La richiesta dei permessi da lavoro per effettuare visite mediche o per motivi sanitari è disciplinata da una rigida normativa.
Scopriamo quando e in che modo è possibile assentarsi dal posto di lavoro per poter svolgere visite, esami specialistici, terapie.
I permessi – retribuiti o no – sono i giorni di assenza dal lavoro attribuibili ad eventi particolari che determinano o meno la corresponsione della retribuzione abituale. Nello specifico, i permessi retribuiti rappresentano un diritto soggettivo del dipendente e può ricorrervi qualora le circostanze lo permettano. Spetterà all’amministrazione, poi, verificare che il motivo dell’assenza sia realmente quello indicato dal lavoratore. Una rigida normativa disciplina la richiesta dei permessi ma i Contratti Collettivi del Lavoro, le aziende stesse o le prassi interne possono aggiungere nuovi permessi, definendone durata e modalità di accesso. Solitamente, dunque, per effettuare visite mediche, esami specialistici o diagnostici o terapie il dipendente non richiede le ferie bensì giorni di permesso.
I dipendenti che devono sottoporsi a visite mediche possono richiedere giorni di permesso retribuiti o meno a seconda del CCNL di riferimento. Il corrispettivo della normale retribuzione è previsto per i lavoratori con contratto a tempo indeterminano. I dipendenti con contratto a tempo determinato riceveranno l’agevolazione ma in misura proporzionale rispetto alla durata del contratto lavorativo.
In generale, al lavoratore spettano annualmente
Se per le prime quattro tipologie di permesso serve allegare la documentazione relativa alla richiesta o l’autocertificazione, i permessi per motivi personali e familiari non richiedono la presentazione di una giustificazione o documentazione. L’azienda ha il diritto, però, di richiedere l’attestazione del medico, ad esempio, oppure la documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria presso cui si è svolta la visita medica comprensiva di data o ora dell’appuntamento. Il datore di lavoro, poi, può stabilire un tempo minimo di preavviso dell’assenza dal luogo di lavoro in modo tale da organizzare l’attività durante il giorno di permesso del dipendente.
Oltre alla necessità o meno di documentare l’assenza per visita medica, il CCNL stabilisce anche se le ore di permesso coprono oppure no anche lo spostamento verso la struttura o lo studio medico in cui si effettueranno gli esami. Inoltre, variazioni e aggiunte possono essere inserite anche per prassi interna dell’azienda. In questo caso è richiesta equità tra dipendenti senza distinguere tra operai e alti dirigenti.
Da sapere, poi, che i permessi maturano le ferie, non incidono su TFR o sulla tredicesima, non possono essere utilizzati nello stesso giorno in cui sono richiesti altre ore di permesso (tranne per i titolari di 104), se ne può usufruire per tutta la durata della giornata lavorativa e in caso di contratto di lavoro part-time la misura sarà proporzionata alle ore di lavoro svolto.
Esistono permessi “speciali” per le lavoratrici in gravidanza in modo tale che possano svolgere gli esami prenatali, gli accertamenti clinici oppure le visite mediche specialistiche previste nei mesi antecedenti al parto. Condizione necessaria è inoltrare apposita domanda al datore di lavoro e giustificare l’assenza rilasciando la documentazione che attesta i controlli.
Un discorso a parte meritano i permessi per i lavoratori disabili e i caregiver. Come accennato, i titolari di 104 possono assentarsi dal lavoro tre giorni al mese oppure due ore al giorno. I dipendenti riceveranno la normale retribuzione di un comune giorno di lavoro. Sarà l’azienda ad anticipare l’importo anche se il costo è a carico dell’INPS.
I caregiver possono richiedere l’agevolazione per il coniuge, la parte dell’unione civile, i parenti e affini entro il secondo grado e per i figli disabili. In quest’ultimo caso sono vigenti regole diverse. Se il bambino ha meno di tre anni, i genitori dipendenti possono richiedere alternativamente il prolungamento del congedo parentale per un massimo di tre anni da utilizzare entro il 12esimo anno di età. In alternativa si può fare domanda per due ore giornaliere o tre giorni al mese continuativi o frazionati.
Se il figlio ha un’età compresa tra tre e dodici anni spetterà il prolungamento del congedo parentale come già riportato oppure tre giorni al mese. Per figli di età superiore ai dodici anni l’unico diritto riguarda i tre giorni di permesso mensili.
Esiste poi la possibilità di chiedere per familiari disabili che si devono sottoporre a visite mediche il congedo straordinario per un massimo di due anni.
Il congedo non viene retribuito qualora l’assenza sia legata a gravi motivi di salute con riferimento ad una condizione propria, di un familiare convivente o parente e affine entro il terzo grado disabile o no senza Legge 104. Condizione indispensabile è la necessità di cure e assistenza dell’assistito. Questo tipo di congedo non viene considerato al fine del TFR, delle mensilità aggiuntive, della maturazione delle ferie e dell’anzianità di servizio. Per poterne approfittare il dipendente dovrà inoltrare domanda al datore di lavoro giustificando il motivo della richiesta.
La lavoratrice inserita in un percorso certificato di protezione dalla violenza di genere può usufruire di 90 giorni di permesso in un triennio. Anche in questo caso la dipendente dovrà farne richiesta all’azienda documentando la necessità e dovrà rispettare la tempistica di preavviso minimo di cinque giorni. La donna verrà retribuita come se fosse in congedo per maternità. Le ferie verranno maturate così come l’anzianità di servizio.
Abbiamo già accennato alle linee guida dei permessi per visita medica anche con riferimento alla retribuzione e come influisce su anzianità, ferie e TFR. Aggiungiamo che le ore e i giorni di assenza dovranno essere indicati nel calendario delle presenze della busta paga e del Libro Unico del Lavoro. Il LUL dovrà anche riportare il valore economico dei permessi retribuiti o no. Tale valore sarà indicato anche in busta paga per poter essere visionato dal dipendente.
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