Scopriamo se sul contrassegno per disabili da porre sul parabrezza dell’auto è necessario o meno che ci sia anche la foto.
Il contrassegno per disabili assicura dei vantaggi durante la sosta e la circolazione alle persone con disabilità.
L’articolo 381 comma due del Decreto del 16 dicembre 1992 numero 492 chiarisce che il contrassegno ha carattere personale e non è vincolato ad un preciso veicolo. Significa che potrà essere esposto sul parabrezza di qualsiasi mezzo che trasporta la persona con disabilità. Questo tipo di certificazione fa parte di una più ampia rosa di vantaggi previsti per i cittadini che hanno una qualche menomazione fisica e psichica. Lo stato cerca di tutelare la qualità della vita dei soggetti con invalidità concedendo la Legge 104 e una serie di agevolazioni di natura assistenziale ed economica. Prestiti agevolati, detrazioni, IVA al 19%, esenzioni e poi c’è il Contrassegno Unificato Disabili Europeo ossia un tagliando che permette a chi ha ridotte o impedite capacità motorie di muoversi con un mezzo di trasporto limitando gli impedimenti. Parliamo di quel documento di colore blu con disegnato il simbolo grafico della sedia a rotelle che vediamo applicato sui parabrezza dei veicoli che parcheggiano, ad esempio, all’interno delle strisce riservate alle persone con disabilità.
Rispolverando la nostra memoria non sembra esserci applicata una foto ma cosa dice la normativa? Risponderemo al quesito di un lettore “Chiedo se sul tesserino che va esposto sul parabrezza dell’autovettura deve esserci la foto della persona disabile”.
Per capire se la foto dovrà essere visibile o no capiamo come è fatto il contrassegno. Fino al 2012, quando la validità riguardava unicamente in territorio nazionale – era arancione con il simbolo della sedia a rotelle di colore nero. Dal 2012 è stato introdotto il CUDE, tesserino europeo, che è di colore azzurro con simbolo bianco. Il tagliando ha due facce. Sul fronte si legge la data di scadenza, il numero di identificazione, il nome della persona con disabilità, lo Stato che lo ha rilasciato, l’ologramma anticontraffazione e il timbro dell’Autorità che lo rilascia.
Sul retro, invece, si trovano nome, cognome e foto dell’intestatario nonché la firma originale del titolare. Solitamente è il fronte a dover essere esposto in modo ben visibile sul cruscotto del veicolo. Dunque la risposta è “sì”, la foto deve essere presente nel tesserino ma non esposta in modo visibile.
Il tagliando è strettamente personale e può essere adoperato solamente se l’intestatario è a bordo del veicolo utilizzato per lo spostamento. Non importa che la persona disabile sia proprietario dell’auto oppure titolare della patente di guida. Avere il contrassegno dà diritto alle agevolazioni correlate. L’importante è esporre il contrassegno ben in vista sul parabrezza anteriore. In questo modo si potrà usufruire dei vantaggi legati al documento.
Il CUDE consente di circolare e sostare nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane e di circolare e sostare durante le limitazioni della circolazione (o sospensioni) a condizione che le Autorità abbiano autorizzato il passaggio. Il tagliando permette la circolazione anche nel caso in cui siano stati stabiliti obblighi o divieti specifici di carattere permanente o temporaneo come, ad esempio, durante le disposizioni anti inquinamento. I veicoli dotati di CUDE, inoltre, possono viaggiare anche sulle corsie preferenziali solitamente riservate a taxi e autobus.
Il contrassegno per disabili consente di sostare gratuitamente negli spazi riservati all’interno di parcheggi pubblici a condizione che non siano personalizzati. Quest’ultimi sono riconoscibili in quanto la segnaletica orizzontale indicherà gli estremi del contrassegno a cui il parcheggio è collegato in via esclusiva. Il tagliando dà il via libera anche alla sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato mentre per la sosta nelle zone a pagamento rimane a discrezione del Comune decidere come agire.
Il CUDE può essere richiesto da persone invalide con impedite o ridotte capacità di deambulazione, dai disabili con problemi psichici, dai non vedenti, dai soggetti con temporanee difficoltà di deambulazione (infortuni o malattie) e dalle persone che devono recarsi presso luoghi di cura per un’assistenza continua.
La validità del contrassegno è di cinque anni ma al termine di questo periodo può essere rinnovato. Alcuni Comuni concedono il tagliando illimitatamente ma al soddisfacimento di determinati requisiti. La domanda di rilascio, comunque, deve essere inoltrata proprio al sindaco del Comune di residenza dopo aver ottenuto la documentazione medica che attesta la disabilità. Il rinnovo dopo cinque anni sarà legato al sussistere o meno delle condizioni che ne hanno concesso il rilascio.
Per poter ricevere il contrassegno per disabili occorrerà consegnare
Per conoscere le modalità di inoltro della documentazione e della richiesta occorrerà accedere al portale del proprio Comune di residenza e scoprire le direttive da seguire.
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