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Economia

Sconto in fattura Bonus edilizi: se la ditta è inadempiente, chi è responsabile? La risposta è sconvolgente

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Grazie allo sconto in fattura, è possibile compiere lavori edilizi a tariffa agevolata o anche gratis. Bisogna, però, fare attenzione ad alcuni aspetti.

Per effettuare la maggior parte degli interventi di ristrutturazione edilizia, è possibile usufruire dei vari Bonus a disposizione.

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Tali agevolazioni consentono di ottenere, oltre al rimborso con detrazione IRPEF, anche lo sconto diretto in fattura. Grazie ad esso, il committente (cioè il proprietario dell’immobile) ha la possibilità di compiere lavori di ristrutturazione o di incremento dell’efficienza energetica sul proprio edificio a costo ridotto oppure in maniera gratuita.

Questa opportunità, tuttavia, può nascondere delle insidie, sia per il committente sia per il professionista. Se, infatti, i lavori non sono eseguiti correttamente oppure sono eseguiti in difformità delle regole previste per la fruizione del Bonus, si rischia di perdere lo sconto in fattura. Analizziamo, dunque, la normativa e scopriamo in che modo evitare sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Consulta il seguente approfondimento: “Superbonus: sconto in fattura e pagamenti, l’Agenzia delle Entrate detta nuove regole“.

Sconto in fattura: attenzione  a tali attività

Un Lettore ci ha inviato il seguente quesito:

Salve, avrei bisogno di un chiarimento relativo al Superbonus con sconto in fattura, con SAL al 60%, per una casa unifamiliare. La ditta ed il direttore dei lavori, probabilmente, non riusciranno a terminare gli interventi entro la data di scadenza del 31 marzo 2023. In tal caso, chi è responsabile (e in che modo) nei confronti dell’Agenzia delle Entrate? Grazie mille.”

È opportuno, innanzitutto, mettere il nostro gentile Lettore al corrente dei rischi che si corrono nel caso in cui i lavori non vengano portati a termine entro la data di scadenza prestabilita.

Per evitare sanzioni, bisogna prestare attenzione ai seguenti elementi:

  • clausole. Prima di firmare il contratto, bisogna leggere attentamente tutte le clausole. La ditta, infatti, potrebbe aver previsto l’obbligo di pagamento per il cliente nel caso in cui, entro un certo termine, non presenti il certificato di cessione del credito;
  • qualità dei materiali e del lavoro. Il pericolo è che le ditte usino materiali scadenti e si servano di manodopera non specializzata e che, dunque, non forniscano al cliente l’assistenza necessaria. Per evitare tale rischio, è opportuno scegliere sempre ditte qualificate, che operano sul mercato da tempo;
  • danni all’immobile. Se ci si affida a ditte inesperte, si corre il rischio di danneggiare l’edificio e di dover provvedere a riparare a proprie spese;
  • revoca del Bonus per irregolarità, nelle ipotesi indicate nel L. n. 34/2000.

Quando si rischia di perdere lo sconto in fattura?

Quali sono le conseguenze per il cliente se ci sono difformità nella realizzazione dei lavori oppure se non vengono compiuti entro la scadenza fissata? L’Agenzia delle Entrate pretende dal proprietario dell’immobile il rimborso di quanto percepito indebitamente. In altre parole, è obbligato alla restituzione dello sconto ottenuto in fattura.

Se, ad esempio, su una fattura di 20 mila euro, il committente aveva ottenuto uno sconto di 10 mila euro, in caso di inadempienza, sarà costretto a restituire i 10 mila euro.

Solo successivamente è possibile agire nei confronti della ditta, ai sensi dell’art. 1218 del Codice civile.

La Circolare n. 30/E/ 2020 dell’Agenzia delle Entrate specifica come le verifiche riguardino il committente, cioè il proprietario dell’immobile che ha ordinato i lavori e che ha beneficiato dello sconto in fattura. I fornitori, invece, sono responsabili in solido esclusivamente nell’ipotesi di concorso nella violazione.

La negligenza della ditta non è valutata direttamente come concorso alla violazione, ma bisogna provarlo.

Le attività della ditta dalle quali può scaturire la responsabilità sono:

  • la verifica e l’attestazione della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per il diritto all’agevolazione da parte del cliente;
  • l’attestazione finale sui presupposti necessari per ottenere il Bonus.

Potrebbe interessanti anche il seguente articolo: “Superbonus, opzione cessione crediti e sconto in fattura: 3 nuove cose da sapere per non sbagliare“.

Le ultime modifiche alla normativa del Superbonus

La Legge di Bilancio 2023 ha riformato anche la disciplina del Supebonus. Da quest’anno, infatti, non sarà più del 110% ma del 90%, per gli interventi edilizi realizzati su edifici unifamiliari, comprese le unità immobiliari presso costruzioni plurifamiliari indipendenti. L’agevolazione piena del 110%, tuttavia, continuerà ad essere in vigore:

  • per i costi sostenuti entro il 31 marzo 2023;
  • nel caso di compimento, entro il 30 settembre 2022, di almeno il 30% dei lavori totali.

Per gli immobili condominiali o in comproprietà, invece, la normativa è differente, perché si adotteranno le seguenti percentuali:

  • 110% per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2022;
  • 90% per quelle effettuate nel 2023;
  • 70% per le spese sostenute nel 2024;
  • 65% per quelle sostenute nel 2025.

Per l’anno in corso, tuttavia, ci si potrà avvalere dell’agevolazione al 110% per gli interventi:

  • diversi da quelli effettuati dai condomini e nel caso di inoltro, entro il 25 novembre, della CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata);
  • compiuti dai condomini, approvati con delibera assembleare antecedente alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti quater (cioè il 18 novembre 2022), e se, entro il 31 dicembre 2022 è stata inoltrata la CILA;
  • realizzati dai condomini, approvati con delibera assembleare approvata tra la data di entrata in vigore del Decreto Aiuti quater (ossia il 18 novembre 2022) e il 24 novembre 2022, e se, entro il 25 novembre 2022 è stata presentata la CILA.

Il Superbonus 110%, infine, sarà valido, fino al 31 dicembre 2025, per i lavori di Ecobonus e Sismabonus nei Comuni terremotati e per quelli realizzati da organizzazioni di volontariato e utilità sociale in strutture sanitarie.

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

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