Dal 1° febbraio 2023 sarà attivo un nuovo anticipo del TFR o del TFS, che si affiancherà, per i prossimi 3 anni, all’anticipazione ordinaria e agevolata.
In presenza di determinati requisiti e condizioni, ai lavoratori spetta l’anticipo del TFR o del TFS.
L’art. 2120, comma 6, del Codice Civile stabilisce che l’anticipo può essere richiesto se il rapporto di lavoro al quale si riferisce dura da almeno 8 anni e se sussiste costanza del rapporto di lavoro al momento della richiesta. L’anticipo del TFR/ TFS, inoltre, non può essere superiore al 70% della cifra spettante nell’ipotesi di cessazione dell’attività lavorativa e non può essere chiesto per più di una volta.
È stata istituita una nuova anticipazione ordinaria della prestazione, riservata agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Vediamo, dunque, quali sono i presupposti per la sua erogazione.
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In Redazione è giunto tale quesito:
“Salve, la Circolare INPS n.430/2023 prevede che <<Sull’anticipazione TFS/TFR è prevista l’applicazione di un tasso di interesse fisso per l’intera durata del finanziamento, attualmente pari all’1%, e di una ritenuta dello 0,50% a titolo di ristoro per le spese di amministrazione>>. Il comma 3 dell’art.3 del relativo Regolamento stabilisce che <<Gli interessi sono calcolati in funzione delle scadenze di esigibilità del TFS/TFR indicate nella Certificazione>>. Dunque, per chi è andato in pensione con Quota 100 dal 24.03.2022, cioè con 38 anni di servizio e 62 di età, l’interesse dell’1% sarà calcolato e trattenuto in un’unica soluzione e per sempre sull’importo del TFS anticipato/liquidato, ovvero per ciascuno degli anni di differenza previsti dalla Legge Fornero (67 di età o 42,10 di servizio) così sommato e trattenuto? Grazie”.
L’anticipo del TFR con Quota 100 è stato introdotto dalla Legge n.4/2019. In particolare, l’art. 23, comma 2, sancisce che i lavoratori che smettono di lavorare con tale strumento di flessibilità in uscita, possono presentare richiesta di finanziamento anticipato del TFS. È necessario, però, che l’importo non sia superiore a 45 mila euro, da versare entro 75 giorni dalla cessazione del servizio.
In caso di pensionamento attraverso Quota 100 o Quota 102, inoltre, vanno ricalcolati gli interessi applicati al finanziamento. Questo vuol dire che se il richiedente è a credito, avrà diritto al pagamento dopo il totale rimborso dell’anticipo; se, invece, è a debito, gli importi dovuti saranno trattenuti.
Possono ottenere questo nuovo anticipo del TFR o del TFS, in via sperimentale, gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali che hanno interrotto l’attività lavorativa e a cui spetta una quota di TFS non ancora totalmente erogata, per le somme maturate, disponibili e non ancora esigibili.
L’anticipo può avere ad oggetto l’intera cifra del TFR/TFS oppure solo una parte dello stesso.
Sull’anticipo del TFR e del TFS è applicato un tasso di interesse fisso, per tutta la durata del finanziamento, corrispondente all’1%. Tale tasso di interesse è determinato sul lasso di tempo che va dalla concessione del finanziamento fino alla data di esigibilità del TFR/ TFS. A tale termine si aggiunge il periodo richiesto per l’accredito, in particolare, 3 mesi dall’esigibilità della prima rata e 30 giorni dall’eventuale esigibilità della seconda e terza rata. Nell’ipotesi in cui siano state trattenute somme in eccedenza, si dovrà procedere alla restituzione di tali importi.
Sull’ammontare dell’anticipo del TFR/ TFS al lordo degli interessi, si effettua una ritenuta dello 0,50%, per le spese di amministrazione.
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La domanda per l’anticipo del TFR va inoltrata tassativamente in modalità telematica, a partire dal 1° febbraio 2023, tramite il portale dell’INPS, ai seguenti link https://www.inps.it/prestazioni-servizi/anticipazione-ordinaria-tfs-per-gli-iscritti-alla-gestione-unitaria-delle-prestazioni-creditizie-e-sociali-fondo-credito (per il TFS) e https://www.inps.it/prestazioni-servizi/anticipazione-ordinaria-tfr-per-gli-iscritti-alla-gestione-unitaria-delle-prestazioni-creditizie-e-sociali-fondo-credito (per il TFR).
È fondamentale che il richiedente indichi se il finanziamento si riferisce all’intero ammontare della prestazione disponibile oppure solo per una parte di essa (in tal caso, deve specificarne l’importo).
Il beneficiario, inoltre, deve specificare anche se il TFR o il TFS è erogato per pensionamento oppure per cessazione dal servizio o nuovo impiego.
Dopo la valutazione della richiesta, l’interessato ottiene una comunicazione di disponibilità della bozza di proposta contrattuale, che va presentata all’INPS, entro 30 giorni dalla comunicazione, attraverso la propria area personale MY INPS. Il mancato invio della presentazione della proposta entro la scadenza comporta l’annullamento della domanda per rinuncia da parte dell’interessato.
Effettuate tutte le verifiche, la proposta viene accettata e viene informato il beneficiario. Con quest’ultima fase, il contratto di anticipazione può ritenersi concluso; la sua efficacia, tuttavia, si realizza soltanto con la presa d’atto positiva trasmessa dall’Ente erogatore del Trattamento.
L’interessato ha, inoltre, la facoltà di recesso dall’anticipo del TFR/ TFS, esclusivamente prima dell’accettazione della proposta contrattuale. In tal caso, non dovrà pagare nulla, nemmeno per le spese amministrative. In seguito all’accettazione della proposta da parte dell’Istituto, invece, non è più consentito recedere dal contratto.
Infine, dopo l’acquisizione della presa d’atto positiva, l’Istituto procede con l’erogazione del finanziamento.
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