La Legge prevede l’esonero dalla visita fiscale per alcune categorie di lavoratori. Scopriamo quali.
Gli invalidi con il 74% di disabilità sono esonerati dalla visita fiscale ma non tutti.
Il riconoscimento dell’invalidità non è sufficiente per risultare esonerati dalla visita fiscale. Sarà necessario soffrire di una patologia grave per godere dell’agevolazione, una malattia che comporti cure salvavita. In generale, le categorie esenti – oltre ai soggetti che soffrono di malattie gravi – sono le persone che convivono con stati patologici sottesi o connessi all’invalidità riconosciuta con percentuale pari o superiore al 67%. Inclusa anche la causa di servizio riconosciuta in associazione a menomazione unica o plurima. Se le patologie riconosciute come gravi determinano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 67% allora scatta l’esonero della visita fiscale che dovrà essere richiesta dal medico curante. L’esonero è accordato anche nel caso in cui la somma delle percentuali di più invalidità di grado inferiore superi il limite di 67%.
Non è prevista la visita fiscale per le patologie (e percentuale superiore al 67%) presenti nella circolare INPS numero 95 del 7 giugno 2016. Citiamo, tra le tante, le emorragie severe, l’insufficienza renale acuta, l’insufficienza miocardica acuta su base elettrica, l’ischemia, gravi infezioni sistemiche, intossicazioni acute, cirrosi epatica, malattie dismetaboliche, malattie psichiatriche in fase di scompenso acuto, trattamento radioterapico e trapianti di organi vitali.
Continuiamo con le neoplasie maligne, la sindrome maligna da neurolettici, malattie acute con compromissione sistemica, ipertensione liquorale endocranica acuta, professionale o infortunistica non INAIL, quadri sindromici a compromissione severa sistemica e insufficienza renale acuta anche su base infettiva.
L’esonero dalla visita fiscale è previsto anche con patologie invalidanti dal 74% in su. Parliamo dell’invalidità civile, della cecità civile e sordità civile, dell’invalidità del lavoro (tecnopatica e inforturistica), dell’invalidità ordinaria previdenziale riconosciuta dall’INPS e dell’invalidità di guerra, civili di guerra e per servizio con minorazioni.
L’elenco riguarda sia i dipendenti del settore pubblico che i lavoratori del settore privato. Ricordiamo che in ogni altro caso che non rientri tra le patologie previste dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale quando si è in malattia occorrerà restare in casa dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 se dipendenti privati e dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 se dipendenti pubblici. Le assenze sono giustificate solo per recarsi ad una visita medica, per adempimenti molto gravi, in caso di ricovero o di cause di forza maggiore.
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