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Economia

Visita fiscale: sveliamo i ‘segreti’ del periodo di malattia e di comporto

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Il lavoratore che comunica al datore di lavoro l’assenza per malattia può essere soggetto a visita fiscale. Capiamo di cosa si tratta e approfondiamo la conoscenza con il periodo di comporto.

Nel momento in cui si verifica un’infermità che comporta l’incapacità momentanea di svolgere il proprio lavoro sarà necessario trasmettere all’INPS il certificato di malattia.

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L‘influenza o il mal di schiena sono i motivi più comuni per i quali un lavoratore richiede al proprio medico curante il certificato di malattia per assentarsi dal luogo di lavoro. Il dottore dovrà attestare l’infermità temporanea e inviarne comunicazione all’INPS. La compilazione e l’invio del certificato è telematica e sarà compito del lavoratore richiedere il numero di protocollo per inoltrarlo, poi, alla sua azienda. Il certificato conterrà i dati anagrafici del richiedente, l’indirizzo di reperibilità durante la malattia e ogni informazione utile. Nel caso in cui la malattia insorgesse durante periodi festivi, non potendo contattare il proprio medico curante ci si dovrebbe rivolgere al medico di continuità assistenziale per ricevere la certificazione. In caso di ricovero o accesso al Pronto Soccorso sarà la struttura ospedaliera stessa ad occuparsi della consegna del certificato telematico. Abbiamo parlato della necessità che il documento contenga informazioni sull’indirizzo di reperibilità. Per quale motivo?

Visita fiscale durante la malattia

Dal momento del rilascio del certificato l’INPS riconoscerà la malattia del lavoratore. Quest’ultimo avrà delle direttive da rispettare per non incorrere in problematiche anche piuttosto serie. Secondo la Legge, infatti, il dipendente può essere soggetto a visita fiscale. Parliamo di visite mediche di controllo che l’Istituto può disporre d’ufficio oppure si domanda del datore di lavoro.

Per consentire ai medici che verranno al domicilio dell’interessato di non avere difficoltà nel contattare il lavoratore bisognerà accertare che sul campanello dell’abitazione di reperibilità sia presente il nominativo. Le visite possono essere effettuate solamente in determinati orari della giornata che sono differenti tra dipendenti privati e pubblici. Inoltre, possono avvenire anche nei giorni festivi, di sabato e domenica.

Lavoratori del settore privato e pubblico, cosa sapere

Le fasce di reperibilità per i lavoratori del settore privato sono dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00. Gli unici casi in cui è concesso assentarsi dal proprio domicilio sono la necessità di sottoporsi a visite mediche urgenti oppure ad accertamenti specialistici che non è possibile effettuare in orari differenti da quelli di reperibilità, cause di forza maggiore e, infine, provati gravi motivi personale oppure familiare.

I dipendenti pubblici, invece, dovranno necessariamente rimanere in casa dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. L’esonero dall’obbligo è previsto in caso di patologie gravi che richiedono terapie salvavita, di stati patologici sottesi oppure connessi ad una invalidità riconosciuta con grado pari o superiore al 67% e di causa di servizio riconosciuta.

Il lavoratore che non sarà presente durante una visita fiscale dovrà giustificare l’assenza per evitare sanzioni amministrative e azioni disciplinari da parte del datore di lavoro. Inoltre, il dipendente verrà invitato a sottoporsi a visita presso un ambulatorio della Struttura territoriale INPS di competenza (a meno che non sia già tornato a lavoro nel giorno previsto per la visita).

I segreti della visita fiscale

Non tutti i lavoratori sanno che in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale non possono essere disposte visite fiscali da parte dell’INPS. Della procedura di verifica si occuperà l’INAIL. È importante sapere, poi, che è possibile modificare l’indirizzo di reperibilità usando i canali telematici dell’INPS se lavoratore dipendente privato assicurato INPS oppure comunicando la variazione al datore di lavoro se non assicurato INPS.

Il lavoratore pubblico dovrà contattare immediatamente il datore di lavoro al quale spetta l’onere di comunicare il cambiamento all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Infine, anche il periodo di malattia può essere modificato interpellando il proprio medico di base.

Un ultimo “segreto” della visita fiscale o meglio dell’assenza per malattia in generale è il periodo di comporto. Parliamo del lasso temporale di tempo entro il quale il posto di lavoro è al sicuro. Stabilito dalla Legge, a disciplinare il periodo di comporto sono i contratti collettivi nazionali oppure, in assenza di direttive, la prassi.

Entriamo nei dettagli del periodo di comporto

Il periodo di comporto è una tutela per il lavoratore. Se attivo, infatti, il datore di lavoro potrà licenziare il dipendente solo per giusta causa o giustificato motivo (sopraggiunta impossibilità della prestazione o cessazione dell’attività di impresa). Come detto è la Legge a determinare il periodo di comporto ma i CCNL possono migliorare le condizioni per i lavoratori.

Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro stabilisce la durata, l’arco temporale di riferimento (1° gennaio-31 dicembre oppure 365 a partire dal primo giorno di malattia o a ritroso dall’eventuale licenziamento) e la modalità di calcolo (comporto per sommatoria o secco). Se la malattia si protrae, dunque, ma il periodo di comporto è ancora attivo il datore di lavoro non potrà procedere con il licenziamento.

La durata della tutela per il lavoratore

La durata del comporto è diversa tra impiegati e operati e tiene conto dell’anzianità di servizio. Per gli impiegati si tratta di tre mesi con anzianità di servizio inferiore a dieci anni e sei mesi con anzianità superiore a dieci anni. Per gli operati occorrerà necessariamente fare riferimento al CCNL. Un esempio, il Contratto Commercio e terziario prevede un computo di 180 giorni in un anno solare ossia 365 giorni a partire dal primo giorno di malattia.

Nel CCNL si leggerà anche la modalità di calcolo dei giorni nei quali il posto di lavoro è protetto. Come già accennato esiste la modalità sommatoria o frazionaria che prevede la somma di tutte le malattie richieste in un determinato arco temporale e la modalità di calcolo secco se la conservazione del posto è legata ad un unico periodo di malattia.

Cosa accade superando il periodo di comporto

Spetta al datore di lavoro decidere come procedere una volta che il dipendente ha superato il periodo di comporto. Potrà conservargli il posto, intimargli il licenziamento se non dovesse tornare al più presto oppure optare per la recessione del contratto. In questo caso non è tenuto ad avviare la procedura di contestazione disciplinare e non dovrà neanche giustificare il licenziamento. Il datore di lavoro dovrà solamente indicare i giorni di assenza (singolarmente o totalmente, la Cassazione non sempre concorda).

Un ultimo appunto. A meno che il CCNL non lo preveda, non è consentito al dipendente tramutare il comporto in ferie.

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