Istruzioni utili dell’Agenzia delle Entrate in merito alla definizione agevolata degli avvisi bonari. Vediamo che cosa l’Amministrazione finanziaria ha recentemente precisato sugli obblighi dei contribuenti ed sulle ultime novità in fatto di agevolazioni volute dal Governo.
Come è noto l’Agenzia delle Entrate ha il ruolo di svolgere le funzioni collegate alla gestione, all’accertamento, al contenzioso e alla riscossione dei tributi, ma attenzione perché, con varie sue pubblicazioni che oggi, grazie al web, sono velocemente accessibili a tutti, svolge anche una funzione di guida ed orientamento su molteplici questioni pratiche e di rilievo fiscale.
In particolare in quest’ultimo periodo, l’Agenzia ha dato alcune importanti indicazioni in tema di definizione agevolata degli avvisi bonari, ovvero quel tipo di comunicazioni con cui la stessa Amministrazione finanziaria informa il contribuente del controllo effettuato sulla sua dichiarazione dei redditi, e che ha portato all’individuazione di imposte e contributi che non risultano pagati.
Nel corso di questo articolo vedremo in sintesi perché i chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria su questi temi sono così importanti, cogliendo dunque anche l’occasione di ricordare alcuni aspetti della definizione agevolata / rottamazione quater. I dettagli.
Ebbene, se il contribuente ha attivo al primo gennaio di quest’anno un piano di rateizzazione in relazione ad un avviso bonario, l’adesione alla definizione agevolata di cui all’ultima manovra implicherà una rideterminazione delle sanzioni nella misura del 3% dell’imposta (non versata o versata in ritardo), che rimane dopo aver tenuto conto dei versamenti rateali pagati al 31 dicembre dello scorso anno.
Inoltre, nell’ambito della determinazione dell’ammontare già pagato al 31 dicembre dell’anno passato sarà inclusa anche l’eventuale rata scaduta ma versata in un momento successivo.
Rimarchiamo che la definizione agevolata degli importi dovuti per il cosiddetto controllo automatizzato delle dichiarazioni (avvisi bonari), legate ai periodi i di imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021 – e ci riferiamo a comunicazioni di irregolarità nei confronti dei contribuenti – consente di applicare il solo 3% delle sanzioni, invece che l’ordinario 10%, sulle imposte non pagate o pagate in modo tardivo.
Rottamazione quater: le 2 strade per eliminare i debiti con semplici mosse
Saranno compresi in questa agevolazione in particolare gli avvisi bonari:
Per questa via il contribuente potrà scegliere di aderire alla definizione agevolata in oggetto, versando del tutto le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme ulteriori. Invece le sanzioni, come anticipato, saranno versate nell’ammontare del 3% invece di quella ordinaria del 10%.
Queste somme andranno pagate con sanzioni ridotte al 3%, in una sola soluzione entro 30 giorni (90 in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione che include la rideterminazione degli esiti. In ipotesi alternativa, ovvero in caso di rateizzazione dei pagamenti, la prima rata dovrà essere pagata entro sempre il solito termine di 30 giorni (90 in caso di avviso telematico) e le rate differenti dalla prima saranno pagate entro l’ultimo giorno di ogni trimestre posteriore, integrate con i collegati interessi di rateazione.
Rottamazione quater, la guida breve per capire come aderire e saldare i propri debiti
Non dimentichiamo che con la circolare n. 1/E/2023, l’Amministrazione finanziaria è intervenuta in materia di rateazioni in corso al primo gennaio di quest’anno. Ebbene, l’ultima manovra permette di definire in via agevolata, con il versamento delle sanzioni al 3%, anche le situazioni nelle quali il contribuente abbia ottenuto delle comunicazioni di irregolarità, al di là del periodo d’imposta e per cui, al primo gennaio di quest’anno, sia regolarmente in corso un pagamento con rateizzazione.
Perciò se un qualsiasi contribuente ha attivato un piano rateale per un avviso bonario, al di là dell’anno d’imposta cui fa riferimento, potrà avvalersi per le rate posteriori al primo gennaio di quest’anno, del ‘taglio’ delle sanzioni al 3%. Così, fermo restando quanto già versato, varrà la sanzione al 3% sull’imposta rimanente dovuta.
C’è dunque un dettaglio molto importante. Nella circolare sopra citata l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’agevolazione si concretizza nella rideterminazione delle sanzioni equivalenti al 3% dell’imposta, non versata o versata in ritardo, la quale rimane da pagare – tenuto conto dei versamenti rateali svolti fino al 31 dicembre dello scorso anno.
Per questa via la definizione agevolata si compie con il versamento degli importi rimanenti a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, ma anche con il pagamento delle sanzioni quantificate nella misura del 3% delle restanti imposte non saldata oppure saldate tardivamente.
Concludendo per ulteriori chiarimenti si può fare in ogni caso riferimento al testo completo della circolare n.1/E delle Entrate.
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