Il TFS e il TFR vengono erogati in maniera differente, a seconda dell’importo e del trattamento pensionistico. Ecco di dettagli.
La buonuscita, o Trattamento di Fine Rapporto di lavoro, è una prestazione economica che viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti alla fine della propria carriera.
I tempi di attesa per l’erogazione della somma di denaro variano a seconda dell’ammontare spettante. Vediamo quali sono le regole per i dipendenti pubblici e statali (ai quali spetta il TFS, il Trattamento di Fine Servizio), con particolare riguardo al settore scuola.
Non perdere il seguente approfondimento: “TFS, la liquidazione dell’anticipo è oggi agevolata: il bonifico da subito con queste condizioni“.
In Redazione è giunto tale quesito, da parte di una nostra Lettrice:
“Buonasera, sono una ex dipendente della scuola, in pensione dal 1° settembre 2019, con 41 anni e 10 mesi di contributi, di cui anni 2 in cumulo INPS. Sono nata il 5/11/1955. Vorrei sapere quando riceverò il mio TFS. Devo aspettare i 68 anni di età? Grazie mille e cordiali saluti.”
Ai sensi dell’art. 1, comma 484, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, richiamata dalla Circolare INPS n. 73 del 5 giugno 2014, le tempistiche e le modalità di erogazione della buonuscita variano a seconda dall’ammontare della prestazione. Nello specifico, la prestazione è pagata:
Consulta anche il seguente articolo: “TFS e TFR: un insegnante può riceverlo a rate, le regole poco conosciute“.
I tempi d’attesa dipendono dal modo in cui è stato cessato il rapporto di lavoro e dallo specifico trattamento pensionistico. Segnaliamo alla nostra gentile Lettrice che, per il comparto scuola, il TFS è liquidato:
Dal 1° febbraio 2023, i dipendenti pubblici potranno richiedere il TFR o il TFS direttamente all’INPS, in veste di finanziatore. In questo modo, hanno l’opportunità di riscuotere prima (entro 6 mesi) la prestazione economica. Si tratta di un validissimo espediente per evitare di attendere i tempi ordinari di pagamento o di chiedere il finanziamento alla banca. A volte, infatti, trascorrono fino a 8 anni dalla maturazione della pensione.
A prevedere tale facoltà è il Messaggio INPS n. 430/2023. I lavoratori che decideranno per tale opzione dovranno corrispondere all’Istituto di previdenza l’1% all’anno a titolo d’interesse e uno 0,5% una tantum per le spese di amministrazione. Tali somme verranno trattenute direttamente sul TFR o TFS.
In pratica, il “Fondo Credito” anticiperà tutta la somma al richiedente, in unica soluzione. Al momento della maturazione del diritto alla riscossione della buonuscita, essa sarà aggiornata con gli importi versati direttamente dall’ente previdenziale presso il quale è stato maturato il TFS o il TFR.
Si tratta, dunque, di una soluzione molto più conveniente rispetto agli usuali prestiti bancari sulla buonuscita. Le banche, inoltre, possono concedere prestiti di importo non superiore a 45 mila euro e solo a condizione che il dipendente maturi il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia o le Quote 100, 102 o 103. Con tale meccanismo, invece, si può richiedere fino al 100% della somma maturata e indipendentemente dalla tipologia di prestazione pensionistica.
L’anticipo del TFS sarà in vigore per un triennio, a partire dal 1° febbraio 2023 e va richiesto telematicamente, tramite il sito dell’INPS.
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