponda perfettamente con il codice fiscale del titolare del conto corrente indicato per il versamento.
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