Il 31 marzo sarà un giorno importante per i fruitori del Superbonus 110%. Scopriamo chi deve segnare la scadenza sul calendario.
Il Superbonus sarà in pericolo per i contribuenti che non manterranno fede agli impegni presi. Di cosa stiamo parlando?
Il Superbonus 110% ha subito rilevanti modifiche con la Legge di Bilancio 2023, prima tra tutte l’abbassamento dell’aliquota al 90%. Nonostante potrebbe esserci un ripensamento, il 110% resta al momento riservato a poche categorie di cittadini. Un disagio notevole per tutti coloro che avevano sperato di poter usufruire dell’aliquota massima per tutto l’anno in corso. Cambiando il Governo, invece, sono cambiati anche i piani e la brutta notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno sui contribuenti. Eppure l’esigenza di ristrutturare l’immobile riqualificandolo dal punto di vista energetico c’è e diventerà sempre più sentita con il passare degli anni. Il rischio è di restare con una casa il cui valore è pari a zero. Ma questa è un’altra questione, già affrontata in questo articolo. Oggi ci soffermeremo su una prossima scadenza che molti fruitori del Superbonus devono avere ben fissata in mente, il 31 marzo 2023. Cosa accadrà in quella data?
Risponderemo ad un quesito giunto in redazione. “Vorrei dei chiarimenti in riferimento alla scadenza di marzo per il Superbonus. Mi potreste dire a cosa si riferisce?“. Per rispondere occorre descrivere il quadro generale della situazione. Come accennato, il Superbonus 110% sembrerebbe essere un capitolo chiuso dopo l’ultima manovra fiscale. Si è parlato della possibilità di modifiche e proroghe ma sembrerebbe essere stato fuoco fatuo.
L’aliquota fiscale è stata rimodulata e fissata al 90% con l’apertura di una nuova finestra temporale in relazione ad interventi realizzati da contribuenti titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare che hanno effettuato lavori su un’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Condizione necessaria è che il cittadino abbia un reddito inferiore a 15 mila euro calcolato con le indicazioni del Decreto Rilancio articolo 119 comma 8 bis e con il quoziente familiare.
Inoltre, resta possibile la detrazione del 110% per le spese effettuate entro il 31 marzo 2023 in relazione agli interventi effettuati sulle villette unifamiliari e sulle unità con ingresso autonomo e indipendenza funzionale. La condizione da soddisfare è l’aver eseguito almeno il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022. L’ipotesi di un’ulteriore proroga al 30 giugno sembrerebbe, dunque, essere svanita nel nulla.
È importante distinguere tra diritto alla detrazione fiscale e possibilità di utilizzare le alternative ossia la cessione del credito e lo sconto in fattura. Il diritto alla detrazione fiscale è legato al principio di cassa non solo con riferimento al Superbonus ma alla maggior parte dei Bonus edilizi. Tale principio prevede che sia possibile approfittare della detrazione sulle spese effettuate nel periodo in cui vigeva l’agevolazione. Cosa significa?
Con riferimento alle villette unifamiliari, tutti i contribuenti che hanno realizzato il 30% degli interventi di riqualificazione energetica entro il 30 settembre 2022 potranno accedere al Superbonus per tutte le spese effettuate fino al 31 marzo 2023 indipendentemente dal termine ultimo dei lavori. Sarà comunque necessario ultimare gli interventi e produrre tutta la documentazione prevista dalla misura – asseverazione, visto di conformità, fatture elettroniche – per consolidare il diritto al Superbonus 110%.
Un discorso pratico e facile da comprendere. Non è lo stesso con riferimento alle due alternative, cessione del credito e sconto in fattura.
Il Superbonus è tutt’altro che una misura semplice. Il numero di criticità che presenta è elevato e la cosa peggiore è che la maggior parte dei cittadini ignorano i rischi. Si appoggiano agli amministratori di condominio o alla (finta) sicurezza data dal visto di conformità ma la verità è che perdere il diritto all’agevolazione è più facile di quanto si pensi.
In questo quadro non proprio roseo si aggiunge la particolare attenzione da porre alla cessione del credito e allo sconto in fattura. L’utilizzo delle due opzioni è disciplinato dall’articolo 121 comma 1 bis del Decreto Rilancio. Questo stabilisce come l’uso sia possibile solo con SAL minimo del 30%. Per SAL si intende lo Stato di Avanzamento dei Lavori ossia la parte di interventi realmente effettuati. Per cedere crediti occorrerà far riferimento ai lavori complessivi e verificare che sia stato raggiunto almeno il 30% del lavoro di tutti i bonus utilizzati.
Poniamo il caso di utilizzo dell’Ecobonus 110% per un importo totale di 50 mila euro e del Sismabonus per 35 mila euro. La quota di lavori realizzati corrisponde, nel nostro esempio, in entrambi i bonus al 30% – 15 mila euro e 10.500 euro. Dato che l’importo complessivo degli interventi è 85 mila euro e la quota totale di lavori realizzati è pari a 25.500 euro (30%) allora l’opzione di cessione può essere esercitata.
Procediamo con un secondo esempio. Ecobonus per 50 mila euro con quota di realizzazione dei lavori del 35% ossia 17.500 euro e Sismabonus per 35 mila euro con quota del 20% ossia 7 mila euro. Considerando il totale di 85 mila euro e la quota di interventi realizzati di 24.500 euro – il 28% del totale – l’opzione di cessione del credito non potrà essere esercitata.
Torniamo, dopo i dovuti chiarimenti, alla questione principale. Cosa accadrà il 31 marzo 2023. Se dovessero essere state pagate completamente le spese per l’intervento da effettuare allora si potranno portare in detrazione diretta a conclusione dei lavori sulle villette unifamiliari o con entrata indipendente. Sempre entro il 31 marzo, qualora siano state corrisposte interamente le spese per Stato di Avanzamento dei Lavori di minimo il 30% entro il periodo in cui era attiva l’agevolazione ed entro l’anno fiscale allora si potrà esercitare l’opzione alternativa.
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