La disciplina del congedo straordinario è stata, da poco, riformata. Quali sono le modifiche più rilevanti?
I disabili gravi ed i familiari che li assistono possono richiedere il congedo straordinario.
Si tratta di un periodo di assenza retribuita dal lavoro, della durata biennale, riconosciuto ai lavoratori dipendenti (sia pubblici sia privati). Lo scopo di tale agevolazione è quello di consentire un corretto bilanciamento tra l’attività lavorativa e lo svolgimento dei doveri di assistenza.
Di recente, però, la normativa è stata riformata e sono state incrementate le tutele per coloro che usufruiscono della Legge 104. Analizziamo, dunque, le innovazioni principali.
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Un nostro Lettore ci ha inviato il seguente quesito:
“Salve, in base al requisito della convivenza per usufruire del congedo straordinario e sulla base delle novità introdotte con il Decreto n. 105 del 30/06/22, volevo sapere se è ancora necessario che il richiedente abbia la residenza presso la stessa abitazione del disabile. In alternativa, è possibile, per il richiedente, produrre un’autocertificazione in cui si dichiara la convivenza temporanea con il disabile, durante il periodo di congedo richiesto? Poiché la legge prevede la possibilità di usufruire del congedo anche a giorni, il richiedente può essere accusato di rendere dichiarazioni mendaci, risiedendo nella propria abitazione nei restanti giorni per i quali non ha richiesto il congedo? Grazie.”
Tranquillizziamo il nostro gentile Lettore, specificando che il Decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022 ha introdotto delle novità per favorire la conciliazione tra vita lavorativa e vita privata dei genitori e dei caregivers; nulla, però, ha modificato in relazione al requisito della convivenza per ottenere il congedo straordinario.
Quest’ultimo, infatti, continua ad essere indispensabile per la fruizione del beneficio, da parte del coniuge (o della parte dell’unione civile e del convivente di fatto), del fratello o della sorella, dei figli o degli altri parenti o affini del disabile. La convivenza, invece, non è obbligatoria per i genitori che richiedono il congedo straordinario per assistere il figlio disabile.
Il Ministero del Lavoro ha chiarito che la convivenza sussiste “in tutte quelle situazioni in cui sia il disabile che il lavoratore che lo assiste abbiano la residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo: deve risultare lo stesso numero civico, anche se disabile e lavoratore risiedono in interni diversi”.
Se, quindi, il lavoratore non può dimostrare (tramite il certificato di residenza o la dichiarazione sostitutiva) di abitare presso lo stesso numero civico del disabile da assistere, non può beneficiare del congedo.
In alternativa alla convivenza, è possibile dichiarare la sussistenza della dimora temporanea. In cosa consiste? È l’indirizzo indicato nell’iscrizione del soggetto nello schedario della popolazione temporanea, istituito presso ogni Comune. Di solito, si iscrive chi, senza perdere la residenza originaria, risiede temporaneamente nel Comune da almeno 4 mesi. Dopo un anno, poi, bisogna scegliere se iscriversi definitivamente.
Consulta il seguente approfondimento: “Congedo straordinario legge 104 e residenza temporanea: la domanda può essere rifiutata in questo caso“.
Il provvedimento ha apportato importanti innovazioni, soprattutto per migliorare la conciliazione tra la vita privata ed il lavoro. Ha, inoltre, ripartito in maniera più equa le responsabilità di assistenza tra uomini e donne, per garantire la parità di genere anche nel settore lavorativo.
Innanzitutto, il Decreto legislativo ha confermato la durata del congedo obbligatorio di paternità. Al padre, dunque, spetta un congedo di 10 giorni lavorativi, utilizzabili in un periodo compreso tra i 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto.
Sono state previste, inoltre, delle severe sanzioni per i datori di lavoro che ostacolano la fruizione di tale congedo. Potrà, infatti, essere applicata una sanzione amministrativa compresa tra i 516 euro e i 2.582 euro.
Il nuovo provvedimento ha anche sancito l’aumento:
Un’altra importante novità riguarda l’erogazione, per le lavoratrici autonome e le libere professioniste, di un’indennità di maternità giornaliera corrispondente all’80% del salario minimo giornaliero, stabilito dalla legge, anche per i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza a rischio.
Per i caregivers, poi, il Decreto legislativo n. 105/2022 ha previsto le seguenti innovazioni:
Infine, il Decreto ha previsto l’obbligo, per i datori di lavoro che consentono il lavoro agile, di dare priorità alle lavoratrici e ai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età, nell’ipotesi di figli disabili. La stessa priorità deve sussistere anche in relazione alle domande dei lavoratori con disabilità grave e dei lavoratori caregivers.
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