Docenti e personale ATA possono richiedere permessi, anche brevi, per assentarsi dal servizio per motivi personali.
I giorni di assenza dipendono dallo specifico contratto di lavoro (CCNL) nel quale il dipendente della scuola potrà leggere la parte relativa riguardante i permessi.
Possono richiedere i docenti o il personale ATA sia a tempo indeterminato e sia a tempo determinato e per tutti i dipendenti i permessi brevi sono regolarmente retribuiti e dovranno essere recuperati. In questo articolo daremo tutte le informazioni in merito affinché nessuno possa essere escluso da questo beneficio.
I permessi sono detti brevi perché non superano la metà dell’orario lavorativo giornaliero. Quindi, se l’orario di servizio è di 6 ore il permesso breve non potrà essere superiore a 3 ore. Oppure, se è di 8 ore il permesso dovrà essere di 4 ore. Però non deve essere considerato solo l’orario giornaliero perché, in realtà, ai docenti spettano 2 ore di permesso breve, mentre al personale ATA permessi brevi di massimo 3 ore. Le ore non possono essere frazionate.
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Come si diceva all’inizio, il limite massimo dei permessi è disciplinato dal CCNL comparto Scuola e dipende dalla tipologia di impiego (quindi se si è docenti i ATA) e dall’orario settimanale. Nello specifico, i docenti di ruolo a tempo pieno possono chiedere permessi brevi fino a:
Diversa è la situazione del personale ATA (ricordiamo che con questo acronimo si intende il personale amministrativo, tecnico, e ausiliario). A prescindere dalla tipologia dell’istituto scolastico in cui prestano servizio possono arrivare a chiedere permessi fino a 36 ore annue, anche se la durata massima giornaliera è 3 ore.
I permessi brevi devono essere chiesti presentando una domanda al dirigente scolastico che, in base alle esigenze di servizio, potrà autorizzare l’assenza. Cosa significa? Il dirigente scolastico non potrà mai rifiutare il permesso breve ma prima dovrà valutare la presenza di una sostituzione del docente assente. La sostituzione invece non è obbligatoria per il personale ATA. Alla domanda non è necessario né motivare l’assenza (infatti, basta la dicitura “motivi personali”) né allegare una documentazione giustificativa.
Secondo il CCNL Scuola, i permessi brevi devono essere recuperati, di solito entro i due mesi successivi, in base alle esigenze di servizio dell’istituto scolastico e alle modalità decise dal dirigente. I docenti, per esempio, potranno recuperarli svolgendo supplenze prioritariamente nella classe in cui avrebbero dovuto tenere lezione. Oppure, mediante supplenze o svolgimento di interventi didattici integrativi anche in altre classi dell’istituto scolastico.
Attenzione, però, perché se il dipendente non recupera il permesso breve la scuola tratterà dallo stipendio una somma pari alla retribuzione a lui spettante in base al numero di ore non recuperate. Invece, se il mancato recupero è imputabile a cause “di forza maggiore” (per esempio, assenza per malattia o congedo per maternità) non si applicherà nessuna trattenuta sullo stipendio.
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