I dipendenti che non possono andare a lavoro per sottoporsi ad esami medici, possono sfruttare varie tipologie di permessi.
La normativa italiana tutela i lavoratori che sono costretti ad assentarsi dal lavoro per ragioni mediche.
I contratti collettivi e aziendali, infatti, contemplano una serie di permessi da utilizzare per effettuare visite mediche. Lâobiettivo è quello di evitare che i lavoratori consumino i giorni di malattia o di ferie per curarsi.
Quanti tipi di permesso destinati ai dipendenti ci sono? Analizziamo attentamente la disciplina.
Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo: âQuando puoi chiedere (ed ottenere) i permessi legge 104? La guida sintetica su uno speciale diritto dei lavoratoriâ.
Una nostra Lettrice ha inviato il seguente quesito alla Redazione:
âSalve, mia figlia è diabetica (di tipo1), insulinodipendente dallâetĂ di 9 anni e usufruisce della Legge 104, comma 1, e dellâinvaliditĂ al 50%. Dallo scorso aprile lavora come educatrice in un asilo nido con contratto nazionale cooperative. Secondo il loro ufficio personale, mia figlia deve fare tutti gli esami di routine prescritti per seguire lâevoluzione della sua patologia (compreso quello per il piano terapeutico annuale), usufruendo delle ferie. Vorrei capire se è effettivamente cosĂŹ oppure se ha diritto ad effettuare queste visite, senza dover consumare le ferie. In attesa di riscontro, cordiali saluti.â
I dipendenti possono beneficiare di assenze dal lavoro (retribuite o meno), per effettuare visite mediche specialistiche, per se stessi o per i familiari disabili. Sono i singoli CCNL che disciplinano tale possibilitĂ e prevedono differenti soluzioni.
Nel caso specifico della nostra Lettrice, ci sono delle peculiaritĂ per i lavoratori del settore scolastico. Il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, allâart. 33, riconosce al personale A.T.A. la possibilitĂ di fruire di specifici permessi per visite, terapie, ed esami diagnostici. In particolare, hanno diritto a 18 ore per ciascun anno scolastico, fruibili in maniera giornaliera oppure oraria.
Ă necessario, però, giustificare lâassenza tramite idonea documentazione rilasciata dal medico o dalla struttura in cui si è tenuta la prestazione.
Per i docenti, invece, lâart. 55 septies, comma 5 ter, del Decreto Legislativo 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego) riconduce lâassenza dal lavoro per lâespletamento di visite specialistiche allâistituto della malattia, a meno che il dipendente non decida di legittimarla con le ferie o diversi permessi.
La legge prevede la facoltĂ di ottenere periodi di congedo (della durata complessiva di 2 anni) oppure, in base al CCNL, permessi per visite mediche e motivi sanitari a carico del datore di lavoro o dellâINPS.
I giorni o le ore di permessi per motivi medici, stabiliti dai contratti collettivi o aziendali, possono essere retribuiti (con la stessa paga dei periodi per i quali si presta attivitĂ lavorativa) oppure non retribuiti.
A prescindere dalla tipologia, il lavoratore deve trasmettere specifica certificazione attestante lâavvenuta visita o prestazione da parte del medico o della struttura, con lâindicazione della relativa data ed ora.
I periodi di assenza dal lavoro per visite mediche devono risultare nel calendario presenze della busta paga e del Libro unico del lavoro (LUL). In questâultimo deve anche essere indicato il valore economico dei permessi (retribuiti o meno). La cifra, inoltre, deve comparire nel cedolino paga del dipendente.
Le lavoratrici gestanti, invece, possono beneficiare di specifici periodi di assenza retribuita, per effettuare le dovute analisi prenatali o gli accertamenti medici specialistici.
Ulteriori permessi lavorativi sono quelli previsti dalla Legge 104/1992, che possono essere utilizzati dal lavoratore dipendente (pubblico o privato) disabile o dal suo caregiver. Consistono in 3 giorni al mese retribuiti, fruibili anche in maniera continuativa e ad ore.
I destinatari di tali permessi sono il coniuge (o parte dellâunione civile), il convivente di fatto, i parenti e gli affini entro il 2° grado.
I genitori di figli disabili, invece, hanno diritto:
I lavoratori dipendenti che devono prestare assistenza ad un familiare affetto da disabilitĂ grave possono beneficiare del congedo straordinario di 2 anni, fruibili durante lâintera vita lavorativa. Tale agevolazione può essere utilizzata anche per effettuare visite mediche specialistiche.
Il congedo è retribuito e, in tal caso, lo stipendio è a carico dellâINPS, ma anticipato dal datore di lavoro in busta paga.
Per la concessione del congedo straordinario, la legge prescrive un tassativo ordine di prioritĂ . In particolare:
Non perdere il seguente approfondimento: âLegge 104 e diritto ai permessi e al congedo: possono essere negati, il caso che fa discutereâ.
I dipendenti, infine, possono ottenere anche un congedo non retribuito, per gravi motivi, riguardanti una propria condizione o quella del partner o di un parente o affine entro il 3° grado disabile (anche non convivente).
Tale congedo ha la durata massima di 2 anni, fruibili in maniera continuativa o frazionata. Il periodo di assenza, però, si determina non in giorni lavorativi ma di calendario.
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